Testo dell'articoloVigente
Art. 70 Reg. (UE) 2022/2065 – Misure provvisorie
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio, la Commissione può ordinare, mediante decisione, misure provvisorie nei confronti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sulla base di una constatazione prima facie della sussistenza di una violazione.
2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 si applicano per un periodo determinato e possono essere rinnovate se necessario e opportuno.
In sintesi
Indice dei contenuti
Natura e funzione delle misure provvisorie nel sistema DSA
L'articolo 70 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare misure provvisorie nei confronti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE) nel corso di procedimenti di non conformità. Si tratta di uno strumento cautelare tipico del diritto della concorrenza europeo - mutuato dall'esperienza del Regolamento (CE) 1/2003 e, più recentemente, del Regolamento sul mercato digitale (DMA) - adattato al contesto della vigilanza sui servizi digitali.
La ratio delle misure provvisorie è quella di consentire alle autorità di vigilanza di intervenire rapidamente per evitare danni irreversibili o difficilmente riparabili, senza attendere la conclusione di un procedimento formale che, per la sua complessità istruttoria, richiede tempi necessariamente lunghi. Nel contesto dei grandi servizi digitali, questa esigenza è particolarmente acuta: una piattaforma con decine di milioni di utenti nell'UE può produrre in pochi giorni effetti dannosi di portata sistemica - per esempio amplificando disinformazione in un periodo elettorale - che non possono attendere l'esito di un'indagine protratta per mesi.
Presupposti per l'adozione
L'articolo 70 subordina l'adozione delle misure provvisorie alla sussistenza di tre presupposti cumulativi. Il primo è la pendenza di un procedimento che può portare a una decisione di non conformità ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1: le misure provvisorie non sono uno strumento autonomo, ma accessorio a un procedimento principale già avviato. Non è dunque possibile adottarle in via autonoma, senza che sia stato formalmente aperto un fascicolo di indagine.
Il secondo presupposto è l'urgenza: deve sussistere un rischio di danni gravi per i destinatari del servizio che non consente di attendere la conclusione del procedimento principale. La «gravità» del danno è un requisito qualitativo che esclude interventi provvisori per violazioni di carattere meramente formale o per danni contenuti e facilmente riparabili. L'urgenza implica anche la temporaneità della misura, che per sua natura non può essere sostitutiva della decisione definitiva.
Il terzo presupposto è la constatazione prima facie della sussistenza di una violazione: la Commissione non deve aver già accertato la violazione con il livello di certezza richiesto per una decisione definitiva, ma deve disporre di elementi sufficienti a far ritenere plausibile la violazione in attesa di completare l'istruzione. Questo standard probatorio ridotto - caratteristico degli strumenti cautelari - bilancia la necessità di intervento rapido con la tutela del principio di presunzione di innocenza del prestatore.
Contenuto delle misure provvisorie
L'articolo 70 non specifica il contenuto delle misure provvisorie adottabili, lasciando alla Commissione un margine di discrezionalità nella scelta della misura più adeguata all'urgenza rilevata. In via sistematica, le misure provvisorie possono consistere nell'obbligo di sospendere temporaneamente una funzionalità specifica del servizio, di adottare misure tecniche per limitare la diffusione di determinati contenuti, di trasmettere alla Commissione informazioni specifiche, o di astenersi da determinate pratiche. Il perimetro è delimitato dalla proporzionalità e dalla funzione cautelare: le misure provvisorie non possono anticipare integralmente il contenuto della decisione definitiva né imporre obblighi strutturali permanenti.
Durata e rinnovo
Le misure provvisorie si applicano per un periodo determinato, che deve essere indicato nella decisione della Commissione. Il paragrafo 2 prevede la possibilità di rinnovo, quando ciò sia «necessario e opportuno». Il rinnovo non è automatico: la Commissione deve valutare che il procedimento principale sia ancora in corso, che l'urgenza persista e che le misure provvisorie rimangano proporzionate rispetto all'evoluzione della situazione.
La durata determinata distingue le misure provvisorie dalle decisioni di non conformità, che hanno effetto permanente finché il prestatore non cessa la violazione. Questo aspetto è rilevante per il prestatore che subisce la misura: anche in assenza di una decisione definitiva di non conformità, può vedersi imporre obblighi operativi immediati, con un impatto potenzialmente significativo sul modello di business.
Ambito di applicazione: solo VLOP e VLOSE
Lo strumento delle misure provvisorie ex articolo 70 è riservato esclusivamente ai VLOP e ai VLOSE. I prestatori di servizi intermediari ordinari - hosting provider, piattaforme online non designate, motori di ricerca di dimensioni non grandi - non possono essere destinatari di misure provvisorie adottate dalla Commissione in questo contesto. Per essi, la vigilanza è esercitata dai coordinatori nazionali dei servizi digitali, che possono disporre di strumenti cautelari analoghi nel quadro del diritto nazionale, ma che non rientrano nella disciplina specifica dell'articolo 70.
Questa limitazione soggettiva riflette la struttura generale del DSA: gli obblighi rafforzati - e i correlati poteri di intervento d'urgenza - si concentrano sui prestatori la cui dimensione e il cui ruolo sistemico giustificano una vigilanza europea diretta e strumenti di enforcement più incisivi.
Coordinamento con gli altri strumenti del procedimento di non conformità
L'articolo 70 si inserisce nel quadro del procedimento di non conformità delineato agli articoli 66-73 del DSA. Questo procedimento prevede fasi successive: l'avvio dell'indagine, l'accesso ai documenti e alle informazioni, l'adozione eventuale di misure provvisorie ex articolo 70, la valutazione del rispetto degli impegni eventualmente offerti dal prestatore ex articolo 71, e infine la decisione di non conformità ex articolo 73 con l'eventuale irrogazione di sanzioni. Le misure provvisorie si collocano in una fase intermedia, prima della decisione definitiva, e la loro adozione non pregiudica l'esito del procedimento principale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le misure provvisorie dell'art. 70 DSA possono essere adottate senza un procedimento formale già aperto?
No. Le misure provvisorie presuppongono la pendenza di un procedimento che può portare a una decisione di non conformità ai sensi dell'art. 73. Non sono uno strumento autonomo e non possono essere adottate in via cautelare preventiva prima dell'avvio del procedimento principale.
A quali prestatori si applicano le misure provvisorie dell'art. 70 DSA?
Esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), formalmente designati dalla Commissione ai sensi dell'art. 33. I prestatori non designati non sono soggetti a questo strumento cautelare.
Quanto durano le misure provvisorie e possono essere rinnovate?
Si applicano per un periodo determinato indicato nella decisione della Commissione. Possono essere rinnovate se necessario e opportuno, ma il rinnovo non è automatico: la Commissione deve verificare che persistano sia la pendenza del procedimento principale sia l'urgenza che ha giustificato l'adozione originaria.
Il prestatore può impugnare le misure provvisorie adottate dalla Commissione?
Sì. Come ogni atto della Commissione, le misure provvisorie adottate ai sensi dell'art. 70 sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea, cui il prestatore può rivolgersi per chiederne l'annullamento o la sospensione degli effetti.
Qual è la differenza tra una misura provvisoria ex art. 70 e una decisione di non conformità ex art. 73?
La misura provvisoria è uno strumento cautelare adottato in corso di procedimento sulla base di una valutazione prima facie, ha durata limitata e mira a prevenire danni gravi nell'immediato. La decisione di non conformità è l'esito del procedimento principale, accerta definitivamente la violazione e può comportare sanzioni pecuniarie fino al 6% del fatturato mondiale annuo.