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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il terzo conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Potenza (sezione civile) nei confronti del Senato della Repubblica relativamente all’insindacabilità dichiarata per il senatore Loreto, questa volta nell’ambito di giudizi di risarcimento e di revocatoria di donazioni.

Di cosa si tratta

Matteo Di Giorgio promuove — oltre ai giudizi già pendenti — ulteriori azioni contro l’ex senatore Rocco Loreto: domande risarcitorie e azioni di simulazione e revocatoria di due donazioni. Anche in questo contesto il Senato richiama la delibera del 28 maggio 2003 per escludere la giurisdizione ordinaria. Il Tribunale civile di Potenza insorge nuovamente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, impugna nuovamente la delibera del Senato del 28 maggio 2003, per le stesse ragioni già esposte nel ricorso del luglio 2003 (ord. n. 312): l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del Loreto e l’esercizio delle funzioni parlamentari, con riferimento alle specifiche interviste e ai comizi contestati.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto, ribadendo che il Tribunale è potere dello Stato e che la delibera senatoria è idonea a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali. Si rinvia al merito in separata pronuncia, unitamente ai conflitti connessi nn. 311 e 312.

Il principio

Quando la stessa delibera parlamentare di insindacabilità incide su più procedimenti giudiziari pendenti davanti a giudici diversi, ciascun giudice può autonomamente sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, che li esaminerà coordinando le pronunce.

Domande e risposte

Cosa si intende per “revocatoria di donazioni” nel contesto del procedimento contro Loreto?

La revocatoria (art. 2901 cod. civ.) permette al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti atti con cui il debitore ha diminuito il proprio patrimonio (qui due donazioni), se compiuti in pregiudizio del creditore. L’azione di simulazione accerta invece che l’atto non esiste o è diverso da come appare.

La delibera del Senato del 28 maggio 2003 copre automaticamente tutti i procedimenti contro Loreto?

Il Senato ha inteso così, ma il Tribunale di Potenza contesta che la delibera possa estendersi automaticamente a tutti i procedimenti, data la specificità delle dichiarazioni contestate nei diversi giudizi. La Corte dovrà chiarirlo nel merito.

Perché ci sono tre ordinanze separate (311, 312, 313) sulla stessa vicenda?

Perché i giudici rimettenti erano tre: il GUP (in sede penale), il Tribunale civile nel giudizio cautelare (312) e il Tribunale civile nel giudizio di merito per risarcimento e revocatoria (313). Ciascuno è autonomo nella propria giurisdizione e può proporre autonomo conflitto.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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