Autore: Andrea Marton

  • CCNL Assicurazioni ANIA: ferie, permessi e festivita’

    CCNL Assicurazioni ANIA

    In sintesi

    Il CCNL ANIA riconosce da 20 a 27 giorni lavorativi di ferie annue in base all’anzianita’, oltre a permessi retribuiti per eventi familiari e personali. I lavoratori maturano anche ore di riduzione d’orario (ROL) e ore per festivita’ soppresse, da fruire entro l’anno. Il periodo obbligatorio di ferie minimo ininterrotto e’ di due settimane consecutive, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2024 (accordo di rinnovo siglato febbraio 2024)
    Vigenza
    Quadriennio 2024-2027
    Platea
    ~60.000 dipendenti imprese assicuratrici

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL ANIA – Riepilogo
    Istituto Durata / Quantita’ Condizioni
    Ferie (fino a 3 anni) 20 giorni lavorativi Maturano proporzionalmente
    Ferie (da 4 anni) 22 giorni lavorativi Con anzianita’ 4-8 anni
    Ferie (da 9 anni) 25 giorni lavorativi Con anzianita’ 9-15 anni
    Ferie (da 16 anni) 27 giorni lavorativi Anzianita’ superiore a 16 anni
    Permessi per matrimonio 15 giorni di calendario Matrimonio civile o religioso
    Permessi per lutto 3 giorni lavorativi Coniuge, figli, genitori, suoceri
    Permessi ROL In base all’accordo aziendale Di norma 24-32 ore annue
    Festivita’ soppresse 4 giorni annui Da fruire come permessi entro l’anno

    Il sistema delle ferie per anzianita'

    Il CCNL ANIA adotta un sistema scalare di ferie: all’aumentare dell’anzianita’ di servizio aumentano i giorni spettanti, premiando la fidelizzazione. Le ferie maturano mensilmente (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) e si computano in giorni lavorativi.

    L’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 impone un periodo minimo di due settimane consecutive da fruire nell’anno di maturazione. Le ferie residue non fruite devono essere usufruite entro i 18 mesi successivi; in caso contrario sono monetizzate salvo accordo diverso.

    Permessi per eventi personali e familiari

    Il CCNL ANIA prevede permessi retribuiti per:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario, anche per unioni civili (L. 76/2016).
    • Lutto: 3 giorni lavorativi per la morte di coniuge/partner, figli, genitori, suoceri; estensibile per accordo aziendale ad altri gradi di parentela.
    • Donazione sangue: giornata intera retribuita ai sensi della L. 584/1967 e L. 219/2005.
    • Funzioni pubbliche: permessi non retribuiti per cariche elettive, giuria, testimonianza giudiziaria.

    I permessi per assistenza a familiari disabili (L. 104/1992) si aggiungono e sono disciplinati dalla legge, non dal CCNL.

    ROL e festivita' soppresse

    Il CCNL ANIA riconosce ore di riduzione d’orario lavoro (ROL) che confluiscono, insieme alle ore per le festivita’ soppresse (4 giorni annui: 2 giugno, 4 novembre, SS. Pietro e Paolo nel Lazio, Santo patrono locale), in un monte ore individuale.

    Queste ore possono essere usufruite come giornate intere o frazionate (mezze giornate), su richiesta del lavoratore da concordare con il responsabile con congruo preavviso. Se non fruite entro l’anno, sono di norma convertite in banca ore o monetizzate.

    Ferie e malattia: le interferenze

    Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie, il periodo di malattia debitamente certificato interrompe il decorso delle ferie: le giornate di ferie “consumate” dalla malattia vengono restituite e si aggiungono al monte ferie residuo. La stessa regola si applica al ricovero ospedaliero durante il periodo feriale.

