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Art. 733-bis Codice della Navigazione – Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale
Art. 733-bis Codice della Navigazione – Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
I compiti del personale di volo addetto al pilotaggio (art. 732, lett. a) e del personale ATC per il traffico aereo generale sono disciplinati dalla normativa europea in via prioritaria.
In via complementare, si applica la normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli artt. 687 e 690 del Codice della navigazione.
Rilevano anche i manuali operativi dei fornitori di servizi di navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.
La norma si applica anche al personale militare quando fornisce servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale (c.d. uso duale degli spazi aerei).
Indice dei contenuti
Ratio e funzione della norma
L'articolo 733-bis del Codice della navigazione, introdotto dalle riforme che hanno aggiornato il Codice per adeguarlo al diritto europeo dell'aviazione civile, disciplina le fonti normative applicabili ai compiti, alle attribuzioni e alle procedure operative del personale di volo addetto al pilotaggio (art. 732, primo comma, lett. a) e del personale non di volo addetto ai servizi del traffico aereo (art. 733, primo comma, lett. a), con l'estensione al personale militare che opera nel settore del traffico aereo generale.
La norma ha una funzione essenzialmente di coordinamento tra fonti: chiarisce la gerarchia e l'articolazione delle regole operative applicabili a queste due categorie fondamentali di operatori aeronautici, in un settore nel quale la normativa europea ha progressivamente sostituito o integrato la normativa nazionale, rendendo necessaria una clausola esplicita di riferimento.
La normativa europea come fonte primaria
La prima fonte richiamata è la normativa europea, che nella materia dell'aviazione civile ha assunto un ruolo preponderante attraverso la costituzione dell'EASA (European Union Aviation Safety Agency) e l'adozione di un corpus normativo di regolamenti direttamente applicabili in tutti gli stati membri. Per il personale di volo, la norma europea di riferimento principale è il Regolamento (UE) n. 1178/2011 (Aircrew Regulation) che disciplina le licenze dei piloti civili, e il Regolamento (UE) n. 965/2012 (Air Operations) che definisce le norme operative per le operazioni di volo.
Per i controllori del traffico aereo, il riferimento europeo principale è il Regolamento (UE) n. 2015/340 (ATCO Licensing), che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per le licenze degli ATCO. Nell'ambito del Cielo Unico Europeo (Single European Sky - SES), i Regolamenti (CE) n. 549/2004, 550/2004, 551/2004 e 552/2004 (il «Pacchetto SES») dettano le regole per la fornitura dei servizi di navigazione aerea nell'ambito dell'Unione Europea, prevedendo obiettivi di prestazione (performance scheme) e una supervisione integrata delle autorità nazionali di vigilanza.
La normativa tecnica nazionale ENAC
In via complementare e secondaria rispetto al diritto europeo, si applica la normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli artt. 687 e 690 del Codice della navigazione. L'art. 687 attribuisce all'ENAC il potere di adottare regolamenti tecnici in materia di aeronavigabilità e operazioni di volo; l'art. 690 disciplina le modalità di adozione e di pubblicazione di tali atti. La normativa tecnica ENAC assume la forma di Regolamenti, Circolari e Note Informative che disciplinano in dettaglio aspetti tecnici e procedurali non direttamente coperti dai regolamenti europei o lasciati alla discrezionalità degli stati membri.
Il rapporto tra normativa europea e normativa ENAC è di tipo gerarchico: la normativa europea prevale; la normativa ENAC può integrare, dettagliare o adattare al contesto nazionale le disposizioni europee, ma non può contraddirle né derogare in senso peggiorativo agli standard di sicurezza fissati dall'EASA.
