Autore: Andrea Marton

  • Art. 213 TUF – Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa

    Art. 213 TUF – Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa

    Art. 213 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall’articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l’esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.

    2. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al (( Ministero dell’economia e delle finanze )) , per l’emanazione del relativo decreto, e alla Banca d’Italia.

    3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

  • Art. 46 Reg. (UE) 2024/1689 – Deroga alla procedura di valutazione della conformità

    Art. 46 Reg. (UE) 2024/1689 – Deroga alla procedura di valutazione della conformità

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. In deroga all'articolo 43 e su richiesta debitamente giustificata, qualsiasi autorità di vigilanza del mercato può autorizzare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di specifici sistemi di IA ad alto rischio nel territorio dello Stato membro interessato, per motivi eccezionali di sicurezza pubblica o di protezione della vita e della salute delle persone e di protezione dell'ambiente o dei principali beni industriali e infrastrutturali. Tale autorizzazione è valida per un periodo limitato, mentre sono in corso le necessarie procedure di valutazione della conformità, tenendo conto dei motivi eccezionali che giustificano la deroga. Il completamento di tali procedure è effettuato senza indebito ritardo.

    2. In una situazione di urgenza debitamente giustificata per motivi eccezionali di sicurezza pubblica o in caso di minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche, le autorità di contrasto o le autorità di protezione civile possono mettere in servizio uno specifico sistema di IA ad alto rischio senza l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, a condizione che tale autorizzazione sia richiesta durante o dopo l'uso senza indebito ritardo. Se l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rifiutata, l'uso del sistema di IA ad alto rischio è interrotto con effetto immediato e tutti i risultati e gli output di tale uso sono immediatamente eliminati.

    3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata solo se l'autorità di vigilanza del mercato conclude che il sistema di IA ad alto rischio è conforme ai requisiti di cui alla sezione 2. L'autorità di vigilanza del mercato informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2. Tale obbligo non riguarda i dati operativi sensibili in relazione alle attività delle autorità di contrasto.

    4. Se, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 3, né gli Stati membri né la Commissione sollevano obiezioni in merito a un'autorizzazione rilasciata da un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in conformità del paragrafo 1, tale autorizzazione è considerata giustificata.

    5. Se, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3, uno Stato membro solleva obiezioni in merito a un'autorizzazione rilasciata da un'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, o se la Commissione ritiene che l'autorizzazione sia contraria al diritto dell'Unione o che la conclusione degli Stati membri riguardante la conformità del sistema di cui al paragrafo 3 sia infondata, la Commissione avvia senza ritardo consultazioni con lo Stato membro interessato. Gli operatori interessati sono consultati e hanno la possibilità di esprimere il loro parere. Tenuto conto di ciò, la Commissione decide se l'autorizzazione è giustificata. La Commissione trasmette la propria decisione allo Stato membro interessato e agli operatori pertinenti.

    6. Se la Commissione ritiene l'autorizzazione ingiustificata, essa è ritirata dall'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato.

    7. Per i sistemi di IA ad alto rischio relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, si applicano solo le deroghe alla valutazione della conformità stabilite in tale normativa di armonizzazione dell'Unione.

  • Art. 8 TULPS – Personalità delle autorizzazioni di polizia

    Art. 8 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

    Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentate deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

  • Art. 207 TUF – Patti parasociali

    Art. 207 TUF – Patti parasociali

    Art. 207 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Patti parasociali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I patti parasociali previsti dall’articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.

    2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1 luglio

    2001. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l’articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private riconosce scatti di anzianità periodici (biennali o triennali a seconda del contratto) per ogni livello, che incrementano automaticamente la retribuzione in funzione dell’anzianità di servizio. La tredicesima mensilità viene corrisposta a dicembre ed è pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità indicativi – CCNL Farmacie Private 2026
    Livello Importo per scatto (indicativo) Periodicità N. max scatti
    1° livello (farmacista resp.) ~45-55 € lordi/mese Ogni 2 anni 6
    2° livello (farmacista) ~38-48 € lordi/mese Ogni 2 anni 6
    3° livello (addetto qualificato) ~28-35 € lordi/mese Ogni 2 anni 6
    4° livello (commesso) ~22-28 € lordi/mese Ogni 2 anni 6
    5° livello (magazziniere) ~18-23 € lordi/mese Ogni 2 anni 6
    6° livello (ausiliario) ~15-20 € lordi/mese Ogni 2 anni 6

    Importi indicativi a maggio 2026; gli importi esatti per scatto sono fissati dal testo del CCNL vigente e dai suoi allegati retributivi. Gli scatti maturati si cumulano e si sommano al minimo tabellare.

