Autore: Andrea Marton

  • Art. 632 Codice della Navigazione – Opposizione all’ordinanza di vendita della nave o di cessione dei proventi

    Art. 632 Codice della Navigazione – Opposizione all’ordinanza di vendita della nave o di cessione dei proventi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi, i creditori possono proporre opposizione mediante ricorso al giudice designato, il quale, sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, decide con ordinanza non impugnabile. L'opposizione sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

  • Art. 17 D.Lgs. 1/2018 – Sistemi di allertamento

    Art. 17 D.Lgs. 1/2018 – Sistemi di allertamento (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. L’allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

    2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l’attività utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all’articolo 21; b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni, nonché i Centri di competenza di cui all’articolo 21. 2-bis. L’allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

    3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di allertamento, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare: a) all’omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale; b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all’articolo 18, e all’informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute; c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

    4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’efficiente supporto dell’attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l’esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d’uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l’esercizio dell’attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all’ articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l’espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall’applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l’installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d’uso per l’esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall’ articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 41 Rev. Leg. – Modifiche al Codice delle assicurazioni priv

    Art. 41 Rev. Leg. – Modifiche al Codice delle assicurazioni priv

    Art. 41 Rev. Leg. – Modifiche al Codice delle assicurazioni private

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La rubrica del capo V del titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

    2. All’articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Se l’incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l’incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l’articolo 103.»; c) al comma 2, le parole: «della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell’articolo 156 del testo unico dell’intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»; e) il comma 5 è abrogato.

    3. L’articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). – 1. Se l’incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all’articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

    2. L’incarico dell’attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l’incarico all’attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all’ISVAP. La revoca dell’incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell’incarico ad altro attuario.

    3. L’incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall’ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell’attuario che presso l’impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall’ISVAP con regolamento.

    4. L’attuario e il legale rappresentante dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all’ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell’incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l’assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall’ISVAP.».

    4. L’articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). – 1. L’ISVAP può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell’impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell’attuario. Le spese sono a carico dell’impresa.».

    5. All’articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dalla società di revisione» sono soppresse; b) al comma 1, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»; c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall’articolo 103, comma 3,»; d) al comma 3, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»; e) al comma 3, le parole: «la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la società di revisione legale».

    6. All’articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modi- ficazioni: a) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all’Isvap: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell’incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata. 5-ter. L’Isvap stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l’ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».

    7. Al comma 1 dell’articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis».

    8. All’articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’ISVAP informa il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob informano l’ISVAP dei provvedimenti adottati.»; b) il comma 4 è abrogato.

    9. All’articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della società di revisione legale».

    10. All’articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «i legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale».

    11. All’articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «dei legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale».

    12. All’articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo è sostituito dal seguente: «4»; b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All’attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l’articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.».

  • Art. 11 DPR 487/1994 – Adempimenti della commissione esaminatrice

    Art. 11 DPR 487/1994 – Adempimenti della commissione esaminatrice

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell’ articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

    2. L’accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

    3. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l’integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.

    4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L’inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o all’amministrazione o ente che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.

    5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d’esame. Successivamente all’espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall’ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l’amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale articolo precedente articolo successivo

  • Art. 128 c.c.: Matrimonio putativo – Testo aggiornato

    Art. 128 c.c.: Matrimonio putativo – Testo aggiornato

    Art. 128 c.c.

    In vigore

    Matrimonio putativo Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli (1). Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da […] (2) incesto. Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251. (3).

  • Art. 1283 Codice della Navigazione – Norme fiscali relative all’immatricolazione del personale

    Art. 1283 Codice della Navigazione – Norme fiscali relative all’immatricolazione del personale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le domande, i documenti e tutti gli atti relativi all’iscrizione del personale marittimo, del personale della navigazione interna e della gente dell’aria sono esenti da qualsiasi tassa.

  • Art. 76 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione finanziaria

    Art. 76 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione finanziaria

    Art. 76 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione dell’amministrazione finanziaria

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall’art. 19. 1 bis. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dalla registrazione o dal pagamento dell’imposta principale richiesta dall’ufficio ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis.