I manuali operativi come fonti procedurali
La norma richiama infine i manuali operativi dei fornitori di servizi di navigazione aerea (ENAV S.p.A. per i servizi ANS - Air Navigation Services in Italia), dell'Aeronautica Militare (per i servizi forniti nelle aree sotto giurisdizione militare) e degli operatori aerei (compagnie aeree e altri operatori certificati). I manuali operativi non sono fonti normative in senso stretto, ma documenti tecnici-procedurali approvati dall'ENAC che vincolano il personale nella conduzione delle operazioni quotidiane. Essi definiscono le procedure standard (Standard Operating Procedures - SOP), le procedure di emergenza, le check-list e le regole operative specifiche per ogni tipo di operazione.
Personale militare nei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale
Un aspetto peculiare dell'articolo è l'inclusione del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale. In Italia, numerosi aeroporti militari sono aperti anche al traffico civile (uso duale o uso promiscuo) e i controllori dell'Aeronautica Militare gestiscono il traffico aereo civile in queste aree. La norma chiarisce che in questi contesti il personale militare è soggetto alle stesse regole tecniche applicabili al personale civile, garantendo uniformità di standard e sicurezza per tutti i voli civili indipendentemente dalla natura del fornitore di servizi ATC.
Casi pratici
Caso 1: Pilota commerciale: gerarchia tra normativa europea e circolari ENAC
Tizio, comandante di un aeromobile di linea, deve rispettare una procedura operativa speciale per un aeroporto montano contenuta in una Circolare ENAC. In caso di conflitto tra la Circolare e una norma del Regolamento (UE) n. 965/2012, Tizio deve applicare il regolamento europeo, che prevale secondo la gerarchia delle fonti stabilita dall'art. 733-bis: la normativa ENAC ha carattere complementare e non può derogare agli standard europei.
Caso 2: Controllore militare che gestisce traffico civile in un aeroporto ad uso duale
Caio è un controllore dell'Aeronautica Militare assegnato alla torre di controllo di un aeroporto che gestisce sia voli militari sia voli civili di linea. Quando fornisce i servizi ATC per il traffico aereo generale (voli civili), Caio è soggetto alle stesse regole tecniche del personale civile ai sensi dell'art. 733-bis: dovrà applicare le procedure del manuale operativo dell'aeroporto approvato dall'ENAC, coordinate con quelle dell'Aeronautica Militare.
Caso 3: Dispatcher di compagnia aerea e manuali operativi
Sempronio è un flight dispatcher di una compagnia aerea e co-firma il piano di volo con il comandante. Le sue procedure operative sono definite nel Manuale delle Operazioni (Operations Manual) della compagnia, approvato dall'ENAC ai sensi del Regolamento (UE) n. 965/2012: ai sensi dell'art. 733-bis, tale manuale operativo costituisce la fonte procedurale vincolante per la conduzione dell'attività, in raccordo con la normativa europea e con le norme tecniche ENAC applicabili.
Domande frequenti
Quali fonti normative disciplinano le procedure operative dei piloti civili italiani?
In primo luogo la normativa europea (EASA, Regolamento UE n. 1178/2011 e n. 965/2012), poi la normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli artt. 687 e 690 del Codice, e infine i manuali operativi degli operatori aerei approvati dall'ENAC.
I controllori militari che gestiscono traffico civile sono soggetti alle stesse regole dei controllori civili?
Sì. L'art. 733-bis prevede esplicitamente che il personale militare, quando fornisce servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sia soggetto alla stessa normativa europea e tecnica applicabile al personale civile.
La normativa tecnica ENAC può derogare ai regolamenti europei?
No. La normativa ENAC ha carattere complementare e secondario rispetto al diritto europeo: può integrare o dettagliare le norme europee per adattarle al contesto nazionale, ma non può contraddirle né ridurre gli standard di sicurezza fissati dall'EASA.
I manuali operativi delle compagnie aeree sono vincolanti per il personale?
Sì. I manuali operativi (Operations Manual) approvati dall'ENAC sono vincolanti per il personale e definiscono le procedure standard (SOP), le check-list e le procedure di emergenza che devono essere seguite nelle operazioni quotidiane.
Cosa si intende per traffico aereo generale (GAT) nel contesto dell'art. 733-bis?