    Gli scatti di anzianità: meccanismo e maturazione

    Gli scatti di anzianità sono incrementi retributivi automatici che maturano al compimento di ogni biennio (o triennio, a seconda della specifica previsione del CCNL vigente) di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. La loro funzione è di riconoscere la fedeltà aziendale e la crescita professionale del lavoratore nel corso degli anni.

    Caratteristiche principali:

    • Automatici: maturano per il solo trascorrere del tempo, senza necessità di accordo individuale
    • Cumulativi: ogni scatto si somma ai precedenti e al minimo tabellare, incrementando la base retributiva permanentemente
    • Computati nel TFR: le somme degli scatti rientrano nella retribuzione utile al calcolo del TFR
    • Computati nella tredicesima: la tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto, inclusi gli scatti

    Il numero massimo di scatti è tipicamente 6 nel CCNL Farmacie: dopo il 6° scatto la maturazione si esaurisce, pur rimanendo il lavoratore in servizio.

    Tredicesima mensilità: calcolo e pagamento

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) viene corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno ed è pari a una mensilità intera di retribuzione globale di fatto.

    La retribuzione globale di fatto comprende: minimo tabellare, scatti di anzianità maturati, indennità fisse e continuative (es. indennità di turno, reperibilità continuativa, superminimi non assorbibili). Non comprende: compensi per lavoro straordinario, rimborsi spese, premi variabili una tantum.

    La maturazione è mensile: chi viene assunto o si dimette nel corso dell’anno riceve la tredicesima in proporzione ai mesi lavorati (1/12 per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni, salvo disposizione più favorevole).

    Calcolo tredicesima proporzionale – esempi
    Mesi lavorati nell’anno Quota tredicesima
    12 mesi (anno intero) 1 mensilità intera
    6 mesi 6/12 = 0,5 mensilità
    3 mesi 3/12 = 0,25 mensilità
    1 mese e 20 giorni 2/12 (arrotondamento)

    La quattordicesima: non prevista nel CCNL Farmacie

    A differenza del CCNL Commercio Confcommercio (che prevede 14 mensilità), il CCNL Farmacie Private prevede solo 13 mensilità: il contratto non include una quattordicesima mensilità tra gli istituti retributivi obbligatori.

    Eventuali accordi aziendali o premi di produzione concordati localmente possono prevedere erogazioni aggiuntive (es. una somma a luglio o in altra data), ma si tratta di elementi retributivi facoltativi e non obbligatori per legge o contratto collettivo.

    Questa differenza rispetto ad altri CCNL del terziario (Commercio Confcommercio: 14 mensilità; Turismo: 14 mensilità) va tenuta in considerazione nel confronto salariale tra settori: il farmacista dipendente che valuta un’offerta di lavoro in un’altra azienda di un diverso settore deve considerare non solo il minimo mensile ma anche il numero di mensilità previste.

    Impatto degli scatti sul costo aziendale

    Dal punto di vista del datore di lavoro, gli scatti di anzianità aumentano progressivamente il costo del personale nel tempo. Su un farmacista di 2° livello con minimo ~1.950 € e 6 scatti biennali (ad es. 43 € l’uno), dopo 12 anni di servizio lo scatto cumulativo ammonta a ~258 € mensili in più sul minimo tabellare.

    Il costo totale mensile lordo datoriale include anche i contributi previdenziali (circa 30% del lordo per i dipendenti privati). La progressione degli scatti è un elemento pianificabile del budget del personale.