    2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’articolo 19 […]; dalla data della notificazione della decisione delle Corti di giustizia tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all’articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto; c) dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva. 2 bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l’imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all’articolo 17, nonchè le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

    3. L’avviso di liquidazione dell’imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell’art. 52.

    4. Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

    5. L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell’atto ai sensi dell’art. 6.

  • Art. 95 TUIR: Spese per prestazioni di lavoro

    Art. 95 TUIR: Spese per prestazioni di lavoro

    Art. 95 TUIR – Spese per prestazioni di lavoro (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1.

    2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.

    3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

    3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.(1)

    4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

    5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

    6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico .

    6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni. (3)”

    ________________________________

    (1) il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), nn. 1) e 2), D.L. 17 giugno 2025, n. 84; tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nonché alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024, e anche, con le decorrenze sopra indicate, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi di quanto disposto, rispettivamente, dall’art. 1, commi 7, 8 e 9, del citato D.L. n. 84/2025.

    (2) Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, come disposto dall’articolo 1, comma 83, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

    (3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Ai sensi del successivo comma 863, le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.

    Commenti del professionista
    Premessa: la struttura della norma

    L’art. 95 del TUIR disciplina la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente nella determinazione del reddito d’impresa. È una norma articolata che, partendo dalla regola generale della piena deducibilità, costruisce intorno ad essa un sistema di eccezioni, limitazioni e regole speciali che riguardano alcune delle situazioni più frequenti e dibattute nella pratica professionale: il trattamento dei fringe benefit, i limiti per le trasferte, i compensi agli amministratori, le partecipazioni agli utili dei dipendenti e il trattamento dei piani di stock option.

    La versione attualmente in vigore incorpora le modifiche apportate dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (convertito dalla L. 30 luglio 2025, n. 108), che ha introdotto il nuovo comma 3-bis sull’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta, in vigore dal 18 giugno 2025.

    1. Il principio generale: deducibilità piena delle spese di lavoro dipendente (comma 1)

    Il comma 1 enuncia la regola di fondo: sono interamente deducibili nella determinazione del reddito d’impresa tutte le spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente, comprese quelle erogate in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.

    Il presupposto imprescindibile è, come per ogni componente negativa di reddito, il requisito dell’inerenza: la spesa deve essere correlata all’attività d’impresa dalla quale derivano i ricavi. Non è richiesta, invece, alcuna condizione aggiuntiva quale la finalità specifica della spesa o la sua fruizione da parte della generalità dei dipendenti: la deducibilità è piena anche se la liberalità è stata accordata a un singolo lavoratore.

    Il rapporto con l’art. 100 TUIR

    La norma fa salvo il disposto dell’art. 100, comma 1, che pone un limite alla deducibilità per le spese relative ad opere o servizi a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi: queste sono deducibili solo fino al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, a condizione che siano sostenute volontariamente dal datore di lavoro.

    Il confine tra liberalità piena (deducibile integralmente ex art. 95) e spesa a finalità sociale (deducibile con il limite del 5 per mille ex art. 100) non è sempre nitido. Sul punto, Assonime (circolare n. 15/2018) ha chiarito che un regolamento aziendale che vincola concretamente il datore di lavoro a erogare determinati benefit – pur predisposto unilateralmente – non è assimilabile a un’erogazione volontaria. Ne discende l’integrale deducibilità di tali costi ex art. 95, non già il limite del 5 per mille. L’Agenzia delle Entrate ha condiviso questa impostazione in più occasioni, specificando che i piani welfare fondati su regolamenti aziendali non revocabili ad nutum configurano un vero e proprio obbligo negoziale e comportano la piena deducibilità dei costi correlati.

    Rimborsi smart working

    Con la risposta a interpello n. 371/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi riconosciuti al dipendente in lavoro agile per l’attivazione e il canone di connessione internet rientrano tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili ai sensi del comma 1, nella misura in cui la connessione rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita.

    Il caso dell’amministratore-dipendente

    Una questione particolarmente dibattuta riguarda la deducibilità dei compensi corrisposti a soggetti che rivestono contemporaneamente la qualità di amministratore e di lavoratore dipendente. La Corte di Cassazione (sentenza n. 10308/2021 e n. 36362/2021) ha ribadito che non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato quando non sia provato il vincolo della subordinazione – cioè l’assoggettamento della persona al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo amministrativo nel suo complesso. La qualità di amministratore è compatibile con quella di lavoratore dipendente soltanto ove siano accertate mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale e sia dimostrata l’effettiva subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c.

