In sintesi
- Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale.
- I presupposti sono: ordine pubblico, sicurezza della navigazione o protezione dell'ambiente marino.
- Per i motivi ambientali il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente.
- Il divieto si estende alle zone determinate dal provvedimento ministeriale, che ne fissa i confini geografici.
- L'articolo si inserisce nel quadro delle prerogative dello Stato costiero sul mare territoriale riconosciute dal diritto internazionale del mare.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 Codice della Navigazione — Divieto di transito e di sosta
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende .
Stesso numero, altri codici
- Art. 83 Reg. (UE) 2024/1689 — Non conformità formale
- Art. 83 Cod. Amb. — acque di balneazione
- Art. 83 D.Lgs. 159/2011 — Ambito di applicazione della documentazione antimafia
- Art. 83 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 83 D.Lgs. 42/2004 — Destinazione del bene restituito
- Art. 83 CAD — Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 83 del Codice della navigazione attribuisce al Ministro dei trasporti e della navigazione un potere di limitazione o divieto del transito e della sosta di navi mercantili nel mare territoriale. La disposizione si inserisce nel più ampio sistema di controllo delle acque nazionali, bilanciando il principio del passaggio inoffensivo riconosciuto alle navi straniere dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, Montego Bay 1982) con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato costiero. Il passaggio inoffensivo, infatti, non è incondizionato: l'art. 25 UNCLOS consente espressamente allo Stato costiero di sospenderlo temporaneamente in zone determinate del proprio mare territoriale qualora tale sospensione sia indispensabile per la protezione della sua sicurezza.
Presupposti del provvedimento ministeriale
La norma individua tre distinti presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento. Il primo è l'ordine pubblico, categoria giuridica che ricomprende le esigenze di pubblica sicurezza, di incolumità delle persone e di normale svolgimento delle attività connesse al demanio marittimo. Il secondo è la sicurezza della navigazione, che attiene ai rischi idrogeografici, meteorologici o operativi che possono rendere pericoloso il transito in una determinata zona o in un determinato periodo. Il terzo presupposto, introdotto in via modificativa per riflettere la crescente rilevanza della tutela ambientale, è la protezione dell'ambiente marino: in questo caso il Ministro dei trasporti deve agire «di concerto» con il Ministro dell'ambiente, realizzando così un procedimento complesso che richiede la convergenza di volontà di due titolari di distinte attribuzioni ministeriali.
Struttura del provvedimento e delimitazione delle zone
La norma dispone che il provvedimento debba determinare le zone alle quali il divieto si estende. Tale requisito rispecchia il principio di legalità e il divieto di provvedimenti di portata indeterminata. La delimitazione geografica precisa delle zone interdette è funzionale anche agli obblighi di pubblicazione e comunicazione che derivano dal diritto internazionale, posto che le restrizioni alla navigazione devono essere rese note attraverso i canali ufficiali (Avvisi ai naviganti, Notice to Mariners) affinché siano opponibili alle navi straniere. La durata e la revocabilità del provvedimento non sono espressamente disciplinate dall'articolo, ma si ricavano dai principi generali del procedimento amministrativo: il provvedimento può essere temporaneo o a tempo indeterminato, ed è in ogni caso revocabile al venir meno dei presupposti.
Coordinamento con il diritto internazionale del mare
Il mare territoriale, per il diritto italiano, si estende fino a dodici miglia dalla linea di base normale (L. 14 agosto 1974, n. 359). In tale spazio lo Stato esercita la propria sovranità, pur con i limiti derivanti dal diritto internazionale consuetudinario e convenzionale. La facoltà di limitare il transito prevista dall'art. 83 cod. nav. è coerente con l'art. 25, par. 3, UNCLOS, che consente la sospensione del passaggio inoffensivo senza discriminazioni di diritto o di fatto tra navi straniere, purché la misura sia adeguatamente pubblicizzata. La disposizione non riguarda il transito in transito attraverso gli stretti internazionali, soggetto a una disciplina convenzionale specifica e più restrittiva per lo Stato rivierasco.