    Casi pratici

    Tizio – Farmacista dopo 10 anni: scatti cumulativi
    Tizio (farmacista 2° livello, assunto nel 2016) ha maturato 5 scatti biennali (al 2°, 4°, 6°, 8°, 10° anno). Importo per scatto: ~43 €. Scatti totali: 5 × 43 = 215 € lordi mensili in più sul minimo tabellare. Retribuzione mensile 2026: ~1.950 + 215 = 2.165 € lordi. Su 13 mensilità: ~28.145 €/anno lordi.
    Caia – Tredicesima proporzionale per neo-assunta
    Caia viene assunta il 1° settembre 2026. A dicembre 2026 ha lavorato 4 mesi interi. Tredicesima spettante: 4/12 × 1.600 € = 533 € lordi. Sul cedolino di dicembre compare la voce ‘Tredicesima mensilità proporzionale: 533 €’.
    Sempronio – Scatto automatico al biennio
    Sempronio (commesso 4° livello) compie il secondo anno di servizio il 15 giugno 2026. Dal cedolino di luglio (o dal momento della maturazione, secondo le prassi aziendali) gli viene riconosciuto il primo scatto di anzianità: ~25 € lordi mensili in più. Lo scatto si riflette immediatamente anche sul calcolo della tredicesima di dicembre e del TFR maturando.

    Domande frequenti

    Con quale frequenza maturano gli scatti di anzianità nel CCNL Farmacie?
    La frequenza è stabilita dal testo del CCNL vigente: indicativamente ogni 2 anni (biennale). Verificare il testo del contratto per gli importi esatti e la periodicità aggiornata.
    Gli scatti di anzianità sono inclusi nella tredicesima?
    Sì. La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto, che include il minimo tabellare più tutti gli scatti di anzianità maturati. Chi ha 5 scatti riceve una tredicesima proporzionalmente più alta rispetto a un neo-assunto.
    Il CCNL Farmacie Private prevede la quattordicesima?
    No. Il CCNL Farmacie Private prevede 13 mensilità (12 ordinarie + tredicesima a dicembre). Non è prevista una quattordicesima mensilità obbligatoria, a differenza di altri CCNL del terziario come il Commercio Confcommercio.
    Gli scatti si perdono cambiando datore?
    Sì, se si cambia datore di lavoro gli scatti maturati presso il vecchio datore non si trasferiscono. Si riparte da zero per il conteggio degli scatti presso il nuovo datore. Il TFR maturato, invece, viene liquidato dal vecchio datore.
    Come si calcolano gli scatti se cambio livello?
    In caso di passaggio a un livello superiore, l’anzianità maturata al livello inferiore si riporta al livello superiore ai fini del calcolo degli scatti. L’importo degli scatti al nuovo livello è quello contrattuale del livello di destinazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 2 L. 68/1999 – Collocamento mirato

    Art. 2 L. 68/1999 – Collocamento mirato

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 664 Codice della Navigazione – Trasferimento della nave

    Art. 664 Codice della Navigazione – Trasferimento della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti. Il decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, è reso pubblico a norma dell'articolo 250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della nave. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.

  • Art. 1 L. 68/1999 – Collocamento dei disabili

    Art. 1 L. 68/1999 – Collocamento dei disabili

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’ articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita, nonché alle persone nelle condizioni di cui all’ articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

    2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

    3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’ articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

    4. L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all’ articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

    5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell’accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.

    6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

    7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. articolo successivo

  • Art. 3 D.Lgs. 79/2011 – Principi in tema di turismo accessibile

    Art. 3 D.Lgs. 79/2011 – Principi in tema di turismo accessibile

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. In attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

    2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

    3. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

  • Licenziamento in periodo di prova: regole e limiti

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso né di motivazione, salvo diversa previsione del CCNL. Ma il licenziamento non può essere discriminatorio, ritorsivo o frutto di un abuso del patto di prova. Se il datore non fa effettivamente provare il lavoratore, il recesso libero non è ammissibile.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Il patto di prova: elementi essenziali
    Elemento Regola
    Forma Scritta, obbligatoriamente (pena nullità del patto di prova)
    Durata massima Fissata dal CCNL; per legge non può essere eccessiva (tipicamente 2-6 mesi)
    Recesso durante la prova Libero per entrambe le parti, senza preavviso né motivazione
    Divieti assoluti Motivo discriminatorio, ritorsivo; mancato svolgimento effettivo della prova
    TFR e retribuzione Spettano pro quota anche se il rapporto cessa in prova
    Conversione automatica Se la prova scade senza recesso, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato

    Il patto di prova: forma e durata

    Il patto di prova deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità: se manca la prova scritta, il patto è nullo e il lavoratore è da subito assunto a tempo indeterminato senza possibilità di recesso libero. La durata è stabilita dal CCNL: in assenza di previsione, la giurisprudenza tende a considerare illegittima una prova superiore a sei mesi. Al termine della prova, se nessuno recede, il rapporto si consolida automaticamente.