    La Cassazione ha in particolare affermato l’incompatibilità – in astratto – tra le due posizioni di amministratore unico e di dipendente (ma non tra quelle di consigliere di amministrazione e dipendente), poiché l’amministratore unico cumula in sé tutti i poteri di rappresentanza, direzione, controllo e disciplina, rendendo impossibile quella differenziazione di parti del rapporto che è necessaria per la subordinazione. Assonime (note e studi n. 7/2022) si è posta in senso critico rispetto a questa posizione, rilevando che nessuna disposizione fiscale stabilisce l’indeducibilità di un costo inerente ed effettivo sostenuto a seguito del mancato rispetto di norme civilistiche o amministrative.

    Per quanto riguarda i premi assicurativi versati dall’impresa sulle polizze vita e infortuni di amministratori e dipendenti, la posizione prevalente in giurisprudenza (Cassazione n. 28004/2009) ne ha negato la deducibilità quando il beneficiario dell’indennizzo sia la stessa società, per difetto di correlazione con la produzione di reddito. La dottrina ha però condivisibilmente osservato che tali premi sono inerenti all’attività d’impresa quando siano finalizzati a tutelare una risorsa fondamentale per la capacità reddituale dell’azienda, e che l’eventuale indennizzo percepito concorrerà comunque alla formazione del reddito imponibile.

    2. Strutture recettive e alloggi per i dipendenti (comma 2)

    Il comma 2 introduce un’importante limitazione: non sono deducibili i canoni di locazione (anche finanziaria) e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo due eccezioni espressamente previste:

    • le spese per servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti;

    • le spese per servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

    Il servizio mensa e i buoni pasto

    La deducibilità piena per i servizi di mensa si rende applicabile quando il servizio sia destinato alla generalità dei lavoratori, a prescindere da quanti lo utilizzino concretamente. Sono totalmente assimilati al servizio mensa i buoni pasto (ticket restaurant): come chiarito dalla circolare n. 6/E/2009, la fornitura di ticket restaurant è un servizio sostitutivo di mensa e non è soggetta alla limitazione del 75% prevista dall’art. 109, comma 5, TUIR per le spese di somministrazione di alimenti e bevande. La spesa rappresenta il costo per un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione.

    Va segnalato che l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 63/E/2005) ha assimilato le card elettroniche per pasti in esercizi convenzionati non a ticket restaurant, ma a un sistema di mensa aziendale “diffusa”, in quanto non consentono al dipendente di ricevere somme di denaro o prestazioni diverse da quelle contrattualmente previste e attribuiscono il diritto a un’unica prestazione giornaliera non differibile.

    I fabbricati concessi in uso ai dipendenti

    Per i fabbricati concessi in locazione, uso o comodato ai dipendenti (diversi da quelli destinati a trasfertisti), la deducibilità è limitata a un importo non superiore a quello che costituisce reddito in capo al dipendente stesso ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. c) TUIR. La base di calcolo è la differenza tra la rendita catastale aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato (utenze non a carico dell’utilizzatore incluse) e quanto il dipendente corrisponde per il godimento dell’immobile. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio – si pensi al portiere o al custode – si assume solo il 30% di tale differenza.

    La deducibilità integrale per i dipendenti trasferiti

    L’ultimo periodo del comma 2 prevede una deroga di favore: i canoni e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi a dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività sono integralmente deducibili per il periodo d’imposta del trasferimento e per i due periodi successivi (triennio complessivo).

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 214/E/2002, la norma intende incentivare la mobilità dei lavoratori, sia italiani sia stranieri, e si applica tanto ai neoassunti quanto a chi si trasferisca in una sede diversa nel corso del rapporto. Non è previsto un periodo minimo di permanenza: se il dipendente lascia l’immobile prima della scadenza del triennio, cessa immediatamente anche la piena deducibilità. Superato il triennio, si torna alla deducibilità parziale del secondo periodo; se l’immobile viene concesso a un nuovo dipendente trasferitosi, il meccanismo ricomincia dal principio.

