leggeinchiaro.it

Categoria: Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018)

  • Art. 49 D.Lgs. 1/2018 — Clausola di invarianza finanziaria

    Art. 49 D.Lgs. 1/2018 — Clausola di invarianza finanziaria ( Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile

    1. Le Amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 50 D.Lgs. 1/2018 — Norme transitorie e finali

    Art. 50 D.Lgs. 1/2018 — Norme transitorie e finali ( Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile

    1. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

    2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Minniti, Ministro dell’interno Pinotti, Ministro della difesa Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, Il Guardasigilli: Orlando articolo precedente