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Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le PA che accedono al sistema di gestione informatica dei documenti di altre PA tramite applicazioni proprie devono adottare le modalità di interconnessione stabilite per la rete unitaria della PA.
  • Le PA che accedono tramite la rete unitaria utilizzano funzioni minime e comuni per ottenere informazioni sui documenti tramite numero di protocollo, data, oggetto, mittente e destinatario.
  • Il sistema consente di rintracciare i documenti incrociando sia il numero di protocollo attribuito dall'ente mittente sia quello attribuito dall'ente ricevente, garantendo l'interoperabilità.
  • Ogni PA determina autonomamente i criteri tecnici e organizzativi per l'accesso ai propri sistemi, seguendo le indicazioni dell'autorità competente per l'informatica pubblica.
  • L'art. 60 si raccorda con il CAD (D.Lgs. 82/2005), che ha aggiornato la disciplina dell'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 DPR 445/2000 — Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. 2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni: a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario; b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

Commento

L'interoperabilità tra PA: il contesto dell'art. 60

L'art. 60 del DPR 445/2000 disciplina le modalità con cui una pubblica amministrazione può accedere al sistema di gestione informatica dei documenti di un'altra amministrazione. Si tratta di una norma tecnico-organizzativa che mira a garantire l'interoperabilità tra i sistemi informativi pubblici, requisito essenziale per la realizzazione dell'acquisizione d'ufficio prevista dall'art. 43 DPR 445 e per l'efficienza complessiva dell'azione amministrativa.

La norma si inserisce nel più ampio progetto della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, che alla fine degli anni Novanta e nei primi anni Duemila era il progetto infrastrutturale centrale per la modernizzazione della PA italiana. Oggi questo progetto si è evoluto nell'ecosistema digitale disciplinato dal CAD (D.Lgs. 82/2005) e dalle Linee guida AgID, ma i principi dell'art. 60 conservano piena validità.

Le modalità di accesso: standard e funzioni minime

Il comma 1 prevede che le PA che accedono ai sistemi di gestione documentale altrui attraverso proprie applicazioni informatiche debbano adottare le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la rete unitaria della PA. Non è quindi lasciata alla discrezione di ciascuna amministrazione la scelta del protocollo di comunicazione: devono essere rispettati standard comuni.

Il comma 2 specifica le funzioni minime e comuni che le PA possono utilizzare accedendo tramite rete unitaria: ricerca dei documenti tramite:

  • Oggetto del documento, data di spedizione, mittente, destinatario;
  • Numero e data di protocollo del documento ricevuto, ottenuti tramite numero e data di protocollo attribuiti al documento spedito.

Questo sistema di doppia numerazione — il numero di protocollo del mittente e quello del destinatario — è fondamentale per garantire la tracciabilità dei documenti nel flusso tra PA. Ogni ente assegna il proprio numero di protocollo al documento, ma deve poter collegare il proprio numero a quello dell'altro ente per ricostruire lo scambio documentale.

Autonomia organizzativa e linee guida tecniche

Il comma 3 riconosce a ciascuna PA un margine di autonomia organizzativa nella determinazione dei criteri tecnici e organizzativi per l'accesso ai propri documenti e sistemi, operando sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Questa scelta riflette la struttura del sistema pubblico italiano, in cui le PA mantengono una propria autonomia organizzativa anche nella gestione informatica, nel rispetto però di standard comuni.

Raccordo con il CAD e l'evoluzione del quadro normativo

L'art. 60 va oggi letto in raccordo con il CAD, che ha sistematizzato l'interoperabilità tra sistemi informativi pubblici. In particolare, il CAD disciplina le basi dati di interesse nazionale, le API (Application Programming Interface) che le PA devono mettere a disposizione per l'interoperabilità, e i principi di open data. Le Linee guida AgID sull'interoperabilità tecnica definiscono gli standard tecnici concreti. L'autorità per l'informatica nella PA richiamata dal comma 3 è oggi AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), che ha assorbito le funzioni del precedente CNIPA/DigitPA.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa sono le 'funzioni minime e comuni' di accesso previste dall'art. 60?

Sono le funzioni base che ogni PA deve poter utilizzare per accedere ai sistemi di gestione documentale di un'altra PA tramite la rete unitaria: ricerca per numero di protocollo, data, oggetto, mittente e destinatario. Garantiscono che tutte le PA possano interoperare senza dover concordare di volta in volta le modalità tecniche.

Perché un documento ha due numeri di protocollo diversi?

Ogni PA assegna il proprio numero di protocollo ai documenti che riceve: la PA mittente ha il numero del documento spedito, la PA destinataria ha il numero del documento ricevuto. L'art. 60, comma 2, consente di collegare i due numeri per ricostruire lo scambio documentale tra enti, assicurando la tracciabilità completa della comunicazione.

Chi è oggi l'autorità per l'informatica richiamata dall'art. 60, comma 3?

È AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), istituita dal D.L. 83/2012, che ha assorbito le funzioni del precedente CNIPA e poi DigitPA. AgID emana le Linee guida sull'interoperabilità tecnica che le PA devono seguire per l'accesso reciproco ai sistemi di gestione documentale.

L'art. 60 DPR 445 è ancora applicabile o è stato superato dal CAD?

L'art. 60 è ancora formalmente vigente, ma va letto in combinato con il CAD (D.Lgs. 82/2005) e le Linee guida AgID, che ne hanno aggiornato e integrato la disciplina. I principi fondamentali — interoperabilità, standard comuni, autonomia organizzativa nel rispetto delle norme tecniche — sono confermati dall'evoluzione normativa.

Una PA può negare l'accesso al proprio sistema di gestione documentale ad un'altra PA?

L'art. 43 DPR 445/2000 obbliga le PA a consentire la consultazione dei propri archivi alle PA procedenti senza oneri. L'art. 60 disciplina le modalità tecniche di quell'accesso. Una PA non può quindi negare in linea di principio l'accesso, ma può regolamentarne le modalità tecniche nel rispetto degli standard AgID.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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