    3. Le spese di trasferta: limiti e tracciabilità (commi 3 e 3-bis)
    Il regime ordinario (comma 3)

    Le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale da lavoratori dipendenti e titolari di collaborazioni coordinate e continuative sono deducibili entro i seguenti limiti giornalieri:

    • 180,76 euro per trasferte sul territorio nazionale;

    • 258,23 euro per trasferte all’estero.

    Tali limiti si applicano ai rimborsi analitici (a piè di lista). Per i rimborsi forfettari e misti, come precisato dalla circolare n. 188/E/1998, non opera la stessa limitazione. Le spese di trasferta nell’ambito del territorio comunale, pur non soggette ai detti limiti, sono comunque interamente deducibili in quanto costituiscono spese per prestazioni di lavoro inerenti alla produzione del reddito (Assonime, circolare n. 55/2008).

    Quando il dipendente è autorizzato a utilizzare la propria autovettura o un veicolo a noleggio per la trasferta, la deducibilità della spesa è limitata al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio calcolate su autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 cavalli per i diesel).

    La documentazione delle trasferte

    Sul fronte probatorio, la circolare n. 188/E/1998 ha chiarito che non è necessaria un’autorizzazione preventiva formale per la trasferta. I biglietti di viaggio con mezzi pubblici sono validi documenti anche se anonimi; per le altre spese non è necessaria l’intestazione al dipendente, essendo sufficiente che risultino sostenute nei luoghi e nel tempo della trasferta e siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa.

    La circolare n. 6/E/2009 ha però precisato che, quando il servizio viene acquistato dal datore di lavoro ma fruito dal dipendente, la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione, con indicazione dei dati dei fruitori o in una nota allegata. Le aziende che gestiscono le note spese in formato digitale devono assicurare la immodificabilità, autenticità e integrità dei documenti informatici (risposta n. 403/2019).

    Quanto all’inerenza, la Corte di Cassazione (sentenza n. 6650/2006) ha affermato che la nota spese liquidata dalla società prova l’esistenza del costo, ma non la sua inerenza. Quest’ultima deve essere dimostrata dal contribuente con elementi aggiuntivi che comprovino la correlazione tra la spesa e l’attività generatrice di ricavi.

    La novità del 2025: l’obbligo di tracciabilità (comma 3-bis)

    Il D.L. 84/2025 ha introdotto il comma 3-bis, in vigore dal 18 giugno 2025, che subordina la deducibilità delle spese di trasferta – sostenute nel territorio dello Stato – all’utilizzo di pagamenti tracciabili (bonifici, versamenti bancari o postali, carte di credito/debito, carte prepagate, assegni e ogni altro sistema di pagamento previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997).

    Le spese interessate dall’obbligo di tracciabilità sono:

    • spese di vitto e alloggio;

    • spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC);

    • i relativi rimborsi analitici ai dipendenti.

    L’obbligo si applica esclusivamente alle spese sostenute in Italia: per le trasferte all’estero non è richiesta la tracciabilità, in linea con l’analoga scelta effettuata per i lavoratori autonomi nell’art. 54-septies TUIR. Vale la pena ricordare che l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 188/2025) ha confermato che, per le trasferte estere dei dipendenti, non è più richiesto il pagamento tracciabile ai fini della non imponibilità dei rimborsi. Il comma 3-bis rileva anche ai fini IRAP, come stabilito dalla legge di conversione.

    L’uso foresteria

    Una fattispecie specifica riguarda la messa a disposizione del datore di lavoro di un appartamento (c.d. foresteria) per i dipendenti in trasferta temporanea. In questo caso i costi sono deducibili nei limiti del comma 3 per i giorni di effettivo utilizzo da parte dei trasfertisti, mentre sono indeducibili per i giorni in cui l’immobile rimane inutilizzato a quel fine, salvo dimostrazione di inerenza a qualsiasi altro titolo.

    4. Il regime speciale per le imprese di autotrasporto (comma 4)

    Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, il comma 4 prevede in alternativa alla deduzione analitica la facoltà di dedurre un importo forfettario di 59,65 euro al giorno per le trasferte in Italia, elevato a 95,80 euro per quelle all’estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

    Come chiarito dalla circolare n. 17/E/2001, il beneficio si applica anche ai redditi dei lavoratori soci delle cooperative di autotrasporto, assimilati a quelli di lavoro dipendente, qualora la cooperativa non utilizzi direttamente la deduzione forfettaria né quella analitica. In tal caso la cooperativa, in qualità di sostituto d’imposta, trasla il beneficio sul reddito del socio lavoratore, riducendolo dell’importo forfettario per ogni giorno di trasferta effettuata fuori dal territorio comunale. La risposta a interpello n. 184/2023 ha chiarito che tale facoltà spetta anche alle cooperative con struttura mutualistica plurima, limitatamente alla componente dei soci lavoratori dipendenti.

