Modelli e contratti

Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Auto e Veicoli

Documenti aggiornati a maggio 2026


Come funziona il generatore del comodato d’uso dell’auto

Questo strumento prepara il contratto di comodato d’uso gratuito di un veicolo: l’auto prestata a un figlio, a un amico o a un collaboratore, ma anche una moto o un rimorchio. Inserisci targa, telaio, chilometri e stato alla consegna, i dati della polizza RC auto e scegli se il comodato è a tempo determinato, per un uso preciso (art. 1809 c.c.) o precario, cioè restituibile a richiesta (art. 1810 c.c.). Il testo regola spese, multe, franchigie, restituzione e, quando serve, l’annotazione sulla carta di circolazione.

Il contratto si aggiorna in tempo reale ed è scaricabile in Word o PDF, con un calendario delle scadenze (annotazione, assicurazione, restituzione). Tutto avviene nel tuo browser: nessun dato viene trasmesso ai nostri server; la bozza resta salvata solo sul tuo dispositivo e puoi cancellarla con «Azzera i campi». Per il comodato di una casa o di un altro bene usa il modello di comodato d’uso gratuito.

Prestare l’auto in comodato: le regole

Il comodato del veicolo

Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile perché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa; è essenzialmente gratuito (art. 1803 c.c.). Il comodatario deve custodire il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, usarlo solo per l’uso pattuito e non può farlo usare a terzi senza il consenso del comodante (art. 1804 c.c.). Le spese per servirsi del veicolo, come il carburante, restano a suo carico; ha diritto al rimborso solo delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, per conservarlo (art. 1808 c.c.).

Oltre 30 giorni: annotazione sulla carta di circolazione

Quando il veicolo resta a disposizione di una persona diversa dall’intestatario per più di trenta giorni, chi lo riceve deve dichiararlo entro trenta giorni alla Motorizzazione, che annota sulla carta di circolazione il nome del comodatario e, se prevista, la scadenza del contratto (art. 94, comma 4-bis, D.Lgs. 285/1992; art. 247-bis, comma 2, lett. a, D.P.R. 495/1992). Nel comodato sono esentati i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Se la dichiarazione manca si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 94, comma 3, e la carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione (comma 5).

Multe, assicurazione e danni

Per le violazioni del Codice della strada risponde in solido con l’autore della violazione il proprietario del veicolo, salvo che provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà; nei casi di annotazione dell’art. 94, comma 4-bis, risponde in solido l’intestatario temporaneo. Chi paga ha diritto di regresso per l’intero verso l’autore della violazione (art. 196 C.d.S.). Anche per i danni a terzi il proprietario resta responsabile in solido con il conducente, salvo che provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, comma 3, c.c.): per questo il contratto chiarisce chi sopporta franchigie, aumento del premio e danni non coperti, e conviene verificare prima con la compagnia che la polizza RC auto copra la guida del comodatario. Il proprietario deve comunque verificare che il veicolo non circoli senza assicurazione anche quando lo usa un altro (art. 193, comma 1, C.d.S.).

Restituzione

Il veicolo va restituito alla scadenza o, senza termine, quando il comodatario se ne è servito; se al comodante sopravviene un urgente e impreveduto bisogno può chiederlo subito (art. 1809 c.c.). Nel comodato precario la restituzione è dovuta appena il comodante la chiede (art. 1810 c.c.); in caso di morte del comodatario il comodante può chiederla agli eredi anche prima del termine (art. 1811 c.c.). Il comodatario non risponde del deterioramento dovuto al solo effetto dell’uso pattuito, senza sua colpa (art. 1807 c.c.). Il modello è un fac-simile informativo e non sostituisce il parere di un avvocato.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.