Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze. La disciplina della legge n. 146 del 1990, integrata dal codice di autoregolamentazione, garantisce già un bilanciamento adeguato tra il diritto di astensione e la tutela della giustizia.
Di cosa si tratta
La vicenda nasce da un processo penale a Venezia in cui il difensore aveva aderito a ripetute astensioni collettive proclamate dall’Unione delle camere penali italiane, impedendo lo svolgimento delle udienze. La Corte d’appello dubitava che le regole sul preavviso e la durata delle astensioni fossero adeguate quando le iniziative, pur formalmente distinte, sono collegate dalle medesime ragioni di protesta.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (come modificata dalla legge n. 83 del 2000), nella parte in cui non impone che il preavviso riguardi tutte le astensioni collegate con un termine finale unico. La Corte d’appello di Venezia evocava i principi di ragionevolezza ed efficienza del processo, l’art. 97 (buon andamento), l’art. 111 (anche in relazione all’art. 6 CEDU), l’art. 3 e l’art. 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost. (parametro incongruente, perché il buon andamento non riguarda l’esercizio della funzione giurisdizionale) e ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Il principio
L’astensione collettiva degli avvocati è un diritto di libertà che va bilanciato con la tutela dei servizi essenziali della giustizia. Tale bilanciamento è già assicurato da una rete di garanzie: preavviso minimo di dieci giorni, durata non superiore a otto giorni nel mese, intervallo di almeno quindici giorni tra astensioni, oltre al possibile intervento della Commissione di garanzia e, nei casi estremi, del potere di ordinanza.
Domande e risposte
Cosa aveva chiesto la Corte d’appello di Venezia?
Che fosse imposto un preavviso unico per tutte le astensioni collegate, con indicazione di un termine finale, e non per ciascuna singola astensione proclamata di volta in volta.
Perché la questione sull’art. 97 è stata dichiarata inammissibile?
Perché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione attiene all’organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari, non all’esercizio della funzione giurisdizionale, che era ciò su cui incideva la norma.
Quali limiti regolano oggi l’astensione degli avvocati?
Preavviso minimo di dieci giorni e massimo di sessanta, durata non superiore a otto giorni consecutivi e comunque otto giorni per mese solare, con un intervallo di almeno quindici giorni tra un’astensione e la successiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato tra i parametri della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e ad un processo giusto
- Art. 111 della Costituzione — ragionevole durata del processo, anche in relazione all’art. 6 CEDU
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