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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, terzo comma, del codice penale, sollevata dal Tribunale di Alessandria. La norma riguarda l’esclusione dalla causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio commessi a danno di prossimi congiunti quando la persona offesa sia priva di capacità di agire.
Di cosa si tratta
L’art. 649 c.p. prevede che determinati reati contro il patrimonio (tra cui il furto) commessi in danno di coniuge, ascendente o discendente non siano punibili. Il terzo comma esclude però questa causa di non punibilità quando la persona offesa sia incapace di agire. Il Tribunale di Alessandria riteneva che questa esclusione violasse il principio di uguaglianza in relazione ad altri reati analoghi, e aveva sollevato questione di illegittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, terzo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nel corso di un procedimento penale a carico di B.L., con ordinanza depositata il 17 gennaio 2012 (r.o. n. 82 del 2012). La norma non annoverava tra le fattispecie escluse dalla causa di non punibilità alcuni reati che il Tribunale riteneva trattati in modo irragionevolmente differente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’inammissibilità è stata pronunciata per difetti nell’ordinanza di rimessione, probabilmente per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza o sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono essere motivate in modo adeguato sia sulla rilevanza nel giudizio principale sia sulla non manifesta infondatezza. Un’ordinanza di rimessione carente sotto questi profili determina la dichiarazione di manifesta inammissibilità da parte della Corte, senza che questa si pronunci nel merito.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 649 del codice penale?
L’art. 649 c.p. stabilisce che non è punibile chi commette determinati reati contro il patrimonio (furto, appropriazione indebita, truffa, danneggiamento) a danno del coniuge non legalmente separato, dell’ascendente o del discendente. Il terzo comma esclude però questa causa di non punibilità quando la persona offesa sia incapace di agire, per tutelarla maggiormente.
Perché esiste una causa di non punibilità tra familiari?
La ratio storica dell’istituto è quella di non turbare i rapporti familiari con interventi penali su conflitti patrimoniali di natura essenzialmente privata tra soggetti legati da stretti vincoli di parentela. La tutela penale è sostituita da quella civile.
Cosa è la manifesta inammissibilità?
La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte rigetta la questione senza esaminarne il merito, perché l’ordinanza di rimessione presenta vizi evidenti (mancanza di motivazione, irrilevanza manifesta, ecc.). Si distingue dalla manifesta infondatezza, che è invece un giudizio negativo nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.