Testo dell'articoloVigente
Art. 9 D.Lgs. 79/2011 – Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere: a) gli alberghi; b) i motels; c) i villaggi-albergo; d) le residenze turistico alberghiere; e) gli alberghi diffusi; f) le residenze d’epoca alberghiere; g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; h) le residenze della salute – beauty farm; i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.
4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
7. Le residenze d’epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un’accoglienza altamente qualificata.
8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le strutture ricettive alberghiere: una famiglia articolata
L'articolo 9 del Codice del turismo elenca e definisce le tipologie che compongono la categoria delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, individuata in via generale dall'art. 8, comma 1, lett. a). La norma prevede nove tipologie tassativamente elencate, più una clausola aperta che include «ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie». Questa clausola residuale è importante perché consente l'inquadramento di nuove forme di ospitalità che emergono dall'evoluzione del mercato.
L'albergo: la figura centrale
Il comma 2 definisce l'albergo come l'esercizio ricettivo aperto al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio - con eventuale vitto e servizi accessori - in camere ubicate in uno o più stabili o parti di stabile. Tre elementi qualificano l'albergo: l'apertura al pubblico (non è riservato a particolari categorie di utenti), la gestione unitaria (un'unica organizzazione gestisce l'intera struttura) e la fornitura di alloggio in camere (non in appartamenti autonomi con cucina propria, che caratterizzano invece le residenze turistico alberghiere). Il riferimento all'art. 8, comma 2, per i «servizi accessori» rinvia alla definizione ampia ivi contenuta.
Le forme evolutive: alberghi diffusi e residenze d'epoca
Tra le tipologie più caratteristiche, l'albergo diffuso (comma 6) risponde alla logica di valorizzazione dei borghi storici: gli alloggi sono distribuiti in stabili separati ma vicini, con un edificio centrale dove si concentrano i servizi di ricevimento. Questa formula, nata in Friuli-Venezia Giulia negli anni Ottanta come risposta al terremoto del 1976, è oggi replicata in tutta Italia e contribuisce al recupero dei centri storici minori. Le residenze d'epoca alberghiere (comma 7) valorizzano invece il patrimonio storico-architettonico privato: sono strutture in complessi di particolare pregio, con arredi d'epoca o artistici, destinate a un'accoglienza di alta qualità.
Il bed and breakfast imprenditoriale
Il comma 8 distingue il B&B in forma imprenditoriale - che rientra nella categoria alberghiera/paralberghiera - dal B&B non imprenditoriale - che è invece disciplinato tra le strutture extralberghiere (art. 12, comma 3). La differenza è nella professionalità e continuità della gestione: il B&B imprenditoriale è gestito da privati «in modo professionale», anche se conserva la caratteristica familiare della conduzione. La gestione professionale implica l'apertura continuativa durante la stagione (non occasionale), l'organizzazione in forma di impresa e i relativi adempimenti (iscrizione camerale, obblighi fiscali, polizze assicurative).
Le residenze della salute: il turismo del benessere
Il comma 9 disciplina le residenze della salute o beauty farm come «esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici». Questa tipologia si colloca all'intersezione tra turismo e salute: i trattamenti offerti possono avere natura estetica (massaggi, trattamenti di bellezza) o para-medica (cicli dimagranti, fisioterapia, medicina termale). La distinzione tra attività puramente estetica (non regolamentata da leggi sanitarie) e attività con valenza terapeutica (soggetta alla normativa sanitaria) è rilevante per la compliance delle strutture.
Impatto della sentenza n. 80 del 2012
Come per altre norme del Codice, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la disciplina delle strutture ricettive è di competenza regionale. Le definizioni dell'art. 9 sopravvivono principalmente come nomenclatura di riferimento nazionale, ma i requisiti specifici per ciascuna tipologia sono stabiliti dalle singole Regioni, con possibili difformità nel territorio nazionale.
Casi pratici
Caso 1: Imprenditore che vuole aprire un albergo diffuso in un borgo umbro
Alfa S.r.l. vuole trasformare tre edifici storici di un piccolo borgo umbro in un albergo diffuso, con un quarto edificio adibito a reception, ristorante e zona relax. Il legale verifica che la struttura risponda alla definizione dell'art. 9, comma 6: stabili separati, vicini tra loro, ubicati in centro storico, con edificio centrale per i servizi di ricevimento. La SCIA regionale deve essere presentata nella tipologia 'albergo diffuso', con gli standard minimi previsti dalla legge regionale umbra.
Caso 2: Gestione di un B&B: imprenditoriale o non imprenditoriale?
Sempronio affitta due camere della propria abitazione ai turisti tutto l'anno, con prima colazione preparata quotidianamente, prenotazioni gestite tramite piattaforme online e contabilità IVA regolare. Un ispettore comunale contesta che la struttura non sia classificata come imprenditoriale ai fini dei tributi locali. La verifica si concentra sulla continuità e professionalità della gestione: secondo l'art. 9, comma 8, un B&B a conduzione familiare ma gestito professionalmente e con continuità rientra nella categoria imprenditoriale, con i relativi obblighi normativi.
Caso 3: Beauty farm che propone trattamenti medici
La residenza della salute Beta S.p.A. in Trentino propone cicli di trattamenti dimagranti supervisionati da un nutrizionista medico. L'ASL locale verifica se la struttura necessiti di autorizzazione sanitaria aggiuntiva rispetto alla licenza ricettiva. La distinzione è tra trattamenti estetici (rientranti nella licenza ricettiva) e prestazioni mediche o para-mediche (che richiedono autorizzazione sanitaria ai sensi del D.Lgs. 502/1992). La consulenza di un legale specializzato consente di classificare correttamente le attività ed evitare sanzioni.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra albergo e residenza turistico alberghiera?
L'albergo fornisce alloggio in camere, con eventuale vitto. La residenza turistico alberghiera offre invece unità abitative arredate con cucina autonoma, combinando caratteristiche dell'albergo con quelle dell'appartamento. Entrambe hanno gestione unitaria e sono aperte al pubblico.
Un motel può essere aperto in qualsiasi zona o solo lungo le autostrade?
Il Codice non impone limitazioni geografiche: definisce il motel come un albergo 'particolarmente attrezzato per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni'. In pratica i motel si trovano spesso lungo arterie stradali principali, ma la collocazione specifica è disciplinata dalle normative urbanistiche regionali e locali, non dal Codice del turismo.
Cosa distingue un B&B imprenditoriale da uno non imprenditoriale?
La professionalità e continuità della gestione. Il B&B imprenditoriale (art. 9, comma 8) è gestito in modo professionale, anche se a conduzione familiare. Quello non imprenditoriale (art. 12, comma 3) è gestito in forma non professionale, tipicamente da chi affitta parte della propria abitazione in modo occasionale o stagionale, senza organizzarsi in forma di impresa.
Cos'è un albergo diffuso e quali vantaggi offre per il recupero dei borghi?
È una struttura con alloggi distribuiti in più stabili separati ma vicini, generalmente in centri storici, con un edificio centrale per la reception e i servizi comuni. Permette il recupero di immobili storici abbandonati nei borghi, favorisce il turismo di prossimità e può beneficiare di incentivi regionali e nazionali per la valorizzazione dei centri storici minori.
Le residenze d'epoca alberghiere hanno requisiti particolari per gli arredi?
L'art. 9, comma 7, richiede che siano dotate di 'mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico'. I requisiti specifici (autenticità, epoca, valore artistico) sono definiti dalle normative regionali, che possono prevedere il coinvolgimento di esperti o enti di tutela del patrimonio culturale per la verifica.