    Il recesso libero durante la prova: portata e limiti

    Durante il periodo di prova il datore può recedere senza obbligo di preavviso e senza dover indicare i motivi. Questo recesso libero ha però dei limiti invalicabili:

    • Il lavoratore deve essere stato effettivamente messo alla prova nelle mansioni indicate nel patto: se il datore non lo ha mai fatto lavorare nelle mansioni previste, il recesso libero non è ammissibile.
    • Il recesso non può essere discriminatorioritorsivo: se il lavoratore dimostra questi vizi, il licenziamento è nullo anche in prova.
    • Alcuni CCNL prevedono che il recesso debba comunque rispettare un preavviso minimo durante la prova.

    Impugnazione del licenziamento in prova: quando è possibile

    Il lavoratore può impugnare il licenziamento in prova dimostrando che:

    • Il patto di prova era nullo (forma non scritta, durata eccessiva, mansioni non specificate);
    • La prova non era stata effettivamente svolta;
    • Il recesso era discriminatorio o ritorsivo.

    In caso di successo, il licenziamento è dichiarato illegittimo con le tutele previste dalla legge. Anche in prova si applicano i termini di impugnazione di 60 e 180 giorni.

    Casi pratici

    Tizio – patto di prova verbale, nessuna prova scritta

    Tizio firma solo il contratto di assunzione, senza nessun riferimento scritto al periodo di prova. Dopo tre settimane il datore lo licenzia «in prova». Tizio impugna: il patto di prova era nullo per difetto di forma scritta. Il giudice dichiara il licenziamento illegittimo e applica le tutele ordinarie.

    Caia – non messa effettivamente alla prova

    Caia viene assunta come contabile ma per tutto il periodo di prova è adibita solo a mansioni di archivio, del tutto diverse da quelle pattuite. Il datore recede «in prova» prima della scadenza. Caia dimostra che non le è mai stato consentito di svolgere le mansioni per le quali era stata assunta: il recesso libero non è ammissibile.

    Sempronio – licenziato in prova per motivo discriminatorio

    Sempronio, assunto come tecnico, rivela casualmente al responsabile di avere un orientamento religioso diverso dalla maggioranza dei colleghi. Il giorno dopo viene licenziato «in prova». La coincidenza temporale e le testimonianze raccolte inducono il giudice a ritenere il recesso discriminatorio e nullo.

    Domande frequenti

    Il patto di prova deve essere necessariamente scritto?

    Sì, obbligatoriamente. Un patto di prova verbale è nullo; il lavoratore è considerato assunto a tempo indeterminato fin dall’inizio, con piena tutela contro il licenziamento ingiustificato.

    Quanto può durare al massimo il periodo di prova?

    La durata massima è fissata dal CCNL applicato. In genere va da 2 a 6 mesi a seconda della qualifica. Una durata eccessiva o non prevista dal contratto può rendere il patto di prova parzialmente nullo.

    Se vengo licenziato durante la prova ho diritto al TFR?

    Sì. Il TFR matura proporzionalmente per tutti i giorni lavorati, anche se il rapporto cessa durante la prova.

    Il datore deve motivare il licenziamento in periodo di prova?

    No, in linea generale. Il recesso in prova è libero e non richiede motivazione. Eccezione: se il lavoratore impugna adducendo discriminazione o assenza di prova effettiva, il datore deve dimostrare la legittimità del recesso.

    Se la prova scade senza che nessuno receda, cosa succede?

    Il rapporto di lavoro si consolida automaticamente come contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dall’inizio della prova ai fini dell’anzianità di servizio.

    Ho diritto alla NASpI se vengo licenziato in prova?

    Sì, se il recesso è del datore. Il licenziamento in prova è un recesso involontario che dà diritto alla NASpI, nel rispetto dei requisiti contributivi minimi previsti dalla legge.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 9 TULPS – Prescrizioni aggiuntive sulle autorizzazioni

    Art. 9 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

  • Art. 627 Codice della Navigazione – Opposizione dei creditori

    Art. 627 Codice della Navigazione – Opposizione dei creditori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Contro la sentenza di apertura i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'armatore. L'opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice designato non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata sull'opposizione sentenza passata in giudicato.