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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera con cui il Senato aveva affermato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, imputato di diffamazione a mezzo stampa ai danni del sindacalista Domenico Geraci.
Di cosa si tratta
Il senatore Iannuzzi era imputato di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato su «Panorama». Il Senato aveva deliberato che le opinioni espresse configuravano atti coperti dall’immunità parlamentare ex art. 68, comma 1, della Costituzione. Il GIP del Tribunale di Milano ha contestato questa interpretazione, sollevando conflitto di attribuzioni davanti alla Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007 con cui il Senato aveva affermato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione delle dichiarazioni per le quali era in corso il procedimento penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni. Nella fase di ammissibilità, la Corte si limita a verificare l’esistenza dei presupposti soggettivi (i poteri in conflitto) e oggettivi (la menomazione delle attribuzioni), senza entrare nel merito della questione sull’immunità parlamentare.
Il principio
Il giudice che ritenga di essere stato privato delle proprie attribuzioni da una delibera parlamentare di insindacabilità può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. La dichiarazione di ammissibilità è condizione necessaria per la trattazione nel merito del conflitto.
Domande e risposte
Cos’è l’immunità parlamentare ex art. 68 Cost.?
L’art. 68, comma 1, prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale a tutela dell’autonomia del Parlamento, non un privilegio personale del singolo parlamentare.
Come si distingue un atto parlamentare coperto da immunità da una semplice dichiarazione?
L’immunità copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari: atti, dichiarazioni e voti in Aula o in commissione. Le dichiarazioni rilasciate alla stampa sono coperte solo se vi è un nesso funzionale con l’attività parlamentare, verificato caso per caso dalla Corte.
Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?
Dopo l’ammissibilità, il ricorso e l’ordinanza vengono notificati al Senato, che può costituirsi nel giudizio. La Corte fissa poi l’udienza pubblica e decide nel merito se la delibera del Senato abbia o meno invaso le attribuzioni del potere giudiziario.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.