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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 632 del 1981, che dispone il vincolo di destinazione gratuita degli immobili delle ex Casse marittime a favore del Ministero della sanità per l’assistenza sanitaria del personale navigante. La norma non è irragionevole né viola la tutela previdenziale dei lavoratori marittimi.
Di cosa si tratta
Tra il Ministero della sanità e l’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo, succeduto alle Casse marittime) era in corso una controversia sul carattere oneroso o gratuito dell’utilizzo di immobili già appartenenti alle Casse marittime e assegnati al Ministero per l’espletamento dei compiti di assistenza sanitaria al personale navigante. La Corte di cassazione, rimettente, riteneva che la norma imponesse la gratuita e che questa fosse incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, quarto comma, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 (Misure urgenti per l’assistenza sanitaria al personale navigante), convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767, nella parte in cui dispone la destinazione gratuita degli immobili delle Casse marittime all’amministrazione statale. Parametri: artt. 3 (ragionevolezza) e 38, quarto comma (tutela previdenziale dei lavoratori) della Costituzione. Rimettente: Corte di cassazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La medesima questione era già stata sollevata in precedenza e dichiarata manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 515 del 1987, perché la disposizione in quel momento non escludeva necessariamente l’onerosità. La Corte ha poi ritenuto non irragionevole la scelta legislativa di destinare gli immobili all’assistenza sanitaria nazionale gratuitamente: il vincolo di destinazione gratuita è coerente con il trasferimento all’amministrazione statale della competenza in materia di assistenza sanitaria al personale navigante, e gli immobili restano alienabili dall’IPSEMA (come dimostra la loro messa in vendita in conformità al d.lgs. n. 104 del 1996).
Il principio
Il vincolo di destinazione gratuita di immobili già appartenenti a enti previdenziali a favore dell’amministrazione statale che ha assunto le funzioni precedentemente svolte da quell’ente non è irragionevole: è coerente con la scelta legislativa di trasferire le competenze di assistenza sanitaria al settore pubblico e non pregiudica la garanzia delle prestazioni previdenziali, poiché gli immobili restano nel patrimonio alienabile dell’ente.
Domande e risposte
L’IPSEMA è stato obbligato a mettere a disposizione i propri immobili gratuitamente allo Stato?
Sì, per quelli destinati all’assistenza sanitaria del personale navigante, in base al decreto-legge n. 632 del 1981 ritenuto dalla Corte costituzionalmente legittimo. Tuttavia gli immobili restavano di proprietà dell’IPSEMA e potevano essere alienati.
Non lede la previdenza dei marittimi privare le Casse dei proventi dei propri immobili?
No, secondo la Corte. Il vincolo di gratuita non preclude l’alienabilità degli immobili da parte dell’IPSEMA, che può disporne per garantire le risorse necessarie alle prestazioni previdenziali ancora di sua competenza.
Perché la questione era già stata esaminata senza decisione nel merito nel 1987?
Perché nel 1987 la Corte aveva ritenuto manifestamente inammissibile la questione, considerando che la norma non escludesse necessariamente la gratuità e che quindi si trattasse di un problema interpretativo, non di costituzionalità. Nel 2002 la Corte di cassazione ha ritenuto invece univoca l’interpretazione della gratuita e ha sollevato nuovamente la questione, questa volta dichiarata manifestamente infondata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale
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