Il traffico aereo generale (General Air Traffic - GAT) è l'insieme dei voli civili soggetti alle regole ICAO, contrapposto al traffico aereo operativo militare (OAT). La distinzione è rilevante perché l'art. 733-bis assoggetta il personale militare alle norme civili solo quando gestisce il traffico GAT.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e funzione della norma
L'articolo 733-bis del Codice della navigazione, introdotto dalle riforme che hanno aggiornato il Codice per adeguarlo al diritto europeo dell'aviazione civile, disciplina le fonti normative applicabili ai compiti, alle attribuzioni e alle procedure operative del personale di volo addetto al pilotaggio (art. 732, primo comma, lett. a) e del personale non di volo addetto ai servizi del traffico aereo (art. 733, primo comma, lett. a), con l'estensione al personale militare che opera nel settore del traffico aereo generale.
La norma ha una funzione essenzialmente di coordinamento tra fonti: chiarisce la gerarchia e l'articolazione delle regole operative applicabili a queste due categorie fondamentali di operatori aeronautici, in un settore nel quale la normativa europea ha progressivamente sostituito o integrato la normativa nazionale, rendendo necessaria una clausola esplicita di riferimento.
La normativa europea come fonte primaria
La prima fonte richiamata è la normativa europea, che nella materia dell'aviazione civile ha assunto un ruolo preponderante attraverso la costituzione dell'EASA (European Union Aviation Safety Agency) e l'adozione di un corpus normativo di regolamenti direttamente applicabili in tutti gli stati membri. Per il personale di volo, la norma europea di riferimento principale è il Regolamento (UE) n. 1178/2011 (Aircrew Regulation) che disciplina le licenze dei piloti civili, e il Regolamento (UE) n. 965/2012 (Air Operations) che definisce le norme operative per le operazioni di volo.
Per i controllori del traffico aereo, il riferimento europeo principale è il Regolamento (UE) n. 2015/340 (ATCO Licensing), che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per le licenze degli ATCO. Nell'ambito del Cielo Unico Europeo (Single European Sky - SES), i Regolamenti (CE) n. 549/2004, 550/2004, 551/2004 e 552/2004 (il «Pacchetto SES») dettano le regole per la fornitura dei servizi di navigazione aerea nell'ambito dell'Unione Europea, prevedendo obiettivi di prestazione (performance scheme) e una supervisione integrata delle autorità nazionali di vigilanza.
La normativa tecnica nazionale ENAC
In via complementare e secondaria rispetto al diritto europeo, si applica la normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli artt. 687 e 690 del Codice della navigazione. L'art. 687 attribuisce all'ENAC il potere di adottare regolamenti tecnici in materia di aeronavigabilità e operazioni di volo; l'art. 690 disciplina le modalità di adozione e di pubblicazione di tali atti. La normativa tecnica ENAC assume la forma di Regolamenti, Circolari e Note Informative che disciplinano in dettaglio aspetti tecnici e procedurali non direttamente coperti dai regolamenti europei o lasciati alla discrezionalità degli stati membri.
Il rapporto tra normativa europea e normativa ENAC è di tipo gerarchico: la normativa europea prevale; la normativa ENAC può integrare, dettagliare o adattare al contesto nazionale le disposizioni europee, ma non può contraddirle né derogare in senso peggiorativo agli standard di sicurezza fissati dall'EASA.
I manuali operativi come fonti procedurali
La norma richiama infine i manuali operativi dei fornitori di servizi di navigazione aerea (ENAV S.p.A. per i servizi ANS - Air Navigation Services in Italia), dell'Aeronautica Militare (per i servizi forniti nelle aree sotto giurisdizione militare) e degli operatori aerei (compagnie aeree e altri operatori certificati). I manuali operativi non sono fonti normative in senso stretto, ma documenti tecnici-procedurali approvati dall'ENAC che vincolano il personale nella conduzione delle operazioni quotidiane. Essi definiscono le procedure standard (Standard Operating Procedures - SOP), le procedure di emergenza, le check-list e le regole operative specifiche per ogni tipo di operazione.
