Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 85 T.U. Stupefacenti – Pene accessorie

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice puo' disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche' quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze. Torna al sommario

In sintesi

  • Con la condanna per i reati di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
  • Le stesse pene accessorie si applicano in caso di riconoscimento di sentenza penale straniera di condanna per i medesimi delitti (art. 12 c.p.).
  • Il provvedimento che applica sanzioni amministrative o che definisce o sospende il procedimento dispone comunque la confisca delle sostanze: la confisca delle droghe è obbligatoria in tutti i casi.
  • La confisca non richiede una condanna definitiva: opera anche in sede cautelare, amministrativa e di archiviazione con provvedimento definitorio del procedimento.
  • Le pene accessorie facoltative hanno funzione preventiva e interdittiva: il divieto di espatrio ostacola la fuga; il ritiro della patente sanziona i profili di pericolosità stradale connessi all'uso di stupefacenti.
Indice dei contenuti

Struttura della norma: pene accessorie facoltative e confisca obbligatoria

L'art. 85 del D.P.R. 309/1990 disciplina due distinti istituti: le pene accessorie di natura facoltativa (commi 1 e 2) e la confisca obbligatoria delle sostanze (comma 3). La coesistenza di questi due elementi in un'unica disposizione riflette la logica del T.U., che tende a concentrare in poche norme di sistema tutte le misure ablative e interdittive collaterali alle sanzioni principali. La lettura integrata dei tre commi rivela un impianto a geometria variabile: massima discrezionalità per le pene accessorie, obbligatorietà assoluta per la confisca.

Il divieto di espatrio

Il comma 1 consente al giudice, con la sentenza di condanna per i reati di traffico (art. 73), associazione (art. 74), acquisto illecito (art. 79) e induzione (art. 82), di disporre il divieto di espatrio per un periodo massimo di tre anni. Questa pena accessoria svolge una funzione essenzialmente preventiva: impedisce al condannato di allontanarsi dal territorio nazionale, sia per evitare la fuga in pendenza di termini processuali sia per ostacolare la prosecuzione di attività criminali con soggetti esteri. Il divieto di espatrio si concretizza nel ritiro del passaporto e nell'annotazione della misura nei documenti di identità, con comunicazione alle autorità di frontiera. Il giudice ne valuta l'opportunità in relazione alla pericolosità concreta del soggetto e alle caratteristiche del fatto.

Il ritiro della patente di guida

La seconda pena accessoria facoltativa è il ritiro della patente di guida, anch'essa per un massimo di tre anni. Questa misura trova giustificazione nell'accertamento che il soggetto condannato ha una relazione con le sostanze stupefacenti che può compromettere la sicurezza della circolazione stradale. La norma si affianca alle disposizioni del Codice della Strada in materia di guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 C.d.S.), che prevedono autonome conseguenze amministrative. In sede penale, il ritiro della patente è una pena accessoria distinta dalla confisca del veicolo o dalla sospensione della patente prevista dal C.d.S. come sanzione accessoria al reato di cui all'art. 187. Le due misure possono coesistere qualora si verifichino entrambi i presupposti applicativi.

Il riconoscimento di sentenze penali straniere

Il comma 2 estende l'applicazione delle pene accessorie al caso di riconoscimento, a norma dell'art. 12 del codice penale, di una sentenza penale straniera di condanna per i medesimi delitti. Il riconoscimento delle sentenze straniere consente all'ordinamento italiano di produrre effetti giuridici interni rispetto a pronunce emesse da giudici di altri Stati, previa verifica della corrispondenza del fatto al diritto italiano e di altri requisiti formali e sostanziali. In materia di stupefacenti - ambito in cui esiste un elevato livello di cooperazione giudiziaria internazionale - questa previsione ha una rilevanza pratica non trascurabile.

La confisca obbligatoria delle sostanze

Il comma 3 introduce la regola più rigorosa della disposizione: in tutti i casi - sia che si applichi una sanzione amministrativa (uso personale ex art. 75), sia che il procedimento venga definito o sospeso - il provvedimento deve disporre la confisca delle sostanze stupefacenti e psicotrope. La confisca è dunque obbligatoria, non discrezionale, e prescinde dall'esito del procedimento. Anche nel caso di proscioglimento, di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) o di irrogazione di sanzione amministrativa, le sostanze sequestrate non vengono restituite al soggetto. Questo principio si coordina con l'art. 87, che disciplina la distruzione delle sostanze sequestrate, e con l'art. 85-bis, che prevede la confisca allargata per i reati di cui all'art. 73.