    La maternita’ e il congedo parentale non si computano come ferie e non incidono sulla maturazione delle stesse, che continua durante i congedi.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie e malattia durante le ferie
    Tizio (Area B, 5 anni di servizio, 22 giorni di ferie) e’ in ferie dal 1° al 15 agosto. Dal 5 all’8 agosto si ammala con certificato medico (3 giorni lavorativi). Il CCNL ANIA prevede che le 3 giornate di malattia certificata non vengano conteggiate come ferie. Tizio recupera 3 giorni di ferie da fruire entro settembre.
    Caia – Permesso matrimonio
    Caia contrae matrimonio civile il 12 maggio. Ai sensi del CCNL ANIA ha diritto a 15 giorni di calendario di permesso retribuito (12-26 maggio). I giorni si computano dal giorno del matrimonio incluso. Caia non deve utilizzare ferie: il permesso per matrimonio e’ autonomo e aggiuntivo.
    Sempronio – ROL non fruiti a fine anno
    Sempronio ha accumulato 20 ore di ROL nel corso dell’anno e ne ha fruito solo 8. Le 12 ore residue, per accordo aziendale, confluiscono automaticamente nella banca ore a fine dicembre. Non vengono perse ne’ monetizzate immediatamente: Sempronio potra’ usufruirne come riposi compensativi nel primo trimestre dell’anno successivo.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano con il CCNL ANIA?
    Da 20 a 27 giorni lavorativi annui, in base all’anzianita’. Con meno di 3 anni: 20 giorni; con 4-8 anni: 22 giorni; con 9-15 anni: 25 giorni; con piu’ di 16 anni: 27 giorni.
    Le ferie non fruite si perdono?
    No: le ferie non fruite nell’anno di maturazione devono essere fruite entro 18 mesi successivi. Trascorso tale termine, sono monetizzate. Il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire la fruizione.
    Le festivita' soppresse sono 4 giorni?
    Sì. Le festivita’ civili soppresse (2 giugno, 4 novembre, SS. Pietro e Paolo per Roma, patrono locale) si convertono in permessi retribuiti aggiuntivi da fruire entro l’anno.
    La malattia durante le ferie le interrompe?
    Sì, se debitamente certificata. Le giornate di malattia non si computano come ferie e vengono restituite al monte ferie individuale.
    I permessi L. 104/1992 si sommano alle ferie ANIA?
    Sì. I permessi per assistenza a familiari disabili gravi (3 giorni mensili ex art. 33 L. 104/1992) sono disciplinati dalla legge e si aggiungono ai permessi contrattuali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per area, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali e TFR, liquidazione e destinazione al fondo pensione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 639 Codice della Navigazione – Fallimento dell’armatore

    Art. 639 Codice della Navigazione – Fallimento dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il fallimento dell'armatore, dichiarato successivamente al decorso del termine fissato per le impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicato della sentenza che respinge le impugnazioni, ovvero alla integrazione della somma disposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 636, non estingue il procedimento di limitazione; le somme depositate non sono comprese nella massa attiva fallimentare, e i creditori soggetti alla limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio del fallito.

  • CCNL Assicurazioni ANIA: TFR, liquidazione e destinazione al fondo pensione

    CCNL Assicurazioni ANIA

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL ANIA si calcola con il criterio legale: retribuzione annua diviso 13,5, rivalutato annualmente all’1,5% fisso piu’ il 75% dell’inflazione ISTAT. Il lavoratore puo’ destinare il TFR al fondo pensione complementare di settore (soluzione fiscalmente conveniente e previdenzialmente consigliata) oppure mantenerlo accantonato in azienda o all’INPS. Il settore assicurativo ha una forte cultura previdenziale: la maggioranza dei dipendenti ANIA aderisce al fondo di settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2024 (accordo di rinnovo siglato febbraio 2024)
    Vigenza
    Quadriennio 2024-2027
    Platea
    ~60.000 dipendenti imprese assicuratrici

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL ANIA – Calcolo e rivalutazione
    Elemento Regola Note
    Quota annua di accantonamento Retribuzione utile annua / 13,5 Base legge L. 297/1982
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% ISTAT inflazione Al 31 dicembre di ogni anno
    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% Prelevata annualmente
    Tassazione separata alla liquidazione Aliquota media IRPEF 5 anni precedenti Salvo scelta per tassazione ordinaria
    Anticipazione TFR Fino al 70%, dopo 8 anni Per acquisto/ristrutturazione prima casa, spese sanitarie
    Destinazione fondo pensione complementare Intera quota TFR (scelta silente o attiva) Deducibile IRPEF fino a 5.164,57 €/anno

    Il calcolo del TFR nel settore assicurativo

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si calcola secondo la formula della L. 297/1982: ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua diviso 13,5. La retribuzione utile include tutte le voci fisse e continuative: minimo tabellare, scatti di anzianita’, indennita’ fisse, ma generalmente esclude le voci occasionali o i premi discrezionali.

    Il fondo TFR cresce nel tempo grazie alla rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31 dicembre di ogni anno. Sulla rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17%.

