Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 538 c.p. – Misura di sicurezza

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Alla condanna per il delitto preveduto dall’articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.

In sintesi

  • Articolo sulla applicazione di misure di sicurezza detentive (libertà vigilata, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario)
  • Rimanda agli articoli 531-536, tutti abrogati
  • Conseguentemente, l'articolo 538 è privo di effetti pratici contemporanei
  • Le misure di sicurezza contemporanee sono disciplinate da norme generali del CP
Indice dei contenuti

L'articolo 538 del Codice Penale prescrive l'applicazione facoltativa di misure di sicurezza detentive per il delitto dell'articolo 531 e l'applicazione obbligatoria per i delitti degli articoli 532-536.

Ratio

L'articolo 538 c.p., parte del sistema fascista sulla moralità pubblica (Titolo VII, Libro II), introduceva il concetto di misure di sicurezza detentive applicate ai delitti contro la prostituzione e la moralità sessuale. Le misure di sicurezza rappresentano istituti del diritto penale finalizzati non alla punizione del colpevole, bensì alla prevenzione della commissione di ulteriori delitti, sulla base della pericolosità sociale dell'autore. Nel contesto fascista, le misure di sicurezza erano uno strumento di controllo preventivo esteso, volto a contenere categorie ritenute pericolose.

Analisi

L'articolo 538 si articola in due disposizioni: (1) per il delitto dell'articolo 531 era facoltativa l'aggiunta di misura di sicurezza detentiva; (2) per i delitti degli articoli 532, 533, 534, 535, 536 era obbligatoria l'aggiunta di una misura di sicurezza detentiva. Poiché tutti gli articoli 531-536 sono stati abrogati, l'art. 538 rimane una norma 'orfana': stabilisce criteri di applicazione di misure, ma non ha delitti a cui applicarsi. Le misure di sicurezza contemporanea rimangono disciplinate da norme generali del CP (artt. 199-231 CP, titolo VI sui provvedimenti di sicurezza e misure di prevenzione).

Quando si applica

L'articolo 538 non ha applicazione pratica contemporanea. Un giudice moderno non lo consulterà mai, poiché i delitti cui rimanda sono abrogati. Se un giudice contemporaneo dovesse applicare misure di sicurezza detentive (ad esempio, libertà vigilata obbligatoria, ricovero in REMS) a un condannato per delitti sessuali moderni (tratta, sfruttamento, violenza sessuale), farebbe ricorso alle norme generali sui provvedimenti di sicurezza (artt. 199-231 CP), non all'art. 538.

Connessioni

L'articolo 538 rimanda agli articoli 531-536, tutti abrogati. Esso si connette alle norme fasciste sulla prevenzione della pericolosità (istituti di misura di sicurezza, allora ampiamente utilizzati contro categorie ritenute socialmente pericolose: prostitute, omosessuali, tossicodipendenti). Le misure di sicurezza contemporanea rimangono parte del diritto penale italiano (artt. 199-231 CP), ma sono applicate con criteri più restrittivi e con garanzie procedurali: la pericolosità deve essere valutata concretamente, non presunta sulla base del reato commesso. A livello internazionale, l'uso esteso di misure di sicurezza nel fascismo è stato criticato dalla CEDH e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani come forma di controllo preventivo arbitrario.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Un archivista scopre nel tribunale di Roma una sentenza del 1955 che condanna un uomo ex art. 531 c.p. e ordina l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva (ricovero in ospedale psichiatrico) per 5 anni. Nel contesto contemporaneo, la sentenza rimane un documento storico. Se il medesimo fatto avvenisse oggi e costituisse sfruttamento sessuale (L. 269/1998 art. 6) o tratta (art. 601 CP), un giudice moderno potrebbe applicare misure di sicurezza secondo le norme generali (artt. 199-231 CP) e solo se fosse provata una pericolosità concreta; non applicherebbe l'art. 538. La sentenza del 1955 documenta il controllo preventivo del fascismo; la pratica contemporanea è più garantista.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, professore di storia della criminologia, scrive un articolo su 'Le misure di sicurezza nel fascismo italiano: la contenzione preventiva della sessualità deviante'. Sempronio analizza l'art. 538 come strumento di controllo preventivo obbligatorio e illustra come il regime fascista utilizzava misure di sicurezza per internare categorie ritenute pericolose (prostitute, omosessuali). L'articolo rimane una fonte corretta di storiografia criminologica; Sempronio conclude specificando che l'art. 538 è abrogato e che le misure di sicurezza contemporanea sono applicate con garanzie procedurali e valutazione concreta della pericolosità.

Domande frequenti

Se una sentenza storica ordina una misura di sicurezza ex art. 538, è ancora valida?

Se la sentenza è definitiva e la misura è stata eseguita, rimane parte della storia del condannato. Però, se il reato è stato commesso ai sensi degli articoli abrogati (531-536), oggi non sarebbe nemmeno punibile direttamente. Le misure ordinate allora conservano valore storico; non possono essere reimposte sulla base dell'art. 538 per fatti odierni.

Quale articolo oggi disciplina le misure di sicurezza detentive?

Gli articoli 199-231 del Codice Penale, che contengono le norme generali sui provvedimenti di sicurezza e prevenzione. Le misure di sicurezza contemporanea (libertà vigilata, ricovero in REMS per soggetti con disturbi mentali, rinchiusura preventiva) sono applicate solo se provata una pericolosità concreta, con garanzie procedurali.

Se un giudice contemporaneo vuole applicare una misura di sicurezza a un condannato per delitto sessuale, su quale base normativa lo fa?

Sugli articoli 199-231 CP (norme generali sui provvedimenti di sicurezza) e su articoli specifici per i singoli reati (es. art. 609-ter CP per violenza sessuale). Non usa mai l'art. 538, che rimanda a delitti abrogati. La misura è facoltativa e subordinata alla valutazione concreta della pericolosità.

Perché l'art. 538 non è stato abrogato insieme agli articoli 531-536?

L'art. 538 non è stato esplicitamente abrogato; è rimasto 'orfano' quando gli articoli cui rimandava sono stati abrogati. Di fatto, non ha più effetti pratici. Il legislatore italiano potrebbe averlo considerato formalmente superato senza necessità di abrogazione esplicita, poiché nessun delitto lo menziona più.

Se scrivo una ricerca storica e cito l'art. 538 nel contesto fascista, è corretto?

Sì, se il contesto è chiaramente storiografico. L'art. 538 rimane una fonte valida di documentazione del sistema fascista di misure di sicurezza. Specifica che l'articolo è ora privo di effetti e che le misure di sicurezza contemporanea sono disciplinate diversamente, con maggiori garanzie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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