Testo dell'articoloVigente
Art. 65 Reg. (UE) 2022/2065 – Esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Ai fini dell'indagine sul rispetto, da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, la Commissione può esercitare i poteri di indagine di cui alla presente sezione anche prima di avviare un procedimento a norma dell'articolo 66, paragrafo 2. Essa può esercitare tali poteri di propria iniziativa o a seguito di una richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Qualora un coordinatore dei servizi digitali abbia motivo di sospettare che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia violato le disposizioni del capo III, sezione 5, o abbia violato sistematicamente una delle disposizioni del presente regolamento con gravi ripercussioni per i destinatari del servizio nel suo Stato membro, può presentare, attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, una richiesta alla Commissione affinché quest'ultima valuti la questione.
3. La richiesta ai sensi del paragrafo 2 è debitamente motivata e specifica almeno:
a) il punto di contatto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione come previsto all'articolo 11;
b) una descrizione dei fatti rilevanti, delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta sospetta che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione dei fatti che dimostrano la natura sistemica della violazione;
c) qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.
In sintesi
Indice dei contenuti
La supervisione centralizzata della Commissione sulle VLOP e i VLOSE
Il Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) introduce un doppio binario di vigilanza: i coordinatori dei servizi digitali (CSD) nazionali sono competenti per i prestatori stabiliti nel proprio Stato membro, mentre la Commissione europea assume un ruolo esclusivo per l'applicazione degli obblighi rafforzati della sezione 5 del capo III nei confronti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE). L'articolo 65 disciplina i poteri di indagine della Commissione in questo secondo binario.
La ratio di questa scelta è evidente: le VLOP e i VLOSE operano a livello pan-europeo e la loro regolazione non può dipendere dalla sola iniziativa del CSD del Paese di stabilimento (tipicamente l'Irlanda, per le principali piattaforme con sede europea a Dublino). La Commissione, dotata di risorse e di un mandato europeo, garantisce un'applicazione uniforme degli obblighi più stringenti.
Poteri di indagine ante procedimento
Il paragrafo 1 dell'articolo 65 contiene una disposizione procedurale di rilievo: la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine (di cui alla sezione corrispondente del DSA, che comprende richieste di informazioni, audizioni, ispezioni) anche prima di avviare formalmente un procedimento ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2.
Questa anticipazione dei poteri di indagine consente alla Commissione di raccogliere elementi informativi preliminari senza che la piattaforma sia formalmente «sotto procedimento», con le conseguenze in termini di accesso ai documenti, diritti procedurali e effetti sulla reputazione che questo comporterebbe. È uno strumento di indagine esplorativa che permette alla Commissione di valutare se esistano i presupposti per l'apertura di un procedimento formale, prima di compiere questo passo.
La Commissione può esercitare questi poteri di propria iniziativa (sulla base di segnalazioni, di rapporti sulla trasparenza, di relazioni degli audit indipendenti, o di qualsiasi altra fonte di informazione) oppure a seguito di una richiesta di un CSD ai sensi del paragrafo 2.
Il meccanismo di richiesta da parte dei CSD
Il paragrafo 2 introduce un meccanismo di iniziativa delegata: un CSD nazionale che abbia «motivo di sospettare» che una VLOP o un VLOSE abbia violato le disposizioni della sezione 5 del capo III, o abbia violato sistematicamente qualsiasi disposizione del DSA con gravi ripercussioni per i destinatari del servizio nel proprio Stato membro, può presentare una richiesta formale alla Commissione.
Due sono le condizioni alternative che legittimano la richiesta:
La soglia del «motivo di sospettare» è relativamente bassa: non è richiesta la certezza della violazione, ma la presenza di elementi sufficienti a giustificare un'indagine. Questo consente ai CSD di agire preventivamente, prima che la violazione si consolidi o si estenda.
Il contenuto della richiesta
Il paragrafo 3 elenca il contenuto minimo della richiesta che il CSD deve presentare alla Commissione:
(a) Dati di contatto del prestatore: il punto di contatto del fornitore della VLOP o del VLOSE, come previsto dall'articolo 11 DSA. Questo requisito garantisce che la Commissione possa immediatamente contattare il prestatore per l'esercizio dei poteri di indagine.
(b) Descrizione dei fatti e delle norme violate: la richiesta deve indicare i fatti rilevanti, le disposizioni del DSA che si ritiene violate, e i motivi della sospetta violazione. Crucialmente, deve includere «la descrizione dei fatti che dimostrano la natura sistemica della violazione» quando la violazione sistematica è il presupposto della richiesta. La sistematicità non è un attributo generico: deve essere documentata con elementi concreti (frequenza delle violazioni, numero di utenti colpiti, continuità nel tempo, assenza di misure correttive).