    Destinazione al fondo pensione complementare

    Dalla riforma previdenziale del D.Lgs. 252/2005, ogni lavoratore e’ chiamato a scegliere la destinazione del TFR futuro: al fondo pensione complementare o all’azienda/INPS (per imprese sopra 50 dipendenti). Il silenzio equivale a scelta tacita per il fondo pensione collettivo.

    Il settore assicurativo dispone di uno o piu’ fondi pensione di settore, che investono il TFR con rendimenti storicamente superiori alla rivalutazione legale. La scelta del fondo pensione e’ fiscalmente conveniente: i contributi versati (TFR + contributo volontario) sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 €/anno.

    Anticipazione TFR per esigenze personali

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio puo’ richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato per:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa (per se’ o per i figli).
    • Spese sanitarie straordinarie (per se’ o per i familiari).
    • Congedo parentale o formativo.

    L’anticipazione riduce il TFR disponibile alla cessazione del rapporto. Puo’ essere richiesta una sola volta. Il TFR versato al fondo pensione non e’ anticipabile secondo le norme ordinarie del fondo stesso (variano da fondo a fondo).

    Tassazione del TFR alla cessazione

    Il TFR liquidato alla fine del rapporto e’ soggetto a tassazione separata con aliquota pari alla media IRPEF dei 5 anni precedenti. Per la parte destinata al fondo pensione, la tassazione alla prestazione e’ agevolata (aliquota 15%, ridotta del 6% per ogni anno oltre il 15° di iscrizione al fondo, fino a un minimo del 9%).

    Questa differenza fiscale rende la previdenza complementare molto conveniente, soprattutto per chi ha aderito giovane al fondo pensione.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR dopo 10 anni
    Tizio (Area B, retribuzione annua utile 28.000 €) ha lavorato 10 anni. TFR accantonato: 28.000 / 13,5 = 2.074 € per anno x 10 = 20.740 €, piu’ rivalutazione cumulata stimata (variabile con inflazione, indicativamente +10-15%). TFR totale indicativo alla scadenza: circa 22.000-23.000 €, soggetto a tassazione separata.
    Caia – Anticipazione per prima casa
    Caia (Area C, 9 anni di servizio, TFR maturato ~30.000 €) richiede l’anticipazione del 70% = 21.000 € per l’acquisto della prima casa. L’importo e’ tassato con tassazione separata. Caia avra’ diritto al residuo TFR (~9.000 €) alla cessazione del rapporto.
    Sempronio – Scelta fondo pensione con 20 anni
    Sempronio ha aderito al fondo pensione di settore a 25 anni. Dopo 20 anni di iscrizione, la tassazione sulla prestazione sara’ al 15% – 5% (5 anni oltre il 15°) = 10%. Rispetto alla tassazione separata ordinaria (media ~25-27%), il risparmio e’ rilevante su un capitale di decine di migliaia di euro.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL ANIA?
    Retribuzione annua utile diviso 13,5 per ogni anno di servizio, rivalutato annualmente dell’1,5% fisso piu’ il 75% dell’inflazione ISTAT. Alla fine del rapporto si liquida il totale accumulato.
    Conviene destinare il TFR al fondo pensione?
    Generalmente sì: i fondi pensione complementare hanno storicamente rendimenti superiori alla rivalutazione legale del TFR (1,5% + inflazione), e la tassazione finale e’ agevolata (dal 15% verso il 9% con anzianita’).
    Posso chiedere un'anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del maturato, per prima casa, spese sanitarie gravi o congedi parentali/formativi. E’ consentita una sola richiesta.
    Il TFR matura durante la maternita'?
    Sì. Il TFR continua a maturare durante la maternita’, il congedo parentale e la malattia, poiche’ il CCNL prevede che questi periodi siano computati come servizio effettivo.
    Cosa succede al TFR in caso di licenziamento?
    Viene liquidato integralmente, al netto della tassazione separata. Non e’ mai perduto: e’ un diritto del lavoratore indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per area, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 5 TULPS – Esecuzione d’ufficio dei provvedimenti

    Art. 5 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

    Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.

    È autorizzato l'impiego della forza pubblica.

    La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

  • Art. 18 RD 12/1941 – Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense

    Art. 18 RD 12/1941 – Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense). I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato. La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente: a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all’ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell’attività da parte dei medesimi soggetti; b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare; c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all’interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare; d) funzione specialistica dell’ufficio giudiziario. Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un’unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un’unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l’affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa. I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l’Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all’esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell’ articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

  • Art. 56 DPR 230/2000 – Prelievi sulla remunerazione

    Art. 56 DPR 230/2000 – Prelievi sulla remunerazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.

