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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Torino ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le condotte attribuite al deputato Del Mastro Delle Vedove durante una visita carceraria. La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e disposto le notifiche per il prosieguo.

Di cosa si tratta

Il deputato Sandro Del Mastro Delle Vedove, visitando la Casa circondariale di Torino, aveva dichiarato agli agenti penitenziari che la sua accompagnatrice – in realtà una giornalista – era una sua collaboratrice. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di queste dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Torino (GUP) ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, contestando che le false attestazioni rese dal parlamentare al personale penitenziario potessero rientrare nella garanzia di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Parametro: art. 68, primo comma, Cost., e art. 3, della legge n. 140/2003.

La decisione della Corte

Ammissibilità del conflitto. La Corte ha accertato l’esistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto: il GUP è organo legittimato a sollevarlo; la Camera ha deliberato definitivamente sulla questione; la risoluzione del conflitto rientra nella competenza della Corte. Ha disposto le notifiche necessarie per instaurare il contraddittorio.

Il principio

La garanzia di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost., tutela le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e le attività ad esse funzionalmente connesse. Le dichiarazioni rese da un parlamentare a soggetti privati o a pubblici ufficiali in contesti non strettamente parlamentari possono non rientrare nella garanzia, rendendo ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal giudice.

Domande e risposte

Cos’è la garanzia di insindacabilità parlamentare?

L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia mira a preservare la libertà del mandato rappresentativo.

Cosa è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzione è un giudizio davanti alla Corte costituzionale attraverso cui un organo dello Stato (nel caso il Tribunale) contesta che un altro organo (la Camera) abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, dichiarando insindacabili condotte che il giudice ritiene invece perseguibili.

Il parlamentare che mente a un agente penitenziario è coperto dall’insindacabilità?

Questa è la questione che il conflitto pone alla Corte. Secondo il Tribunale di Torino, le false attestazioni sulla qualifica di una accompagnatrice non costituiscono “opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni”, mancando un nesso funzionale con il mandato parlamentare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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