Profili pratici e applicativi
Sul piano operativo, l'articolo 83 trova applicazione in situazioni assai diverse: dalle esercitazioni militari navali alla protezione di aree marine protette, dalle emergenze ambientali conseguenti a sversamenti di idrocarburi alle esigenze di sicurezza in occasione di eventi di rilevanza pubblica che si svolgano in prossimità delle acque territoriali. Il provvedimento si distingue dagli atti di polizia marittima adottati dai singoli comandanti di porto perché ha natura ministeriale e portata generale rispetto a una zona determinata, e non riguarda una singola nave o un singolo evento. Il coordinamento con l'art. 85 cod. nav., che estende analoghe prerogative alle acque interne, consente di ricostruire un sistema unitario di governo delle vie d'acqua sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza.
Casi pratici
Caso 1: Divieto per emergenza ambientale
A seguito del naufragio di una petroliera al largo della costa siciliana, il Ministro dei trasporti adotta, di concerto con il Ministro dell'ambiente, un provvedimento che vieta il transito di qualsiasi nave mercantile in una zona di trenta miglia quadrate intorno al relitto per consentire le operazioni di contenimento del greggio sversato. Tizio, armatore di una nave cisterna che doveva transitare per quella rotta, deve deviare verso un percorso alternativo e sopporta i relativi costi aggiuntivi senza poter opporre nulla al divieto, che è legittimamente fondato sul presupposto della protezione dell'ambiente marino.
Caso 2: Restrizione per esercitazione navale
Il Ministero dei trasporti emette un avviso ai naviganti che limita il transito di navi mercantili in un'area del Mar Tirreno per cinque giorni, a causa di un'esercitazione della Marina militare che richiede l'uso di siluri e razzi. Caio, comandante di un cargo che trasporta merci verso Napoli, riceve l'avviso con sufficiente anticipo e modifica la rotta senza subire pregiudizi rilevanti, riconoscendo che il provvedimento è adottato per esigenze di sicurezza della navigazione.
Caso 3: Sosta vietata in zona portuale sensibile
In occasione di un vertice internazionale ospitato in una città costiera, il Ministro dei trasporti vieta la sosta di navi mercantili nell'area antistante il porto cittadino per motivi di ordine pubblico. Sempronio, armatore di un traghetto merci, deve attendere fuori dalla zona interdetta il termine del provvedimento prima di poter accostare alla banchina prenotata, senza che ciò configuri inadempimento del contratto di trasporto, data la forza del provvedimento amministrativo.
Domande frequenti
Chi può vietare il transito delle navi nel mare territoriale italiano?
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento. Per i divieti motivati da ragioni ambientali è necessario il concerto con il Ministro dell'ambiente.
Il divieto di transito si applica anche alle navi straniere?
Sì, il divieto si applica a tutte le navi mercantili nelle zone determinate dal provvedimento, nel rispetto dei limiti posti dal diritto internazionale del mare (UNCLOS 1982) che consente allo Stato costiero di sospendere il passaggio inoffensivo per ragioni di sicurezza.
Quali sono i motivi che giustificano il divieto di transito?
La norma prevede tre presupposti: ordine pubblico, sicurezza della navigazione e, con il concerto del Ministro dell'ambiente, protezione dell'ambiente marino.
Il provvedimento deve indicare le zone interessate?
Sì, il provvedimento deve determinare con precisione le zone alle quali il divieto si estende, in ossequio al principio di legalità e per consentire la pubblicazione agli avvisi ai naviganti.
Il divieto di transito previsto dall'art. 83 si applica anche alle acque interne?
No, l'art. 83 riguarda il mare territoriale. Per le acque interne si applica l'art. 85 cod. nav., che attribuisce analoga facoltà al Ministro delle comunicazioni.