    2. Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all' articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.

  • Art. 157 DPR 495/1992 – Segnali luminosi di indicazione

    Art. 157 DPR 495/1992 – Segnali luminosi di indicazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.

  • CCNL Assicurazioni ANIA: inquadramento, aree professionali e livelli

    CCNL Assicurazioni ANIA

    In sintesi

    Il CCNL ANIA classifica il personale dipendente delle imprese assicuratrici in aree professionali (A, B, C) e nella categoria funzionari, con declaratorie che descrivono il livello di autonomia, responsabilità tecnica e complessità delle mansioni. Il sistema di classificazione distingue il personale impiegatizio e tecnico-amministrativo (liquidatori, addetti sinistri, underwriter, attuariali) dai funzionari con ruoli direttivi. Il passaggio tra livelli avviene per maturazione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c. o per accordo individuale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2024 (accordo di rinnovo siglato febbraio 2024)
    Vigenza
    Quadriennio 2024-2027
    Platea
    ~60.000 dipendenti imprese assicuratrici

    Tabella riepilogativa

    Aree professionali e livelli CCNL ANIA – Profili tipici
    Area / Categoria Livello indicativo Profili tipici Autonomia e responsabilità
    Funzionari Vertice Responsabile ufficio, capo area tecnica, dirigente di 2° livello Autonomia decisionale elevata, coordinamento di strutture
    Area C – livello superiore Alto Liquidatore senior, underwriter specialista, attuariale Alta specializzazione tecnica, autonomia operativa su casi complessi
    Area C – livello base Medio-alto Liquidatore, perito, addetto sinistri qualificato Gestione autonoma di pratiche standardizzate e non
    Area B – livello superiore Medio Impiegato specializzato, addetto contabilità, collaboratore tecnico Autonomia tecnica su procedure definite
    Area B – livello base Medio-base Impiegato d’ordine, addetto amministrativo, operatore back-office Esecuzione di procedure con discreta autonomia esecutiva
    Area A Base Ausiliario, addetto servizi generali, fattorino, archivista Mansioni esecutive e di supporto logistico

    Il sistema di classificazione ANIA

    Il CCNL ANIA disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione aderenti ad ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). Si tratta di circa 60.000 lavoratori impiegati nelle sedi principali, agenzie dirette e uffici tecnici delle compagnie assicurative italiane.

    Il sistema di classificazione è articolato in aree professionali (A, B, C) più la categoria separata dei funzionari, ciascuna suddivisa in livelli interni. Le declaratorie descrivono la complessità delle mansioni, il grado di autonomia, la responsabilità tecnica e organizzativa richiesta.

    La classificazione è distinta rispetto ai produttori e agli agenti, che rientrano in discipline specifiche della rete distributiva.

    Aree A e B: il personale amministrativo e d'ordine

    L’Area A raccoglie il personale con mansioni esecutive di supporto: ausiliari, addetti ai servizi generali, archivisti, figure di supporto logistico. È l’area di ingresso per profili non specializzati.

    L’Area B comprende la fascia più ampia del personale amministrativo e operativo: impiegati back-office, addetti alla contabilità, operatori del customer service, collaboratori tecnici con procedure codificate. L’area B si articola in un livello base e in un livello superiore che presuppone maggiore specializzazione o responsabilità procedurale.

    Area C e funzionari: profili tecnici e direttivi

    L’Area C è riservata a figure con elevata specializzazione tecnica: liquidatori sinistri, periti, underwriter, attuariali junior, responsabili di funzioni tecniche. Il livello superiore dell’Area C si avvicina funzionalmente alla categoria funzionari per complessità e autonomia.

    I funzionari sono i lavoratori che, pur non avendo qualifica dirigenziale, svolgono funzioni di coordinamento, controllo o responsabilità organizzativa su strutture aziendali. Comprendono tipicamente: responsabili di ufficio, capi area liquidazione, responsabili compliance, capi reparto tecnico. Il CCNL prevede per i funzionari una specifica tutela negoziale, con interlocuzione sindacale Snfia e First-CISL/Fisac.

