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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Napoli sull’art. 4 del d.l. n. 90/2008 (emergenza rifiuti Campania). La norma, che limita la giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti adottati nell’ambito dell’emergenza, non viola la riserva di giurisdizione del giudice ordinario in materia di libertà personale (art. 103, comma 1, Cost.).

Di cosa si tratta

Nel contesto dell’emergenza rifiuti in Campania, il d.l. n. 90/2008 aveva introdotto disposizioni straordinarie, tra cui limitazioni alla competenza del giudice ordinario sui provvedimenti del Commissario delegato. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che tale limitazione violasse la riserva di giurisdizione del giudice ordinario per gli atti che incidono sulla libertà personale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli censurava l’art. 4 del d.l. n. 90/2008, convertito dalla legge n. 123/2008, in riferimento all’art. 103, primo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma escludesse indebitamente la giurisdizione del giudice ordinario in materie che lo coinvolgono costituzionalmente.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. L’art. 103 Cost. riguarda la giurisdizione nelle controversie con la pubblica amministrazione relative a diritti soggettivi e interessi legittimi, non si traduce in una riserva assoluta al giudice ordinario per tutti i provvedimenti dell’emergenza. La norma impugnata non invade tale riserva poiché non riguarda provvedimenti limitativi della libertà personale in senso proprio, ma atti di gestione dell’emergenza.

Il principio

L’art. 103, primo comma, della Costituzione non preclude al legislatore di attribuire alla giurisdizione amministrativa le controversie relative ad atti della pubblica amministrazione adottati in contesti di emergenza, purché non si tratti di provvedimenti che incidono sulla libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost., che rimane di competenza esclusiva del giudice ordinario.

Domande e risposte

Cosa prevedeva il d.l. n. 90/2008 sull’emergenza rifiuti in Campania?

Il decreto-legge del maggio 2008 introduceva misure straordinarie per fronteggiare la crisi dei rifiuti in Campania: poteri speciali al Commissario delegato, accelerazione delle procedure per l’individuazione dei siti, e limitazioni ai ricorsi giurisdizionali per evitare che l’azione emergenziale fosse paralizzata da contenziosi.

Qual è la differenza tra la libertà personale ex art. 13 e la libertà di cui all’art. 103 Cost.?

L’art. 13 tutela la libertà personale in senso fisico (arresti, detenzione, misure coercitive): è assoluta riserva di giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 103 riguarda le controversie con la P.A. relative a diritti soggettivi (giudice ordinario) e interessi legittimi (giudice amministrativo), con possibilità per il legislatore di attribuire le une o le altre a giurisdizioni diverse.

I cittadini potevano comunque impugnare i provvedimenti dell’emergenza rifiuti?

Sì: la riserva di giurisdizione al giudice ordinario non riguardava i provvedimenti del Commissario delegato in senso lato. Restava aperta la strada del giudice amministrativo per le controversie su interessi legittimi, il che rispettava la struttura costituzionale del riparto giurisdizionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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