Questo strumento prepara la lettera di disdetta o di recesso da un contratto di locazione a uso abitativo. Scegli chi scrive e perché: l’inquilino che recede per gravi motivi, che usa la facoltà di recesso prevista dal contratto o che dà disdetta alla scadenza; oppure il proprietario che nega il rinnovo alla prima scadenza per uno dei motivi di legge o che dà disdetta alla scadenza. Il testo cambia da solo con la norma giusta, e puoi aggiungere la richiesta di restituzione del deposito cauzionale e la proposta di fissare la riconsegna delle chiavi.
Compili i dati del contratto (data, registrazione, immobile), le date e il motivo; la lettera si aggiorna in tempo reale ed è scaricabile in Word o PDF, con un calendario delle scadenze. Tutto avviene nel tuo browser: nessun dato viene trasmesso ai nostri server; la bozza resta salvata solo sul tuo dispositivo e puoi cancellarla con «Azzera i campi».
Il conduttore può recedere in qualsiasi momento quando ricorrono gravi motivi, con preavviso di sei mesi (art. 3, comma 6, L. 431/1998; art. 4 L. 392/1978, che richiede la lettera raccomandata). Se il contratto lo prevede, può recedere anche senza gravi motivi, dandone avviso con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere effetto (art. 4 L. 392/1978).
Alla prima scadenza (la fine della durata iniziale: almeno quattro anni nel canone libero, almeno tre nel canone concordato, salvo i contratti transitori) il locatore può negare il rinnovo solo per uno dei motivi elencati dall’art. 3, comma 1, L. 431/1998 — ad esempio l’uso proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, la vendita a terzi da parte di chi non possiede altri immobili abitativi oltre alla propria abitazione, la ristrutturazione integrale — con preavviso di almeno sei mesi. Il motivo va indicato nella lettera a pena di nullità. Se il locatore riottiene l’immobile e non lo destina all’uso dichiarato entro dodici mesi, il conduttore può chiedere il ripristino del contratto o un risarcimento non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone (art. 3, commi 3 e 5).
Alla seconda scadenza del 4+4, e alla fine della proroga biennale del 3+2, ciascuna parte può rinunciare al rinnovo con lettera raccomandata inviata almeno sei mesi prima della scadenza; senza questa comunicazione il contratto si rinnova tacitamente alle stesse condizioni e, nel 3+2, per un ulteriore biennio (art. 2, commi 1 e 5, L. 431/1998).
La disdetta è un atto che produce effetto quando giunge all’indirizzo del destinatario, che si presume ne abbia conoscenza da quel momento (artt. 1334 e 1335 c.c.). L’art. 2 parla di lettera da inviare almeno sei mesi prima della scadenza, ma per prudenza conviene che arrivi entro quel termine: per questo è utile la raccomandata con avviso di ricevimento, che prova la data di arrivo. Le regole degli artt. 2 e 3 L. 431/1998 non si applicano, tra gli altri, agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, all’edilizia residenziale pubblica e, salvo contratti a canone concordato, agli immobili vincolati o di categoria A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 2). Il modello è un fac-simile informativo e non sostituisce il parere di un avvocato.