(c) Ogni altra informazione pertinente: incluse, se del caso, le informazioni raccolte dal CSD di propria iniziativa, come i risultati di indagini preliminari, i reclami ricevuti dai destinatari, o i report di audit disponibili.
Il sistema di condivisione delle informazioni e la cooperazione istituzionale
La richiesta viene presentata «attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85». Questo sistema è la rete di comunicazione sicura che collega i CSD nazionali e la Commissione, consentendo lo scambio di dati riservati senza ricorrere a canali informali. La previsione di un canale formale e tecnico per la richiesta del CSD garantisce tracciabilità, sicurezza e efficienza nella cooperazione istituzionale.
L'articolo 65 si inserisce in un sistema più ampio di cooperazione che comprende: il Comitato europeo per i servizi digitali (articolo 61), le procedure di cooperazione reciproca tra CSD (articoli 57-60), le indagini congiunte (articolo 60), e il meccanismo di indagine della Commissione di cui agli articoli da 65 a 72. La richiesta del CSD ai sensi dell'articolo 65 è uno dei possibili punti di innesco di questo sistema.
Coordinamento con il procedimento formale della Commissione
L'articolo 65 disciplina la fase pre-procedimentale. Se, all'esito dell'indagine, la Commissione riscontra elementi sufficienti, può avviare un procedimento formale ai sensi dell'articolo 66. Il procedimento formale, a sua volta, può sfociare in decisioni che accertano la violazione (articolo 73), in misure provvisorie (articolo 70), in impegni vincolanti del prestatore (articolo 71), o in sanzioni pecuniarie (articolo 74). Le sanzioni per violazioni sostanziali possono arrivare fino al 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore.
La Commissione ha già esercitato i propri poteri nei confronti di alcune VLOP a partire dalla data di applicazione anticipata degli obblighi per queste ultime (agosto 2023), dimostrando la concretezza del meccanismo previsto dall'articolo 65 e seguenti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Perché la Commissione è competente per le VLOP/VLOSE e non i CSD nazionali?
Il DSA adotta un doppio binario: i CSD nazionali vigilano sui prestatori stabiliti nel loro Stato membro, ma per le VLOP e i VLOSE - che operano su scala pan-europea e sono generalmente stabilite in un unico Stato membro (spesso l'Irlanda) - la Commissione ha assunto la competenza esclusiva per l'applicazione degli obblighi rafforzati della sezione 5 del capo III. Questo evita che l'applicazione degli obblighi più stringenti dipenda dalla sola capacità del CSD del Paese di stabilimento.
Un CSD nazionale può sempre chiedere alla Commissione di indagare su una VLOP?
No. Il paragrafo 2 richiede che il CSD abbia 'motivo di sospettare' una violazione delle disposizioni della sezione 5 del capo III, oppure una violazione sistematica di qualsiasi disposizione del DSA con gravi ripercussioni per i destinatari nel suo Stato membro. Non basta una segnalazione generica: la richiesta deve essere debitamente motivata e contenere gli elementi minimi elencati nel paragrafo 3, inclusa la descrizione dei fatti che dimostrano la natura sistemica.
Cosa si intende per 'violazione sistematica' ai fini dell'articolo 65?
Il testo del DSA non definisce esplicitamente la 'violazione sistematica', ma il contesto indica che si tratta di una violazione ripetuta, strutturale e non occasionale, che riflette una prassi consolidata del prestatore piuttosto che un errore isolato. Gli elementi rilevanti includono: la frequenza delle violazioni, il numero di utenti colpiti, la durata nel tempo, l'assenza di misure correttive nonostante le segnalazioni. La natura sistemica deve essere documentata con elementi concreti nella richiesta del CSD.
Quali poteri di indagine può esercitare la Commissione ai sensi dell'articolo 65?
L'articolo 65 rinvia ai poteri di indagine previsti dalla sezione corrispondente del DSA, che comprende: richieste di informazioni (articolo 67), audizioni (articolo 68), ispezioni nei locali del prestatore (articolo 69). La Commissione può esercitare questi poteri anche prima dell'apertura formale di un procedimento ai sensi dell'articolo 66, nella fase esplorativa pre-procedimentale.
Cosa succede dopo che la Commissione riceve la richiesta del CSD?
La Commissione valuta la richiesta e decide se avviare i poteri di indagine pre-procedimentali. Se l'indagine rivela elementi sufficienti, la Commissione può aprire un procedimento formale ai sensi dell'articolo 66. All'esito del procedimento, può adottare decisioni di accertamento della violazione (articolo 73), misure provvisorie (articolo 70), impegni vincolanti (articolo 71) o irrogare sanzioni pecuniarie fino al 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore (articolo 74).