    Passaggi di livello e mansioni superiori

    Il passaggio da un livello all’altro o da un’area a quella superiore avviene in presenza di:

    • Assegnazione stabile a mansioni di livello superiore per un periodo continuativo (di norma superiore a tre mesi), con conseguente diritto all’inquadramento e alla retribuzione del livello superiore ai sensi dell’art. 2103 c.c.
    • Accordo individuale formalizzato con il datore di lavoro, nel rispetto dei minimi contrattuali.
    • Progressioni interne previste dai contratti aziendali di secondo livello.

    Il demansionamento è consentito solo nei casi tassativi previsti dalla legge (modifiche organizzative rilevanti documentate, accordi sindacali) con obbligo di conservazione del trattamento retributivo.

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio da Area B a Area C
    Tizio lavora come impiegato specializzato in Area B livello superiore. Per diciotto mesi gestisce in autonomia la liquidazione di sinistri auto di bassa complessità, mansione propria dell’Area C. Decorso il termine utile ai sensi dell’art. 2103 c.c., Tizio chiede il riconoscimento formale dell’inquadramento in Area C livello base, ottenendo l’adeguamento retributivo con effetto retroattivo.
    Caia – Funzionario per nuove responsabilità organizzative
    Caia è in Area C livello superiore come underwriter senior. L’azienda le affida la responsabilità del reparto sottoscrizione rami danni (8 persone). Il contratto prevede il riconoscimento della categoria funzionari per le funzioni di coordinamento con carattere continuativo. Caia formalizza il passaggio con il riconoscimento del trattamento funzionari, comprensivo di indennità di funzione e accesso al fondo Previndai integrativo.
    Sempronio – Area A con prospettive di sviluppo
    Sempronio è assunto in Area A come addetto ai servizi generali. Dopo un anno acquisisce mansioni di digitalizzazione e archiviazione elettronica, proprie dell’Area B. Chiede la rivalutazione dell’inquadramento producendo evidenza documentale delle mansioni svolte. L’azienda riconosce il passaggio ad Area B livello base, con incremento retributivo di circa 200 € lordi mensili.

    Domande frequenti

    Quante aree professionali prevede il CCNL ANIA?
    Tre aree (A, B, C) più la categoria funzionari. L’Area A è la base, l’Area C e i funzionari sono le categorie più qualificate.
    Chi sono i funzionari nel CCNL ANIA?
    Lavoratori non dirigenti che svolgono funzioni di coordinamento, responsabilità organizzativa o controllo tecnico su strutture aziendali. Sono tutelati anche da Snfia e First-CISL oltre alle sigle generali.
    Il CCNL ANIA si applica anche agli agenti assicurativi?
    No. Il CCNL ANIA riguarda il personale dipendente delle imprese assicuratrici. Gli agenti in base al mandato agenziale sono lavoratori autonomi; i dipendenti di agenzie con contratto di lavoro subordinato possono rientrare in altri CCNL.
    Quando si ha diritto al passaggio di livello?
    Quando si svolgono in modo stabile e continuativo mansioni di livello superiore per oltre tre mesi (art. 2103 c.c.), oppure per accordo individuale o progressione da contratto aziendale.
    Il CCNL ANIA si applica ai liquidatori?
    Sì. I liquidatori sinistri sono una figura centrale del CCNL ANIA, inquadrati di norma in Area C in base alla complessità dei sinistri gestiti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per area, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 278 Cod. Amb. – poteri di ordinanza

    Art. 278 Cod. Amb. – poteri di ordinanza

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria, l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate; b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente.

    1-bis. Resta ferma, in caso di non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli effettuati dall’autorità o dagli organi di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), la possibilità di adottare le ordinanze previste all’articolo 271, comma

    20-bis.

  • Art. 8 RD 12/1941

    Art. 8 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 670 Codice della Navigazione – Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo proprietario

    Art. 670 Codice della Navigazione – Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo proprietario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'espropriazione della nave o dei carati di nave è promossa dai creditori dell'armatore non proprietario, assistiti da privilegio navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al proprietario non armatore. Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, ad eccezione del divieto di cui all'articolo 658, terzo comma. Ogni volta che, a norma del presente capo, deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore. Ai fini del comma precedente, il terzo proprietario è equiparato al proprietario non armatore.

  • Art. 56 D.Lgs. 174/2016 – Deleghe istruttorie

    Art. 56 D.Lgs. 174/2016 – Deleghe istruttorie

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero può… svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo, nonché, per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e, ove possibile, di territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.