    5. Partecipazioni agli utili di dipendenti e associati in partecipazione (comma 6)

    Il comma 6 stabilisce che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione sono deducibili dal reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico. Si effettua quindi una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

    Va tenuto presente il limite posto dall’art. 109, comma 9, lett. b) TUIR: non è deducibile la quota di utili dovuta agli associati in partecipazione che apportano capitale – o apporto misto di capitale e lavoro. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 145/E/2008, il versamento di una somma in denaro da parte dell’associato configura apporto di capitale anche se nel contratto viene denominato diversamente, come “apporto a garanzia della merce in magazzino”. La risoluzione n. 192/E/2008 ha poi precisato che anche la possibilità di avvalersi del sistema distributivo dell’associante – autonomamente remunerata – integra un apporto misto.

    Per la deducibilità delle quote spettanti agli associati che apportino solo lavoro, la prassi ha individuato alcune condizioni: il contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con specificazione dell’apporto; gli associati non possono essere familiari dell’associante; l’apporto non deve essere rappresentato da certificati in serie; la quota di utili deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato.

    6. I compensi agli amministratori: la regola della cassa e il requisito della delibera (comma 5)

    Il comma 5 stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti: si applica cioè il criterio di cassa, in deroga al principio generale di competenza. La ratio è evidente: evitare che la deduzione in capo alla società avvenga anticipatamente rispetto alla tassazione in capo all’amministratore che percepisce il compenso.

    La Corte di Cassazione (sentenza n. 20033/2017) ha precisato che, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, il compenso è deducibile nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario, senza che rilevi la data della disposizione o della valuta. In caso di assegno, il momento rilevante è la consegna materiale del titolo. In caso di pagamento in contanti, rileva la consegna con relativa ricevuta.

    L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 57/E/2001) ha esteso ai compensi degli amministratori – in quanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis) – il meccanismo della cassa allargata: i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo concorrono al reddito d’impresa dell’anno precedente. Tale regola non si applica quando i compensi confluiscono nel reddito di lavoro autonomo del percettore (in quanto l’ufficio o la collaborazione rientri nei compiti istituzionali della professione abituale).

    La deducibilità per competenza quando il percettore è una società

    Quando il compenso è corrisposto a una società nominata amministratore (o in caso di compensi reversibili a favore della società datrice di lavoro del soggetto che riveste la carica), il principio di cassa dell’art. 95, comma 5, non trova applicazione: il costo è deducibile per competenza in capo alla società erogante, e il provento è tassato per competenza in capo alla società percipiente. La Cassazione (sentenza n. 22479/2020) ha confermato questa impostazione, distinguendo il caso in cui la società paga un compenso all’amministratore (cassa) da quello in cui corrisponde un corrispettivo a un’altra società per l’attività gestoria da essa fornita (competenza). L’AIDC (norma di comportamento n. 182/2011) e Assonime (circolare n. 50/1990) hanno da tempo condiviso questa interpretazione logico-sistematica.

    I compensi reversibili cross border

    Una questione a lungo dibattuta riguarda il trattamento fiscale dei compensi reversibili internazionali: il caso in cui un amministratore di società italiana è dipendente di una società estera del gruppo e versa alla propria datrice di lavoro i compensi ricevuti dalla società italiana. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 330/2023 – superando la precedente posizione espressa nell’interpello n. 167/2019 – ha ricondotto tali compensi all’art. 7 del Modello OCSE (utili delle imprese) anziché all’art. 16 (compensi degli amministratori), con la conseguenza che i compensi sono tassati esclusivamente nello Stato estero di residenza della società beneficiaria e non è dovuta la ritenuta del 30% ex art. 24, comma 1-ter, D.P.R. 600/1973. La DRE Veneto (interpello n. 907-622/2023) ha confermato e esteso questo orientamento.

