Testo dell'articoloVigente
Materia: IVA · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 luglio 2022, n. 22727
- La sanzione ridotta (art. 6, c. 9-bis.3, D.Lgs. 471/97) si applica solo alle operazioni inesistenti non imponibili, esenti o non soggette a IVA.
- Per le operazioni inesistenti imponibili la detrazione è negata e si applicano le sanzioni ordinarie.
- Il discrimine è la natura dell’operazione simulata: con o senza IVA.
Il caso
Operazioni inesistenti vengono contabilizzate con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge interno), in cui è il destinatario a liquidare l’imposta. Si pone il problema del trattamento sanzionatorio: si applica la sanzione ridotta prevista dal secondo periodo dell’art. 6, comma 9-bis.3, del D.Lgs. 471/1997, oppure le sanzioni ordinarie per indebita detrazione?
La questione aveva diviso la giurisprudenza, con conseguenze economiche molto diverse a seconda della soluzione adottata.
La decisione
Le Sezioni Unite, componendo il contrasto, interpretano la norma nel senso che la sanzione ridotta del secondo periodo si applica soltanto alle operazioni inesistenti che siano astrattamente esenti, non imponibili o comunque non soggette a IVA. Per le operazioni inesistenti imponibili, invece, il diritto alla detrazione è negato e trovano applicazione le sanzioni ordinarie previste per l’indebita detrazione.
La ratio è che la disciplina di favore presuppone un contesto in cui, anche se l’operazione fosse stata reale, non sarebbe comunque sorta IVA detraibile; dove invece l’operazione è imponibile, la detrazione collegata a una fattura falsa resta indebita e va sanzionata in pieno.
Il principio di diritto
Il criterio distintivo è la natura dell’operazione simulata. La sanzione ridotta è riservata alle ipotesi di operazioni inesistenti astrattamente non soggette a imposta; per le operazioni inesistenti imponibili gestite in reverse charge il diritto a detrazione non spetta e si applica il regime sanzionatorio ordinario.
Implicazioni pratiche
Per imprese e professionisti il messaggio è netto: il reverse charge non «neutralizza» le conseguenze di fatture per operazioni inesistenti imponibili. La corretta qualificazione dell’operazione — con o senza IVA — diventa decisiva tanto per il diritto alla detrazione quanto per la misura della sanzione. La materia è stata poi oggetto di ulteriori interventi normativi successivi, che è opportuno verificare per le annualità più recenti. Vedi la sezione T.U. IVA.
Domande frequenti
Il reverse charge riduce sempre la sanzione sulle false fatture?
No. La sanzione ridotta vale solo per le operazioni inesistenti non imponibili, esenti o non soggette a IVA; per quelle imponibili si applicano le sanzioni ordinarie e la detrazione è negata.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 20 luglio 2022, n. 22727.
- Art. 6, comma 9-bis.3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.