Autore: Andrea Marton

  • Art. 44 Reg. (UE) 2024/1689 – Certificati

    Art. 44 Reg. (UE) 2024/1689 – Certificati

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I certificati rilasciati dagli organismi notificati a norma dell'allegato VII sono redatti in una lingua che può essere facilmente compresa dalle autorità pertinenti dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato.

    2. I certificati sono validi per il periodo da essi indicato che non supera i cinque anni per i sistemi di IA disciplinati dall'allegato I e i quattro anni per i sistemi di IA disciplinati dall'allegato III. Su domanda del fornitore, la validità di un certificato può essere prorogata per ulteriori periodi, ciascuno non superiore a cinque anni per i sistemi di IA disciplinati dall'allegato I e a quattro anni per i sistemi di IA disciplinati dall'allegato III, sulla base di una nuova valutazione secondo le procedure di valutazione della conformità applicabili. Ogni supplemento del certificato rimane valido purché sia valido il certificato cui si riferisce.

    3. Qualora constati che il sistema di IA non soddisfa più i requisiti di cui alla sezione 2, l'organismo notificato, tenendo conto del principio di proporzionalità, sospende o ritira il certificato rilasciato o impone limitazioni, a meno che la conformità a tali requisiti sia garantita mediante opportune misure correttive adottate dal fornitore del sistema entro un termine adeguato stabilito dall'organismo notificato. L'organismo notificato motiva la propria decisione. È disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati, anche sui certificati di conformità rilasciati.

  • Art. 658 Codice della Navigazione – Persone ammesse a fare offerte

    Art. 658 Codice della Navigazione – Persone ammesse a fare offerte

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita. Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare. Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.

  • Art. 4 D.Lgs. 148/2015 – Durata massima complessiva

    Art. 4 D.Lgs. 148/2015 – Durata massima complessiva

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 5.

    2. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

  • Art. 131 D.Lgs. 42/2004 – Paesaggio

    Art. 131 D.Lgs. 42/2004 – Paesaggio

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

    2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

    3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. 11

    4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

    5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

    6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

  • Art. 1284 Codice della Navigazione – Società proprietarie di navi e navi in comproprietà

    Art. 1284 Codice della Navigazione – Società proprietarie di navi e navi in comproprietà

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le società che anteriormente all’entrata in vigore del codice abbiano in proprietà navi italiane debbono entro il 31 dicembre 1942 presentare domanda al Ministero [per le comunicazioni] (1) per ottenere l’autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144. Per le comproprietà navali, che all’entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell’articolo 158 il termine per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1º gennaio 1943. Per le comproprietà che all’entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell’art. 159 l’autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a datare dal 1º gennaio 1943. (1) Ora Ministero dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 48 D.Lgs. 259/2003 – Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica) (ex novo

    Art. 48 D.Lgs. 259/2003 – Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica) (ex novo

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell’autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell’aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

    2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 243 sexies TUEL – Articolo 243-sexies

    Art. 243 Sexies TUEL – Articolo 243-sexies

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’ articolo 41 della Costituzione , le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis. 110

    2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

  • Art. 64 D.Lgs. 174/2016 – Procedimenti d’istruzione preventiva

    Art. 64 D.Lgs. 174/2016 – Procedimenti d’istruzione preventiva

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza di parte, provvede all’assunzione preventiva del mezzo richiesto.

    2. L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

    3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

  • Art. 243 quater TUEL – Articolo 243-quater

    Art. 243 Quater TUEL – Articolo 243-quater

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all’articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All’esito dell’istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 112

    2. In fase istruttoria, la commissione di cui all’articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l’ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell’espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 112

    3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull’esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

    4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell’interno.

    5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell’ articolo 103, secondo comma, della Costituzione , entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell’esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter. 112

    6. Ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

    7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’applicazione dell” articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011 , con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

    7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all’ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

    7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l’ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell’organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.

  • Terapie salvavita e malattie gravi: l’effetto sul comporto

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il comporto è il periodo di malattia oltre il quale il datore può licenziare il lavoratore. Per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita (dialisi, chemioterapia, radioterapia, ecc.) molti CCNL escludono le assenze legate a queste terapie dal computo del comporto. In assenza di previsione contrattuale, la giurisprudenza tende a tutelare il lavoratore applicando principi di proporzionalità e non discriminazione.

    Tabella riepilogativa

    Esclusione terapie salvavita dal comporto – quadro normativo e contrattuale
    Fonte Previsione Esempi di terapie coperte
    CCNL più favorevoli Esclusione totale o parziale delle assenze per terapie salvavita dal comporto Chemioterapia, radioterapia, dialisi, TAO, emofilia
    Art. 2110 c.c. Fissa il principio del comporto; rinvia al CCNL per la durata
    D.Lgs. 216/2003 (anti-discriminazione) Licenziamento per disabilità è discriminatorio Se la malattia equivale a disabilità UE
    Giurisprudenza Orientamento verso esclusione in assenza di CCNL Cass. 2023: principio di proporzionalità

    Il comporto: cos'è e come funziona

    L’art. 2110 c.c. prevede che il datore non possa licenziare il lavoratore malato durante il periodo di comporto, ossia il periodo di conservazione del posto stabilito dal CCNL. Superato il comporto, il datore può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, ma con diritto al TFR e alle altre spettanze. La durata del comporto varia sensibilmente tra i contratti: da pochi mesi a oltre un anno, spesso con distinzioni tra comporto secco (continuativo) e comporto per sommatoria (assenze ripetute in un arco temporale).