    Il requisito della delibera preventiva

    La Corte di Cassazione, con giurisprudenza ormai consolidata a partire dalle Sezioni Unite n. 21933/2008 e confermata da numerose pronunce successive (tra cui la sentenza n. 8005/2024), ha affermato che i compensi agli amministratori sono deducibili soltanto se previamente deliberati dall’assemblea dei soci con atto specifico. L’approvazione del bilancio contenente la voce relativa ai compensi non è di per sé sufficiente, salvo che l’assemblea totalitaria abbia espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione del compenso.

    La mancanza di una delibera preventiva determina l’indeducibilità per difetto dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità del costo di cui all’art. 109 TUIR. Non è possibile sanare a posteriori l’assenza di delibera: una ratifica successiva è stata ritenuta inidonea in quanto la delibera assembleare è “modo formale e inderogabile di espressione della volontà della società di cui non sono ammessi equipollenti” (Cassazione, ordinanza n. 5763/2021). I compensi iscritti in bilancio in assenza di delibera sono deducibili solo nel periodo d’imposta in cui la delibera viene infine adottata.

    Questa impostazione pur formalmente rigorosa appare particolarmente penalizzante per le piccole società a base familiare nelle quali ci si dimentica semplicemente di adottare la delibera in tempo. Una soluzione più equa sarebbe ammettere la deducibilità nel periodo di adozione della delibera, con recupero a tassazione delle somme eventualmente già dedotte mediante dichiarazione integrativa a sfavore.

    La sindacabilità della congruità dei compensi

    L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 113/E/2012) e la Corte di Cassazione (sentenza n. 24379/2016 e successive) hanno affermato che l’Amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei compensi agli amministratori quando questi appaiano insoliti o sproporzionati rispetto all’attività svolta e ai ricavi conseguiti. Il sindacato non può però spingersi fino alla verifica della necessità o opportunità del costo rispetto all’oggetto dell’attività, rientrando tali valutazioni nelle scelte di strategia commerciale riservate all’imprenditore (Cassazione, ordinanza n. 40015/2021).

    Vale ricordare che il fenomeno dell’antieconomicità è difficilmente riscontrabile nei casi in esame, poiché – come ha correttamente affermato la Cassazione (sentenza n. 24957/2010) – le aliquote IRPEF applicabili ai redditi degli amministratori sono di regola superiori all’aliquota IRES della società, rendendo il risparmio fiscale complessivo del sistema assai ridotto o addirittura nullo. In questo senso va anche la scelta legislativa di escludere dal monitoraggio sistematico delle società in perdita i casi in cui la perdita è determinata da compensi erogati agli amministratori (art. 24, D.L. 78/2010).

    Il caso dei compensi agli amministratori “di comodo”

    La Cassazione (sentenza n. 18448/2016) ha affermato l’indeducibilità dei compensi corrisposti ad amministratori che siano figure di comodo prive di reale potere decisionale: in tal caso viene meno il requisito dell’inerenza, poiché la spesa non può ritenersi strumentale all’attività d’impresa se l’amministratore non ha concretamente svolto le proprie mansioni.

    La gratuità dell’incarico

    La Cassazione ha riconosciuto la legittimità della clausola statutaria che preveda la gratuità dell’incarico di amministratore (ordinanza n. 285/2019 e sentenza n. 27335/2019). Il diritto al compenso è disponibile e può essere oggetto di rinuncia, purché questa si desuma da comportamenti concludenti univocamente abdicativi: la semplice inerzia dell’amministratore nel richiedere il compenso non configura rinuncia tacita (ordinanza n. 3657/2020).

    I compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili

    Il comma 5, secondo periodo, stabilisce che i compensi degli amministratori erogati sotto forma di partecipazione agli utili comprese le quote spettanti ai promotori e ai soci fondatori sono deducibili anche se non imputati al conto economico. Ciò perché tali compensi sono calcolati sull’utile netto dopo la riserva legale (art. 2432 c.c.) e non transitano per il conto economico: la norma garantisce la deducibilità in deroga al principio di cui all’art. 109, comma 4, TUIR.

