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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il numero di protocollo è progressivo e composto da almeno sette cifre numeriche: garantisce l'unicità e la tracciabilità di ogni documento registrato.
  • La numerazione si rinnova ogni anno solare: ogni 1° gennaio la sequenza riparte da 1 (o dal primo numero utile), indipendentemente da quanti documenti siano stati protocollati nell'anno precedente.
  • Il protocollo è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni: ogni documento in entrata, uscita o interno deve ricevere un numero univoco prima di essere trattato.
  • La norma si inserisce nel sistema di gestione documentale informatica, oggi disciplinato nelle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 66 DPR 445/2000 e del CAD (D.Lgs. 82/2005).
  • La progressività e l'unicità del numero di protocollo tutelano la certezza e l'immodificabilità della sequenza documentale, impedendo inserimenti retroattivi non tracciabili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 DPR 445/2000 — Numero di protocollo

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

Commento

Funzione e natura del numero di protocollo

Il protocollo è il sistema di registrazione ufficiale dei documenti di una pubblica amministrazione. Ogni atto che entra, esce o circola internamente a un ente pubblico deve essere registrato con un numero progressivo univoco. L'art. 57 del DPR 445/2000 stabilisce i due parametri minimi della numerazione: la progressività e la struttura di almeno sette cifre. La progressività garantisce che ogni documento abbia un posto preciso e irripetibile nella sequenza; le sette cifre assicurano che la numerazione sia sufficiente per amministrazioni di qualsiasi dimensione (fino a 9.999.999 protocolli per anno solare).

Il rinnovo annuale e la sua logica

La disposizione prevede che «la numerazione è rinnovata ogni anno solare». Questo significa che il 1° gennaio di ogni anno la sequenza riparte. La scelta è funzionale: colloca immediatamente il documento nel suo contesto temporale (i primi due, tre o quattro numeri sono di solito «0000001», «0000002» ecc. all'inizio dell'anno, e numeri molto alti verso fine anno). Il rinnovo annuale facilita le ricerche archivistiche e la verifica della regolarità della sequenza. In caso di contenzioso, la data di protocollazione di un atto è un elemento probatorio rilevante per stabilire quando la PA è venuta a conoscenza di un documento o quando un procedimento ha avuto inizio.

Collegamento con il sistema informatico e il CAD

L'art. 57 deve essere letto insieme all'art. 66 dello stesso DPR 445/2000, che rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la specificazione delle regole tecniche sui sistemi informatici di gestione dei flussi documentali. Oggi, per le pubbliche amministrazioni, la gestione del protocollo informatico è disciplinata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e dalle relative regole tecniche, che stabiliscono i requisiti dei sistemi di protocollo informatico, la loro interoperabilità e i formati di conservazione. Il registro di protocollo è uno dei documenti soggetti a conservazione digitale a norma di legge: non può essere alterato retroattivamente e deve garantire l'immodificabilità delle registrazioni.

Conseguenze pratiche per cittadini e imprese

Per il cittadino o l'impresa che interagisce con la PA, il numero di protocollo è uno strumento essenziale di tutela. Una volta protocollata, l'istanza è ufficialmente «pervenuta» all'ente: da quel momento decorrono i termini procedimentali previsti dalla legge o dal regolamento (generalmente 30 giorni ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990, salvo termini speciali). Il numero di protocollo deve essere comunicato al richiedente: è la ricevuta informatica del procedimento avviato. In caso di contestazioni sui termini, il numero di protocollo con data e ora è la prova dell'avvenuta ricezione da parte della PA.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cosa serve il numero di protocollo di un documento amministrativo?

Il numero di protocollo identifica univocamente ogni documento registrato da una PA, ne certifica la data di ricezione o spedizione e fa decorrere i termini procedimentali. È la prova dell'avvenuta presentazione di un'istanza.

Perché il numero di protocollo ha almeno sette cifre?

Le sette cifre garantiscono che la numerazione sia sufficiente per qualsiasi dimensione di ente (fino a quasi 10 milioni di protocolli annui). La lunghezza minima è fissata dall'art. 57 DPR 445/2000 per uniformità e standardizzazione tra gli enti.

Ogni anno il protocollo riparte da 1?

Sì. L'art. 57 stabilisce che la numerazione si rinnova ogni anno solare: il 1° gennaio la sequenza riparte, indipendentemente dal numero raggiunto nell'anno precedente. Questo facilita la collocazione temporale dei documenti e la gestione archivistica.

Posso chiedere all'ente il numero di protocollo della mia domanda?

Sì, e l'ente è tenuto a comunicarlo. Il numero di protocollo è la ricevuta ufficiale della vostra istanza. Se la domanda è presentata per via telematica, il sistema di protocollo informatico deve inviare automaticamente la ricevuta con il numero assegnato.

Il registro di protocollo può essere modificato retroattivamente?

No. Le regole tecniche del sistema di protocollo informatico, previste dall'art. 66 DPR 445/2000 e dal CAD (D.Lgs. 82/2005), garantiscono l'immodificabilità delle registrazioni. Qualsiasi modifica retroattiva è tracciata e può configurare falso in atto pubblico.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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