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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Possono essere oggetto di espropriazione forzata e misure cautelari le navi, i galleggianti, i loro carati e le pertinenze separabili, salve le eccezioni dell'articolo seguente.
  • I carati (quote di comproprietà della nave) possono essere pignorati o sequestrati individualmente, come beni autonomi.
  • Se i carati pignorati superano la metà della nave, il giudice può autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intera nave, sentiti i comproprietari non debitori.
  • In caso di espropriazione dell'intera nave su carati di maggioranza, il diritto dei comproprietari non debitori si converte nel diritto alla parte corrispondente del prezzo di aggiudicazione, esente da spese procedurali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 644 Codice della Navigazione — Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari le navi e i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili. Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono carati di navi, il giudice competente può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intera nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la metà; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

Commento

Ratio e oggetto della norma

L'articolo 644 del Codice della navigazione individua i beni che possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari nel settore marittimo. La norma si confronta con la peculiare struttura proprietaria della nave — spesso di proprietà comune organizzata in carati (quote indivise) — e con la complessità del bene nave, che comprende pertinenze e dotazioni funzionalmente connesse. Il legislatore ha scelto di valorizzare il principio della massima utilità dell'esecuzione, consentendo in certi casi il pignoramento dell'intera nave anche quando il debitore è proprietario di soli carati di maggioranza, pur con adeguate tutele per i comproprietari non debitori.

I beni espropriabili: nave, carati e pertinenze separabili

La norma elenca tre categorie di beni espropriabili. In primo luogo, la nave nella sua interezza: intesa come complesso di beni organizzati per la navigazione, comprensiva di scafo, motori, attrezzature fisse e tutto ciò che ne costituisce parte integrante. In secondo luogo, i carati: la nave può essere in comproprietà di più soggetti, ciascuno titolare di una quota (carato). Il carato è un bene autonomamente pignorabile, trasferibile e commerciabile, anche indipendentemente dagli altri carati. Il creditore di un singolo comproprietario-armatore può dunque aggredire la sua quota senza coinvolgere gli altri comproprietari. In terzo luogo, le pertinenze separabili: si tratta delle dotazioni della nave che, pur funzionalmente connesse, possono essere fisicamente separate (scialuppe di salvataggio, attrezzature nautiche, strumenti di navigazione) e cedute autonomamente. L'aggettivo 'separabili' è rilevante: le pertinenze inscindibili dalla nave non possono formare oggetto autonomo di espropriazione.

Il pignoramento dei carati e la regola della maggioranza

La disciplina più articolata riguarda l'espropriazione dei carati. In linea generale, il creditore del singolo comproprietario può aggredire esclusivamente la quota di quest'ultimo. Tuttavia, quando la quota del debitore è superiore alla metà della nave, il giudice competente — sentiti i comproprietari non debitori — può autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intera nave. La logica sottostante è di carattere economico: la vendita forzata di una quota di maggioranza della nave avrebbe un valore di mercato molto più basso rispetto alla vendita dell'intera nave, e il frazionamento del bene danneggerebbe sia il creditore procedente sia i comproprietari stessi. Consentire la vendita dell'intero complesso navale massimizza il ricavato e tutela l'interesse di tutti i soggetti coinvolti.

Tutela dei comproprietari non debitori

La norma bilancia l'interesse del creditore con la tutela dei comproprietari non debitori attraverso tre meccanismi. Primo, il contraddittorio preventivo: il giudice deve sentire i comproprietari non debitori prima di autorizzare il pignoramento dell'intera nave; essi possono opporsi e far valere le proprie ragioni. Secondo, la conversione del diritto: i comproprietari non debitori non perdono il loro bene senza compensazione — il loro diritto sui carati si converte nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione. In pratica, ricevono la quota proporzionale del ricavato della vendita forzata, come se avessero ceduto i loro carati. Terzo, l'esenzione dalle spese: i comproprietari non debitori non sono tenuti a contribuire alle spese della procedura esecutiva e cautelare, essendo il coinvolgimento nella stessa del tutto involontario.

