Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 940 Codice della Navigazione – Norme applicabili
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacità dell'aeromobile.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Noleggio e locazione: distinzione fondamentale
L'articolo 940 del Codice della navigazione apre la disciplina del contratto di noleggio di aeromobile, uno dei contratti di utilizzazione tipici del diritto aeronautico. La distinzione tra noleggio e locazione è fondamentale: nel noleggio, il noleggiante mette a disposizione del noleggiatore l'aeromobile completo di equipaggio, assumendosi la responsabilità della gestione tecnica e nautica del mezzo; nella locazione, invece, il locatore cede il solo godimento del bene, lasciando al conduttore la piena gestione operativa. Questa distinzione si riflette nella diversa allocazione delle responsabilità: nel noleggio, l'esercente (il noleggiante) mantiene la piena responsabilità verso i terzi per l'esercizio dell'aeromobile, mentre nel contratto di locazione la responsabilità può trasferirsi al conduttore mediante le formalità previste dall'articolo 939-bis.
Il rinvio agli articoli 384-395 sul noleggio marittimo
Analogamente a quanto previsto per la locazione dall'articolo 939, anche per il noleggio il Codice della navigazione adotta la tecnica del rinvio interno alla disciplina marittima. Gli articoli 384-395 regolano il noleggio di nave a tempo (time charter) e a viaggio (voyage charter), prevedendo: la nozione di noleggio e la distinzione tra noleggio a tempo e noleggio a viaggio; il nolo (il corrispettivo del noleggiatore); le obbligazioni del noleggiante (mettere la nave in stato di navigabilità, con equipaggio idoneo); le obbligazioni del noleggiatore (impiegare la nave nei limiti del contratto); la risoluzione per inadempimento. Tutte queste regole si trasferiscono per rinvio al noleggio di aeromobile, con i necessari adattamenti terminologici e funzionali: la 'navigabilità' diviene 'aeronavigabilità', il 'nolo marittimo' diviene 'nolo aeronautico', i limiti di impiego riguardano le rotte, le frequenze e i tipi di traffico autorizzati.
La prevalenza delle norme speciali aeronautiche
Come nel caso della locazione, il meccanismo del rinvio opera solo 'se non derogate dalle disposizioni del presente capo': le norme speciali dettate per il noleggio aeronautico (articoli 940-bis, 940-ter, 940-quater) prevalgono sulle corrispondenti norme degli articoli 384-395. In caso di conflitto, la norma speciale aeronautica è applicata in via esclusiva, mentre le norme richiamate cedono. Questo assicura che le peculiarità del settore aeronautico - tempi di volo, limitazioni di carico, normativa ICAO, regolamentazione ENAC - trovino adeguata espressione nella disciplina contrattuale, senza essere soffocate da norme pensate per la navigazione marittima.
L'estensione al noleggio parziale della capacità
L'ultimo periodo dell'articolo 940 contiene una precisazione importante: la disciplina del noleggio si applica anche al noleggio di parte della capacità dell'aeromobile. Ciò significa che contratti aventi ad oggetto non l'intero aeromobile ma una porzione di esso - come il noleggio di un numero determinato di posti passeggeri o di una quota della capacità di carico - sono parificati, ai fini della disciplina applicabile, al noleggio totale. Questa estensione è rilevante nella pratica del trasporto aereo charter e nell'organizzazione dei pacchetti turistici, dove spesso il tour operator non noleggia l'intero aeromobile ma si assicura una quota di posti su voli operati da vettori terzi (il cd. seat charter o block seat agreement). In tali ipotesi, le norme degli articoli 384-395 e le disposizioni speciali del capo si applicano proporzionalmente alla quota di capacità noleggiata.
Profili pratici nel mercato del noleggio aeronautico
Il contratto di noleggio di aeromobile è diffusissimo nel settore dell'aviazione commerciale, sia nella forma del wet lease (noleggio con equipaggio) sia in quella del damp lease (noleggio con parte dell'equipaggio). L'articolo 940 costituisce la norma-cardine che identifica la disciplina applicabile a questi contratti nel diritto interno italiano; tuttavia, la dimensione internazionale del noleggio aeronautico impone frequentemente il ricorso a clausole di scelta della legge e di arbitrato internazionale, con conseguente applicazione di norme straniere o di principi generali del diritto commerciale internazionale anziché del Codice della navigazione italiano.
Casi pratici
Caso 1: Tizio noleggia un aeromobile charter per un volo di gruppo
Tizio, organizzatore di un viaggio aziendale, stipula con una compagnia charter un contratto di noleggio a viaggio per trasportare cento dipendenti da Milano a Barcellona. Il contratto è disciplinato dagli articoli 384-395 richiamati dall'articolo 940, integrati dalle norme speciali del capo aeronautico, compresa la forma scritta obbligatoria prevista dall'articolo 940-bis.
Caso 2: Caio partecipa a un block seat agreement
Caio, titolare di un tour operator, acquista sessanta posti su un volo operato da una compagnia aerea per la stagione estiva. Trattandosi di noleggio di parte della capacità dell'aeromobile, l'articolo 940 comma 2 estende a questo contratto la disciplina del noleggio, compresi gli obblighi del noleggiante di mettere l'aeromobile in stato di aeronavigabilità con equipaggio idoneo.
Caso 3: Sempronio subisce la sostituzione dell'aeromobile noleggiato
Sempronio noleggia un aeromobile specifico per una serie di voli cargo. Il noleggiante sostituisce l'aeromobile con uno di caratteristiche equivalenti ai sensi dell'articolo 940-ter. Sempronio non può opporsi alla sostituzione se le caratteristiche e la capacità del mezzo sostitutivo sono equivalenti o superiori a quelle del mezzo originariamente designato nel contratto.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra noleggio e locazione di aeromobile?
Nel noleggio il noleggiante mette a disposizione l'aeromobile con equipaggio, mantenendo la gestione tecnica; nella locazione il locatore cede il solo godimento del bene e il conduttore assume la gestione operativa.
Quali norme si applicano al noleggio di aeromobile?
Si applicano gli articoli 384-395 del Codice della navigazione (noleggio di nave) in quanto compatibili, integrati e derogati dalle norme speciali del capo dedicato all'aeromobile (artt. 940-bis, 940-ter, 940-quater).
Il noleggio parziale della capacità dell'aeromobile è disciplinato dall'articolo 940?
Sì, l'ultimo periodo dell'art. 940 estende espressamente la disciplina del noleggio anche al noleggio di parte della capacità dell'aeromobile, come il block seat agreement tra vettore e tour operator.
Il contratto di noleggio di aeromobile deve essere in forma scritta?
Sì, ai sensi dell'art. 940-bis il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto, indipendentemente dalla durata.
In caso di conflitto tra le norme degli articoli 384-395 e le norme speciali del capo aeronautico, quale prevale?
Prevalgono le norme speciali del capo aeronautico; le norme richiamate si applicano solo in via suppletiva, quando il capo speciale non preveda una regola diversa.