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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002, che richiede l’indicazione del codice fiscale nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per i cittadini stranieri irregolari. La norma è suscettibile di interpretazione conforme alla Costituzione: il codice fiscale non è un requisito insuperabile per chi ne sia sprovvisto per ragioni oggettive.
Di cosa si tratta
Un cittadino straniero irregolarmente presente in Italia, imputato in un procedimento penale, aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio). L’istanza era priva del codice fiscale, che lo straniero non possedeva. Il Tribunale di Roma aveva dubitato della costituzionalità della norma che richiedeva il codice fiscale a pena di inammissibilità dell’istanza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, nella parte in cui richiedeva l’indicazione del codice fiscale anche per i cittadini stranieri irregolari impossibilitati a ottenerlo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La norma è suscettibile di un’interpretazione conforme alla Costituzione: il requisito del codice fiscale è strumentale alla verifica reddituale dell’istante, ma quando lo straniero è oggettivamente impossibilitato ad averlo (perché irregolare), il giudice può e deve valorizzare la documentazione alternativa prodotta, garantendo il diritto di difesa senza svuotare la norma.
Il principio
Il diritto di accesso alla giustizia dei non abbienti (art. 24 Cost.) è un diritto fondamentale riconosciuto anche allo straniero irregolare. I requisiti formali delle istanze di patrocinio a spese dello Stato vanno interpretati in modo da non rendere impossibile l’esercizio di tale diritto a chi si trovi in una condizione oggettivamente impeditiva (come la mancanza del codice fiscale per lo straniero senza permesso di soggiorno).
Domande e risposte
Uno straniero irregolare può ottenere il patrocinio a spese dello Stato?
Sì, se ne ha i requisiti reddituali. Il diritto di difesa e il patrocinio dei non abbienti sono diritti fondamentali riconosciuti a “tutti” dall’art. 24 Cost. e dalle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno.
Perché il codice fiscale è richiesto per il patrocinio?
Il codice fiscale serve per verificare il reddito imponibile IRPEF del richiedente, che deve essere inferiore alla soglia prevista dalla legge. Rappresenta uno strumento di identificazione fiscale e di controllo della veridicità delle dichiarazioni reddituali.
Cosa può fare il giudice se lo straniero non ha il codice fiscale?
Il giudice può ammettere al patrocinio lo straniero che produca documentazione alternativa idonea a dimostrare la propria condizione reddituale (es. dichiarazione sostitutiva, documentazione consolare disponibile), interpretando la norma in modo conforme ai diritti fondamentali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la disparità tra stranieri regolari e irregolari
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia dei non abbienti
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