Coordinamento con il regime del registro navale

L'espropriazione della nave produce effetti che devono essere trascritti nel registro delle navi tenuto dall'autorità marittima (Capitaneria di porto). Il pignoramento della nave (o dei carati) si perfeziona con l'iscrizione nel registro: prima di tale formalità, l'atto di pignoramento non è opponibile ai terzi che acquistino o iscrivano diritti sulla nave in buona fede. Il coordinamento con il sistema pubblicitario del registro navale è dunque essenziale per l'efficacia dell'esecuzione, analogamente a quanto avviene per i beni immobili con la trascrizione nei registri immobiliari. La norma, pur non menzionando espressamente il registro, presuppone questa articolazione con il sistema pubblicitario speciale del diritto marittimo.

Casi pratici

Caso 1: Pignoramento di carati di maggioranza

Tizio è titolare di 6 carati su 10 della nave 'Poseidon'; i restanti 4 appartengono a Caio. Il creditore Sempronio, che vanta un credito nei confronti di Tizio, chiede il pignoramento dei suoi 6 carati. Poiché la quota eccede la metà, Sempronio chiede al giudice l'autorizzazione al pignoramento dell'intera nave. Il giudice, sentito Caio, autorizza il pignoramento dell'intero complesso; Caio riceverà il 40% del prezzo di aggiudicazione, esente da spese.

Caso 2: Sequestro conservativo di pertinenze separabili

Caio, creditore dell'armatore Tizio, chiede in via cautelare il sequestro di alcune attrezzature di bordo separabili (gru di carico e verricelli) della nave 'Aurora', nel timore che Tizio le alieni prima della pronuncia di condanna. Il giudice, verificato che si tratta di pertinenze separabili, autorizza il sequestro delle singole attrezzature senza estenderlo all'intera nave.

Caso 3: Conversione del diritto del comproprietario non debitore

Sempronio detiene 3 carati su 10 della nave 'Triestina', di cui Tizio (debitore) detiene i restanti 7. Il giudice autorizza il pignoramento dell'intera nave su richiesta del creditore Caio. All'esito della vendita forzata, la nave viene aggiudicata per 500.000 euro. Sempronio riceve 150.000 euro (il 30% corrispondente ai suoi 3 carati), senza dover contribuire alle spese della procedura esecutiva.

Domande frequenti

Cosa sono i carati e possono essere pignorati autonomamente?

I carati sono le quote di comproprietà della nave. Possono formare oggetto autonomo di espropriazione forzata e misure cautelari: il creditore di un singolo comproprietario può aggredire la sua quota senza coinvolgere gli altri comproprietari.

Quando è possibile pignorare l'intera nave pur essendo debitore solo un comproprietario?

Quando la quota del proprietario debitore eccede la metà della nave, il giudice può autorizzare il pignoramento dell'intera nave, sentiti i comproprietari non debitori. La misura mira a massimizzare il ricavato della vendita forzata.

I comproprietari non debitori perdono il proprio diritto sulla nave pignorata per intero?

No. Il loro diritto sui carati si converte automaticamente nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione. Ricevono la quota proporzionale del ricavato della vendita, senza dover contribuire alle spese della procedura.

Le pertinenze della nave possono essere oggetto di sequestro autonomo?

Sì, ma solo le pertinenze separabili, ossia quelle che possono essere fisicamente distaccate dalla nave senza comprometterne la funzionalità di base. Le pertinenze inscindibili dalla nave seguono il destino del bene principale.

Quali sono le eccezioni all'espropriabilità di navi e galleggianti?

Le eccezioni sono elencate nell'art. 645 del Codice della navigazione: navi da guerra, navi adibite a linee di navigazione di preminente interesse nazionale, navi per servizi pubblici di linea interni (con autorizzazione ministeriale), e navi pronte a partire o in corso di navigazione per debiti non relativi al viaggio in corso.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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