Personale militare nei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale
Un aspetto peculiare dell'articolo è l'inclusione del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale. In Italia, numerosi aeroporti militari sono aperti anche al traffico civile (uso duale o uso promiscuo) e i controllori dell'Aeronautica Militare gestiscono il traffico aereo civile in queste aree. La norma chiarisce che in questi contesti il personale militare è soggetto alle stesse regole tecniche applicabili al personale civile, garantendo uniformità di standard e sicurezza per tutti i voli civili indipendentemente dalla natura del fornitore di servizi ATC.
Casi pratici
Caso 1: Pilota commerciale: gerarchia tra normativa europea e circolari ENAC
Tizio, comandante di un aeromobile di linea, deve rispettare una procedura operativa speciale per un aeroporto montano contenuta in una Circolare ENAC. In caso di conflitto tra la Circolare e una norma del Regolamento (UE) n. 965/2012, Tizio deve applicare il regolamento europeo, che prevale secondo la gerarchia delle fonti stabilita dall'art. 733-bis: la normativa ENAC ha carattere complementare e non può derogare agli standard europei.
Caso 2: Controllore militare che gestisce traffico civile in un aeroporto ad uso duale
Caio è un controllore dell'Aeronautica Militare assegnato alla torre di controllo di un aeroporto che gestisce sia voli militari sia voli civili di linea. Quando fornisce i servizi ATC per il traffico aereo generale (voli civili), Caio è soggetto alle stesse regole tecniche del personale civile ai sensi dell'art. 733-bis: dovrà applicare le procedure del manuale operativo dell'aeroporto approvato dall'ENAC, coordinate con quelle dell'Aeronautica Militare.
Caso 3: Dispatcher di compagnia aerea e manuali operativi
Sempronio è un flight dispatcher di una compagnia aerea e co-firma il piano di volo con il comandante. Le sue procedure operative sono definite nel Manuale delle Operazioni (Operations Manual) della compagnia, approvato dall'ENAC ai sensi del Regolamento (UE) n. 965/2012: ai sensi dell'art. 733-bis, tale manuale operativo costituisce la fonte procedurale vincolante per la conduzione dell'attività, in raccordo con la normativa europea e con le norme tecniche ENAC applicabili.
Domande frequenti
Quali fonti normative disciplinano le procedure operative dei piloti civili italiani?
In primo luogo la normativa europea (EASA, Regolamento UE n. 1178/2011 e n. 965/2012), poi la normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli artt. 687 e 690 del Codice, e infine i manuali operativi degli operatori aerei approvati dall'ENAC.
I controllori militari che gestiscono traffico civile sono soggetti alle stesse regole dei controllori civili?
Sì. L'art. 733-bis prevede esplicitamente che il personale militare, quando fornisce servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sia soggetto alla stessa normativa europea e tecnica applicabile al personale civile.
La normativa tecnica ENAC può derogare ai regolamenti europei?
No. La normativa ENAC ha carattere complementare e secondario rispetto al diritto europeo: può integrare o dettagliare le norme europee per adattarle al contesto nazionale, ma non può contraddirle né ridurre gli standard di sicurezza fissati dall'EASA.
I manuali operativi delle compagnie aeree sono vincolanti per il personale?
Sì. I manuali operativi (Operations Manual) approvati dall'ENAC sono vincolanti per il personale e definiscono le procedure standard (SOP), le check-list e le procedure di emergenza che devono essere seguite nelle operazioni quotidiane.
Cosa si intende per traffico aereo generale (GAT) nel contesto dell'art. 733-bis?
Il traffico aereo generale (General Air Traffic - GAT) è l'insieme dei voli civili soggetti alle regole ICAO, contrapposto al traffico aereo operativo militare (OAT). La distinzione è rilevante perché l'art. 733-bis assoggetta il personale militare alle norme civili solo quando gestisce il traffico GAT.