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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Rimborso coperto da assicurazione: il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese per il salvataggio di persone è riconosciuto solo nei casi e nei limiti coperti dall'assicurazione del soccorritore.
  • Compenso in occasione di operazioni miste: quando il salvataggio di persone avviene contestualmente all'assistenza a navi/aeromobili o al salvataggio di cose, sorge anche il diritto a un compenso per le persone salvate.
  • Limiti del compenso per persone: il compenso è contenuto entro il residuo ammontare assicurativo (dedotto rimborso e risarcimento) o, in mancanza, entro una parte equitativamente stabilita del compenso globale.
  • Criteri di calcolo: il compenso per il salvataggio di persone è determinato in base ai rischi corsi, agli sforzi compiuti, al tempo impiegato e al pericolo delle persone assistite.
  • Logica di sistema: la norma privilegia la vita umana ma la lega al meccanismo assicurativo per evitare speculazioni sul soccorso a persone.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 985 Codice della Navigazione — Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione . . . . Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione . . . , fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 985 del Codice della navigazione chiude il trittico delle operazioni di soccorso affrontando la fattispecie più delicata: l'assistenza e il salvataggio di persone. La norma risponde a una tensione intrinseca del sistema: da un lato, il salvataggio della vita umana è un dovere giuridico e morale che il codice non intende rendere speculativo; dall'altro, il soccorritore che rischia il proprio mezzo e l'equipaggio per salvare vite altrui deve poter recuperare almeno le perdite subite. La soluzione adottata dal legislatore del 1942 è una mediazione: il diritto al risarcimento e al rimborso è ancorato alla copertura assicurativa, mentre il compenso per il risultato utile è ammesso solo nelle operazioni miste.

Il rimborso e il risarcimento: il meccanismo assicurativo

La norma stabilisce che il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese spettano «solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione». Il riferimento è all'assicurazione del mezzo soccorritore contro i rischi della navigazione, che tipicamente include una clausola per le operazioni di soccorso. La scelta del legislatore di limitare il diritto alla copertura assicurativa serve a: (a) garantire che il soccorritore non resti privo di indennizzo per le perdite subite; (b) evitare che il soccorso a persone generi crediti eccessivi a carico di altri naufraghi o di assicuratori diversi. Le lacune assicurative — assenza di polizza o esclusioni contrattuali — ricadono quindi sul soccorritore, che non potrà rivalersi sull'assistito.

Il compenso nelle operazioni miste

L'art. 985 introduce una distinzione fondamentale: il compenso per il salvataggio di persone è ammesso in due sole ipotesi. La prima è quella in cui l'operazione avviene «in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di salvataggio di cose» e il risultato sia utile; in questo caso il compenso per le persone è coperto entro il residuo dell'ammontare assicurativo, dedotte le somme già dovute per rimborso e risarcimento. La seconda è quella in cui il salvataggio di persone si affianca autonomamente al salvataggio di cose o all'assistenza al mezzo: in tal caso il compenso è determinato in una «parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni». In entrambe le ipotesi il meccanismo impedisce che il salvataggio di persone diventi autonomamente remunerativo al di là della copertura assicurativa.

I criteri di calcolo del compenso per persone

Quando il compenso è ammesso, la norma fissa criteri propri e parzialmente diversi rispetto a quelli dell'art. 983: i rischi corsi dall'aeromobile soccorritore, gli sforzi compiuti e il tempo impiegato, il pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate. Si noti l'assenza del criterio del «valore dei beni assistiti» — irrilevante per le persone — e la presenza del «pericolo delle persone», che valorizza l'urgenza e la gravità della situazione. Il giudice, nella liquidazione equitativa, terrà conto della complessità dell'operazione di soccorso umano (numero di persone, condizioni meteorologiche, distanza dalla costa) rispetto all'operazione principale su beni.

Coordinamento internazionale e disciplina vigente

Sul piano internazionale, la Convenzione SOLAS 1974 impone alle navi l'obbligo di soccorso senza prevedere un compenso diretto per il salvataggio di persone, confermando la logica del codice. La Convenzione SAR di Amburgo 1979 istituisce il sistema di zone SAR coordinate dagli Stati, nell'ambito del quale il soccorso avviene tendenzialmente a carico della collettività attraverso i servizi di guardia costiera. Per il soccorso aeronautico, l'Annesso 12 alla Convenzione di Chicago 1944 prevede procedure analoghe coordinate dall'ICAO. Il codice italiano, pur precedendo queste convenzioni, mantiene la sua rilevanza per le operazioni di soccorso effettuate da privati al di fuori del sistema SAR ufficiale.

Casi pratici

Caso 1: Elicottero privato che salva persone e ha copertura assicurativa

Tizio gestisce un elicottero da turismo, assicurato anche per operazioni di soccorso, e recupera tre naufraghi da un'imbarcazione affondata; durante le operazioni il rotore subisce danni per 8.000 euro. Poiché la polizza copre fino a 15.000 euro per operazioni di soccorso, Tizio ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni nei limiti della copertura assicurativa.

Caso 2: Operazione mista: assistenza a cargo e salvataggio di persone

Caio presta assistenza a un cargo avariato recuperandone una parte del carico (operazione ex art. 984) e contestualmente soccorre i due membri dell'equipaggio in mare; il compenso globale dell'operazione sui beni è di 50.000 euro. Per il salvataggio delle persone, Caio ha diritto a una parte equitativamente stabilita di tale compenso, calcolata in base ai rischi e agli sforzi compiuti per il soccorso umano.

Caso 3: Soccorso a persone senza copertura assicurativa e senza operazione mista

Sempronio, proprietario di un piccolo aeromobile non assicurato per operazioni di soccorso, salva tre alpinisti bloccati su una montagna; l'operazione non si accompagna ad alcun salvataggio di cose o assistenza a mezzi. In questo caso, non esistendo copertura assicurativa né un'operazione mista cui agganciare il compenso, Sempronio non ha diritto né al rimborso né al compenso ai sensi dell'art. 985, pur avendo agito per dovere morale.

Domande frequenti

Chi salva delle persone in mare ha sempre diritto a un compenso?

No: il diritto al risarcimento e al rimborso spese esiste solo nei limiti della copertura assicurativa del soccorritore; il compenso per il risultato utile è ammesso solo se il salvataggio avviene in occasione di operazioni su beni o navi/aeromobili.

Perché la legge limita il compenso per il salvataggio di persone?

Per evitare che il salvataggio della vita umana diventi oggetto di speculazione economica; il soccorso alle persone è trattato come dovere civico, remunerato solo nei limiti assicurativi o come quota equitativa di operazioni miste.

Come si calcola il compenso per il salvataggio di persone?

In base ai rischi corsi dal soccorritore, agli sforzi compiuti, al tempo impiegato e al pericolo in cui versavano le persone assistite; non si applica il criterio del valore dei beni, irrilevante per le vite umane.

Cosa succede se il soccorritore non ha un'assicurazione che copre il soccorso a persone?

Il soccorritore non privo di polizza pertinente non ha diritto al rimborso delle spese né al risarcimento dei danni derivanti dal salvataggio di persone, salvo che l'operazione si accompagni al salvataggio di beni.

L'art. 985 si applica anche ai soccorsi coordinati dalla Guardia Costiera?

No, i servizi SAR istituzionali operano nell'ambito della Convenzione SAR 1979 e sono finanziati dallo Stato; l'art. 985 riguarda i soccorritori privati che intervengono al di fuori del sistema SAR ufficiale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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