    L'esclusione delle terapie salvavita

    Un numero crescente di CCNL prevede che le assenze dovute a terapie salvavita – chemioterapia, radioterapia, dialisi, coagulazione per emofilia, terapia anticoagulante orale (TAO) e similari – non si computino nel comporto. La ratio è evitare che malattie gravi ma croniche o trattabili portino automaticamente al licenziamento del lavoratore.

    Il lavoratore deve di norma documentare le assenze con certificazione medica specialistica che attesti la natura salvavita della terapia. In assenza di previsione CCNL, la giurisprudenza più recente tende a escludere dal comporto le assenze connesse a terapie indispensabili, facendo leva sui principi di proporzionalità e di non discriminazione per disabilità (D.Lgs. 216/2003).

    L'aspetto della disabilità e le tutele antidiscriminatorie

    La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di disabilità comprende anche le malattie croniche che limitano la partecipazione alla vita professionale. In questi casi il licenziamento per superamento del comporto può essere qualificato come discriminazione indiretta vietata dal D.Lgs. 216/2003, salvo che il datore dimostri un giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore in questa situazione può richiedere l’adattamento ragionevole del posto di lavoro prima che si arrivi al licenziamento.

    Casi pratici

    Tizio – chemioterapia e comporto per sommatoria

    Tizio è in chemioterapia: si assenta circa 3 giorni al mese per le infusioni. Il suo CCNL (metalmeccanici) prevede che le assenze per terapie salvavita documentate non si contino nel comporto per sommatoria. Tizio presenta ogni mese il certificato oncologico: le assenze vengono imputate a una fattispecie separata, non al comporto.

    Caia – dialisi tre volte a settimana, CCNL senza previsione specifica

    Caia è in dialisi: tre assenze settimanali per diversi anni. Il suo CCNL non prevede l’esclusione della dialisi dal comporto. Il legale di Caia impugna il licenziamento per superamento del comporto invocando il D.Lgs. 216/2003: la dialisi cronica può essere qualificata come disabilità; il giudice valuta la proporzionalità del licenziamento e la possibilità di adattamenti ragionevoli.

    Sempronio – radioterapia per 6 settimane consecutive

    Sempronio è in radioterapia per 6 settimane: assenza continuativa. Il suo CCNL prevede l’esclusione delle terapie salvavita dal comporto secco. Il datore non può licenziarlo per le 6 settimane di radioterapia documentata; il comporto secco riprende a decorrere dopo la fine del ciclo terapeutico.

    Domande frequenti

    Le assenze per chemioterapia contano nel comporto?

    Dipende dal CCNL applicato. Molti contratti collettivi le escludono esplicitamente, con obbligo di documentazione medica specialistica. In assenza di previsione contrattuale, la giurisprudenza tende a proteggere il lavoratore, ma occorre valutare caso per caso.

    Come si documenta la terapia salvavita per escluderla dal comporto?

    Di norma con un certificato del medico specialista (es. oncologo, nefrologo) che attesti la diagnosi, la natura della terapia e l’indispensabilità dei cicli di trattamento. Alcuni CCNL richiedono anche la struttura sanitaria erogatrice.

    Il datore può licenziarmi per superamento del comporto anche se sono in terapia?

    Se la terapia è esclusa dal comporto per CCNL, il licenziamento è illegittimo. Se il CCNL non lo prevede, potrebbe esserlo comunque per violazione del D.Lgs. 216/2003 (discriminazione per disabilità). È consigliabile contestare immediatamente il licenziamento con l’assistenza di un avvocato o del sindacato.

    Il comporto si interrompe se mi licenzio volontariamente?

    No. Le dimissioni del lavoratore interrompono il rapporto ma non rilevano sul computo del comporto: il comporto è rilevante solo per valutare il diritto del datore a recedere per superamento del periodo di conservazione del posto.

    Cosa si intende per comporto per sommatoria?

    Il comporto per sommatoria (o breve) calcola la somma di tutte le assenze per malattia in un determinato arco temporale (es. ultimi 12 mesi), indipendentemente dalla continuità. Il comporto secco riguarda invece una singola malattia continuativa. I CCNL di norma prevedono entrambe le tipologie con durate diverse.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 12-bis DPR 448/1988 – Diritto all’informazione

    Art. 12-bis DPR 448/1988 – Diritto all’informazione

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto e dall’ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

    2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto: a) a che vengano informati l’esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter; b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall’esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all’articolo 12; c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all’articolo 6; d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell’articolo 9; e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.

    3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto: a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata; b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall’autorità giudiziaria, d’ufficio o su istanza di parte; c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute sia fisica sia psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l’accesso all’istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l’accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

    4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che: a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata; b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

    5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato all’età e alle capacità del minorenne. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 25 L. 218/1995 – Società ed altri enti

    Art. 25 L. 218/1995 – Società ed altri enti

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti.

    2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell’ente: a) la natura giuridica; b) la denominazione o ragione sociale; c) la costituzione, la trasformazione e l’estinzione; d) la capacità; e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi; f) la rappresentanza dell’ente; g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; h) la responsabilità per le obbligazioni dell’ente; i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell’atto costitutivo.

    3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati. articolo precedente articolo successivo