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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera con cui il Senato aveva affermato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, imputato di diffamazione a mezzo stampa ai danni del sindacalista Domenico Geraci.

Di cosa si tratta

Il senatore Iannuzzi era imputato di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato su «Panorama». Il Senato aveva deliberato che le opinioni espresse configuravano atti coperti dall’immunità parlamentare ex art. 68, comma 1, della Costituzione. Il GIP del Tribunale di Milano ha contestato questa interpretazione, sollevando conflitto di attribuzioni davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007 con cui il Senato aveva affermato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione delle dichiarazioni per le quali era in corso il procedimento penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni. Nella fase di ammissibilità, la Corte si limita a verificare l’esistenza dei presupposti soggettivi (i poteri in conflitto) e oggettivi (la menomazione delle attribuzioni), senza entrare nel merito della questione sull’immunità parlamentare.

Il principio

Il giudice che ritenga di essere stato privato delle proprie attribuzioni da una delibera parlamentare di insindacabilità può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. La dichiarazione di ammissibilità è condizione necessaria per la trattazione nel merito del conflitto.

Domande e risposte

Cos’è l’immunità parlamentare ex art. 68 Cost.?

L’art. 68, comma 1, prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale a tutela dell’autonomia del Parlamento, non un privilegio personale del singolo parlamentare.

Come si distingue un atto parlamentare coperto da immunità da una semplice dichiarazione?

L’immunità copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari: atti, dichiarazioni e voti in Aula o in commissione. Le dichiarazioni rilasciate alla stampa sono coperte solo se vi è un nesso funzionale con l’attività parlamentare, verificato caso per caso dalla Corte.

Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

Dopo l’ammissibilità, il ricorso e l’ordinanza vengono notificati al Senato, che può costituirsi nel giudizio. La Corte fissa poi l’udienza pubblica e decide nel merito se la delibera del Senato abbia o meno invaso le attribuzioni del potere giudiziario.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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