    7. Le stock option: le novità della Legge di Bilancio 2025 (comma 6-bis)

    Il comma 6-bis, introdotto dall’art. 1, comma 862, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (in vigore dal 1° gennaio 2025 ma applicabile alle operazioni i cui oneri siano rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o successivi), riguarda i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

    Per questi soggetti, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione a operazioni con pagamento basato su azioni (c.d. share-based payments) – regolate con strumenti rappresentativi di capitale proprio o di società del gruppo – sono deducibili al momento dell’assegnazione degli strumenti partecipativi, non nel corso dei periodi di maturazione come avviene civilisticamente. In tale stesso momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti vengono assegnati.

    La disposizione risolve un problema di disallineamento temporale tra la rilevazione contabile (progressiva, lungo il vesting period) e la deducibilità fiscale (concentrata al momento dell’assegnazione), allineando il trattamento fiscale IAS al momento in cui il beneficiario acquisisce definitivamente il diritto agli strumenti.

    Conclusioni

    L’art. 95 TUIR è uno degli articoli più ricchi di contenuto dell’intero testo unico, sia per la varietà delle fattispecie disciplinate sia per la quantità di interventi giurisprudenziali e di prassi che ne hanno plasmato l’applicazione pratica nel tempo.

    I punti di maggiore attenzione per i professionisti restano tre. Il primo è la tracciabilità delle spese di trasferta in Italia, divenuta obbligatoria dal 18 giugno 2025: qualsiasi pagamento in contanti di vitto, alloggio, taxi o NCC per trasferte nazionali comporta la perdita della deducibilità. Il secondo è la delibera assembleare preventiva per i compensi degli amministratori: la Cassazione è inflessibile sul punto e una dimenticanza formale può costare cara in termini di indeducibilità, con il rischio aggiuntivo di non poter sanare la situazione retroattivamente. Il terzo è la congruità dei compensi stessi: l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di sindacare compensi insoliti o sproporzionati, con onere della prova contraria a carico della società.

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  • Art. 57 Reg. (UE) 2023/1114 – Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

    Art. 57 Reg. (UE) 2023/1114 – Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un emittente richiedente di un token di moneta elettronica autorizzato come ente creditizio o come istituto di moneta elettronica, o che richiede tale autorizzazione, può indicare che desidera che il suo token di moneta elettronica sia classificato come token di moneta elettronica significativo. In tal caso, l’autorità competente notifica immediatamente tale richiesta dell’emittente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Affinché il token di moneta elettronica sia classificato come significativo a norma del presente articolo, il potenziale emittente del token di moneta elettronica dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato, che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

    2. Entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione recante il suo parere, sulla base del programma operativo dell’emittente, circa il soddisfacimento effettivo o probabile di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token di moneta elettronica e notifica tale progetto di decisione all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Le autorità competenti degli emittenti di tali token di moneta elettronica, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica del progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

    3. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token di moneta elettronica come un token di moneta elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di tale token e la rispettiva autorità competente.

    4. Laddove un token di moneta elettronica sia stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di tali token di moneta elettronica sono trasferite dall’autorità competente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione. L’EBA e le autorità competenti cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

    5. In deroga al paragrafo 4, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token di moneta elettronica significativi denominati in una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni di tali token di moneta elettronica significativi sono o si prevede che siano concentrati nello Stato membro d’origine. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sull’applicazione della deroga di cui al primo comma. Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato membro d’origine quando l’ordinante o il beneficiario sono stabiliti in detto Stato membro.

  • Art. 283 Cod. Amb. – definizioni

    Art. 283 Cod. Amb. – definizioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione; d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi; d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro; e) potenza termica nominale dell’impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l’impianto; f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all’interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli; g) valore di soglia: potenza termica nominale dell’impianto pari a 0.035MW; h) modifica dell’impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all’ articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ; i) autorità competente: l’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all’ articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale; l) installatore: il soggetto indicato dall’ articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ; m) responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto: il soggetto indicato dal decreto attuativo dell’ articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , e comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 .; n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l’adeguamento del regime dell’impianto termico alla richiesta di calore.

  • Art. 10-bis RD 12/1941 – Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi

    Art. 10-bis RD 12/1941 – Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all’anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi. Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell’ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10.

  • Art. 660 Codice della Navigazione – Aggiudicazione per persona da nominare

    Art. 660 Codice della Navigazione – Aggiudicazione per persona da nominare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve, nei tre giorni dall'incanto, dichiarare in cancelleria il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.