- Distinzione armatore-proprietario: l'art. 670 si applica quando l'armatore che ha contratto i debiti non è il proprietario della nave, disciplinando come si svolge l'esecuzione forzata verso quest'ultimo.
- Notifica al proprietario non armatore: il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati anche al proprietario non armatore, che acquista formale conoscenza della procedura.
- Equiparazione processuale: il proprietario non armatore subisce tutti gli atti esecutivi (pignoramento, etc.) ed è equiparato al debitore, con l'unica eccezione del divieto ex art. 658, terzo comma.
- Diritto di essere sentito: ogni volta che il debitore deve essere sentito nel corso del procedimento, deve essere sentito anche il proprietario non armatore.
- Terzo proprietario equiparato: il terzo che sia proprietario della nave (distinto dal proprietario non armatore in senso stretto) è equiparato al proprietario non armatore ai fini dell'art. 670.
Testo dell'articoloVigente
Art. 670 Codice della Navigazione — Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo proprietario
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Quando l'espropriazione della nave o dei carati di nave è promossa dai creditori dell'armatore non proprietario, assistiti da privilegio navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al proprietario non armatore. Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, ad eccezione del divieto di cui all'articolo 658, terzo comma. Ogni volta che, a norma del presente capo, deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore. Ai fini del comma precedente, il terzo proprietario è equiparato al proprietario non armatore.
Commento
La figura dell'armatore non proprietario nel Codice della navigazione
Il Codice della navigazione distingue nettamente tra proprietario della nave e armatore. L'armatore è il soggetto che assume l'esercizio della nave in nome proprio, sopportandone l'organizzazione e i rischi (art. 265 cod. nav.); il proprietario è invece il titolare del diritto reale sullo scafo. Le due figure coincidono spesso ma non sempre: l'armatore può essere il locatario a scafo nudo (bareboat charterer), il gestore designato da più comproprietari o un soggetto che ha ricevuto la nave in affidamento contrattuale. In questi casi, i debiti contratti dall'armatore nell'esercizio della nave — inclusi quelli assistiti da privilegio navale ai sensi degli artt. 552 e seguenti cod. nav. — possono aggredire la nave medesima anche se questa appartiene a un proprietario diverso, non personalmente obbligato verso i creditori. L'art. 670 regola le modalità con cui questa esecuzione si svolge nei confronti del proprietario non armatore, che si trova in una posizione assimilabile a quella del terzo datore di garanzia nel diritto comune.
Creditori legittimati all'esecuzione contro il proprietario non armatore
L'art. 670, primo comma, precisa che l'esecuzione contro il proprietario non armatore può essere promossa dai creditori dell'armatore assistiti da privilegio navale. Non qualsiasi creditore dell'armatore può dunque aggredire la nave altrui: occorre che il credito sia assistito da uno dei privilegi speciali sulla nave previsti dal codice (materiali e riparazioni, salario dell'equipaggio, indennità di assistenza e salvataggio, danni da urto, ecc.). I creditori chirografari dell'armatore, invece, possono agire solo sul patrimonio personale dell'armatore, non sulla nave di proprietà altrui. Questa limitazione è espressione del principio di separazione patrimoniale tra armatore e proprietario: il privilegio navale, in quanto diritto reale di garanzia che segue la nave, rappresenta l'eccezione che consente di superare tale separazione.
Notifica del titolo e del precetto: garanzie procedurali
Il primo comma dell'art. 670 impone che il titolo esecutivo e il precetto siano notificati anche al proprietario non armatore, non solo all'armatore-debitore. Questa notifica non è un mero adempimento formale: essa ha la funzione sostanziale di portare a conoscenza del proprietario l'avvio della procedura esecutiva, consentendogli di esercitare i rimedi previsti dal codice — in primo luogo, la facoltà di liberare la nave ai sensi degli artt. 673 e seguenti. Senza questa notifica, la procedura sarebbe nulla per difetto di contraddittorio nei confronti di un soggetto che, pur non essendo debitore, subisce concretamente gli effetti dell'esecuzione sul proprio patrimonio.
