Autore: Andrea Marton

  • Art. 11 TULPS – Diniego e revoca delle autorizzazioni di polizia

    Art. 11 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

    1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

    2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. 57

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell' autorizzazione.

  • Art. 645 Codice della Navigazione – Navi non soggette a pignoramento e a sequestro

    Art. 645 Codice della Navigazione – Navi non soggette a pignoramento e a sequestro

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari:

    a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;

    b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;

    c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni;

    d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione.

  • Art. 250 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 250 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 250 L. Fall. – Accertamento del passivo

    Accertamento del passivo

  • Art. 7-ter RD 12/1941 – Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti

    Art. 7-ter RD 12/1941 – Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    1. L’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all’articolo 7-bis, comma 3-bis. Qualora il dirigente dell’ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. (110a)

    2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito. 2-bis. Il dirigente dell’ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell’ufficio e assicuri costantemente l’equità tra tutti i magistrati dell’ufficio, delle sezioni e dei collegi.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106.

  • Art. 158 DPR 495/1992 – Funzione delle lanterne semaforiche

    Art. 158 DPR 495/1992 – Funzione delle lanterne semaforiche

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale.

  • Art. 299 SIC – Esercizio di fatto di poteri direttivi

    Art. 299 SIC – Esercizio di fatto di poteri direttivi

    Art. 299 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Esercizio di fatto di poteri direttivi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

  • Art. 18 D.Lgs. 198/2006 – Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

    Art. 18 D.Lgs. 198/2006 – Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all’ articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità, le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell’articolo 17, comma 1. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 248 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 248 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 248 L. Fall. – Esercizio provvisorio

    Esercizio provvisorio

  • Art. 161 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico

    Art. 161 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o più luci con i seguenti simboli: a) barra bianca orizzontale su fondo nero; b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero; c) barra bianca verticale su fondo nero; d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero; e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.

    2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e), del comma

    1. 3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra; b) triangolo giallo; c) barra bianca orizzontale.

    4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.

  • Art. 77 Cont. Trib. – contenzioso amministrativo intendenza

    Art. 77 Cont. Trib. – contenzioso amministrativo intendenza

    Art. 77 Cont. Trib. – Procedimento contenzioso amministrativo davanti all’intendenza di finanza o al Ministero delle finanze

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicate nell’art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all’intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data d’insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorchè abrogate ai sensi dell’art. 71.

  • Art. 1 TULPS – Funzioni dell’autorità di pubblica sicurezza

    Art. 1 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

    Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

    L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

    Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podestà.

  • Art. 257 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 257 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 257 L. Fall. – Azione di responsabilità contro gli

    Azione di responsabilità contro gli