Art. 70 Reg. (UE) 2022/2065 — Misure provvisorie
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio, la Commissione può ordinare, mediante decisione, misure provvisorie nei confronti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sulla base di una constatazione prima facie della sussistenza di una violazione.
2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 si applicano per un periodo determinato e possono essere rinnovate se necessario e opportuno.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 70 L. 184/1983: Sanzioni penali per omessa segnalazione abbandono
- Art. 70 Reg. (UE) 2024/1689 — Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici
- Art. 70 Cod. Amb. — adozione dei programmi
- Art. 70 D.Lgs. 159/2011 — Riabilitazione
- Art. 70 D.Lgs. 209/2005 — Comunicazione degli accordi di voto
- Art. 70 D.Lgs. 42/2004 — Acquisto coattivo