Equiparazione processuale al debitore e limite dell'art. 658, terzo comma
Il secondo comma dell'art. 670 stabilisce che gli atti di esecuzione si compiono nei confronti del proprietario non armatore e che a quest'ultimo si applicano tutte le disposizioni relative al debitore. Si tratta di un'equiparazione funzionale: il proprietario non armatore non è debitore in senso proprio (non ha contratto il debito), ma ai fini processuali ne occupa la posizione passiva, sopportando il pignoramento, la stima, l'ordinanza di vendita. L'unica eccezione riguarda il divieto di cui all'art. 658, terzo comma, che — nel testo del codice — concerne il divieto, per il debitore, di alienare o altrimenti disporre della nave pignorata. Tale divieto non si applica al proprietario non armatore poiché, diversamente dal debitore-armatore, il proprietario potrebbe avere esigenze di circolazione del titolo non comprimibili allo stesso modo. L'eccezione evidenzia la permanente distinzione tra la posizione del debitore e quella del proprietario non armatore, nonostante l'equiparazione processuale.
Il diritto di essere sentito e l'equiparazione del terzo proprietario
Il terzo comma dell'art. 670 riconosce al proprietario non armatore il diritto di essere sentito ogni volta che il codice prevede l'audizione del debitore. Questo diritto di contraddittorio è essenziale: il proprietario non armatore, esposto agli effetti della procedura esecutiva senza aver contratto il debito, deve poter interloquire con il giudice nelle stesse fasi in cui lo fa il debitore. Il quarto comma estende queste disposizioni al terzo proprietario, figura equiparata al proprietario non armatore ai fini dell'art. 670. Con questa formula il legislatore intende quei soggetti che hanno acquistato la proprietà della nave da un armatore già debitore — caso trattato specificamente dagli artt. 673 e seguenti — ma che si trovano a dover subire l'esecuzione in quanto terzi acquirenti di un bene gravato da privilegi o ipoteche. L'equiparazione assicura uniformità di trattamento a tutti coloro che, senza essere debitori originari, sopportano le conseguenze esecutive sulla nave.
Casi pratici
Caso 1: Fornitore di carburante contro armatore locatario
Tizio è proprietario di una petroliera che ha ceduto in locazione a scafo nudo all'armatore Caio. Caio non paga il fornitore di carburante Sempronio, il cui credito è assistito da privilegio navale. Sempronio avvia l'esecuzione sulla petroliera notificando il titolo esecutivo e il precetto sia a Caio sia a Tizio, che pur non avendo contratto il debito, deve subire il pignoramento in qualità di proprietario non armatore.
Caso 2: Diritto del proprietario di essere sentito nell'udienza
La nave di Caio, armata da Sempronio, è pignorata su istanza di Tizio per crediti da salario dell'equipaggio. Il giudice fissa un'udienza per sentire il debitore Sempronio in merito alla stima della nave. Il difensore di Caio chiede che il proprio cliente sia sentito nella stessa udienza in qualità di proprietario non armatore, ai sensi dell'art. 670, terzo comma: il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta.
Caso 3: Terzo proprietario che subisce l'esecuzione
Tizio ha acquistato una nave dall'armatore Caio, ma sulla nave esistono privilegi navali per danni da urto sorti prima della vendita. Sempronio, creditore privilegiato, avvia l'esecuzione sulla nave. L'art. 670, quarto comma, equipara Tizio — terzo proprietario — al proprietario non armatore: Tizio riceve le notifiche degli atti esecutivi, è sentito nelle udienze e può esercitare la facoltà di liberazione ai sensi degli artt. 673 e seguenti.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 670 del Codice della navigazione?
Si applica quando l'esecuzione sulla nave è promossa da creditori dell'armatore assistiti da privilegio navale, e l'armatore non è il proprietario della nave. In questo caso il proprietario non armatore partecipa alla procedura come soggetto passivo.
Qualsiasi creditore dell'armatore può agire contro il proprietario non armatore?
No. Solo i creditori assistiti da privilegio navale possono promuovere l'esecuzione sulla nave di proprietà altrui. I creditori chirografari dell'armatore possono agire solo sul patrimonio personale dell'armatore.
Il proprietario non armatore diventa debitore a tutti gli effetti?
No. È equiparato al debitore solo ai fini processuali: subisce gli atti esecutivi e ha il diritto di essere sentito. Non si applica però il divieto di alienazione ex art. 658, terzo comma, cod. nav., che vale solo per il debitore-armatore.
Il proprietario non armatore deve ricevere la notifica del precetto?
Sì. L'art. 670 impone che il titolo esecutivo e il precetto siano notificati anche al proprietario non armatore. La mancata notifica rende nullo il procedimento per difetto di contraddittorio.
Chi è il 'terzo proprietario' menzionato all'ultimo comma dell'art. 670?
È il soggetto che ha acquistato la proprietà della nave da un armatore già debitore: è equiparato al proprietario non armatore e beneficia delle stesse garanzie procedurali, incluso il diritto di essere sentito e la facoltà di liberazione ex art. 673.
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