Profili sistematici: rapporto con il codice penale

Le pene accessorie previste dall'art. 85 si aggiungono a quelle eventualmente applicabili ai sensi del codice penale (interdizione dai pubblici uffici, incapacità di contrattare con la PA, ecc.) qualora ne ricorrano i presupposti. Il sistema è pertanto cumulativo: il giudice valuta tutte le pene accessorie applicabili e le dispone in relazione alla gravità del fatto, alla personalità del reo e alle esigenze di prevenzione speciale e generale. La durata massima di tre anni per le pene accessorie specifiche dell'art. 85 non limita la durata di quelle previste dal codice penale.

Casi pratici

Caso 1: Il trafficante internazionale e il divieto di espatrio

Tizio, condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 73 co. 1 per traffico di cocaina con corrieri internazionali, si vede applicare dal tribunale, contestualmente alla pena principale di otto anni di reclusione, il divieto di espatrio per tre anni ai sensi dell'art. 85 co. 1. In sede di appello, Tizio chiede la revoca della pena accessoria, sostenendo che essa sia sproporzionata rispetto alla pena principale già inflitta. La Corte d'Appello conferma il divieto di espatrio, evidenziando che la struttura organizzativa del reato - con importazione dall'estero e rete di distribuzione transnazionale - giustifica pienamente la misura interdittiva, che non costituisce una duplicazione sanzionatoria ma un presidio autonomo finalizzato a impedire la ripresa di contatti con i fornitori esteri durante l'esecuzione della pena in regime alternativo.

Caso 2: Confisca delle sostanze in caso di sanzione amministrativa

Caia viene fermata dalla Polizia di Stato in possesso di tre grammi di hashish. Il prefetto avvia il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 75, ritenendo che la quantità detenuta sia compatibile con il solo uso personale. Al termine del procedimento, Caia riceve una sanzione amministrativa (sospensione della patente di guida per sei mesi) ma chiede la restituzione della sostanza sequestrata, sostenendo di averne bisogno per uso terapeutico. Il prefetto respinge l'istanza: il comma 3 dell'art. 85 impone la confisca obbligatoria delle sostanze in tutti i casi, compreso quello in cui si applichi una mera sanzione amministrativa. Le sostanze vengono avviate alla distruzione secondo la procedura dell'art. 87.

Caso 3: Riconoscimento di sentenza straniera e ritiro della patente

Sempronio, cittadino italiano residente all'estero, è stato condannato da un tribunale spagnolo per traffico di sostanze stupefacenti. Il Ministero della Giustizia italiano avvia il procedimento di riconoscimento della sentenza ai sensi dell'art. 12 c.p. All'esito del riconoscimento, il giudice italiano applica le pene accessorie previste dall'art. 85 co. 2, disponendo il ritiro della patente di guida italiana per due anni e il divieto di espatrio per la medesima durata. Sempronio eccepisce che le pene accessorie siano già state scontate in Spagna, ma il giudice chiarisce che il riconoscimento della sentenza straniera non implica l'automatica equivalenza degli effetti accessori tra i due ordinamenti, e che le pene accessorie italiane rispondono a esigenze di prevenzione proprie del sistema nazionale.

Domande frequenti

Il giudice è obbligato a disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente con ogni condanna per reati di droga?

No. Il comma 1 dell'art. 85 usa il verbo 'può': si tratta di pene accessorie facoltative, che il giudice applica discrezionalmente valutando la gravità del fatto, la pericolosità del soggetto e le esigenze preventive. La confisca delle sostanze è invece obbligatoria.

La confisca delle sostanze si applica anche se l'imputato viene assolto?

Sì, in base al comma 3. La confisca è obbligatoria ogni volta che il procedimento viene definito o sospeso, incluse le ipotesi di sanzione amministrativa. Anche in caso di proscioglimento o di provvedimento non definitivo il giudice deve ordinare la confisca delle sostanze.

Il ritiro della patente ex art. 85 si cumula con la sospensione della patente prevista dal Codice della Strada?

Le due misure rispondono a presupposti diversi e possono coesistere. Il ritiro ex art. 85 è una pena accessoria penale collegata alla condanna per reati di droga; la sospensione ex art. 187 C.d.S. è una sanzione accessoria per la guida sotto effetto di stupefacenti. Il cumulo è possibile se ricorrono entrambe le fattispecie.

Per quanto tempo può essere disposto il divieto di espatrio?

Il comma 1 dell'art. 85 fissa il limite massimo in tre anni. Il giudice può disporre una durata inferiore, adeguando la misura alla gravità del fatto e alle caratteristiche del soggetto condannato.

Le pene accessorie dell'art. 85 si applicano anche se il condannato è straniero?

Sì, si applicano a tutti i condannati indipendentemente dalla nazionalità. Per i cittadini stranieri, alla pena espiata si aggiunge l'espulsione dallo Stato disciplinata dall'art. 86, che costituisce un ulteriore strumento di contrasto al fenomeno.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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