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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 537 c.p. Tratta di donne e di minori commessa all’estero

In vigore dal 1° luglio 1931

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero. (1)

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In sintesi

  • Extraterritorialità della legge penale italiana per delitti di prostituzione
  • Applicabile solo ai cittadini italiani che commettono delitti all'estero
  • Rimanda agli articoli 535 e 536 c.p., anch'essi abrogati
  • Norma priva di effetti pratici contemporanei, poiché i delitti cui rimanda sono abrogati

L'articolo 537 del Codice Penale stabilisce che i delitti di prostituzione commessi da un cittadino italiano all'estero rimangono punibili, garantendo extraterritorialità della legge penale.

Ratio

L'articolo 537 c.p., sempre collocato nel Titolo VII Libro II, introduceva un principio di extraterritorialità della legge penale italiana: i delitti relativi alla prostituzione, commessi da un cittadino italiano in territorio straniero, rimanevano punibili secondo le norme italiane. La ratio sottesa era garantire che il cittadino italiano non potesse sfuggire alle leggi penali italiane semplicemente cambiando territorio. Questo principio rifletteva la necessità di tutelare la moralità pubblica italiana anche al di fuori dei confini nazionali.

Analisi

L'articolo 537 si articola in una sola disposizione: è punibile ogni delitto previsto negli 'articoli precedenti' (535 e 536 c.p., tutti e due abrogati) se commesso da un cittadino italiano in territorio estero. Poiché i delitti cui rimanda sono stati abrogati, l'art. 537 ha perso il proprio ambito di applicazione. Rimane una norma di contenuto vuoto: stabilisce il principio di extraterritorialità, ma non ha delitti contemporanei a cui applicarsi. Inoltre, il CP vigente contiene regole generali di extraterritorialità (art. 7 CP) per delitti che lesionano interessi italiani o cittadini italiani, che sostituiscono funzionalmente la norma speciale dell'art. 537.

Quando si applica

L'articolo 537 non ha applicazione pratica contemporanea. Poiché gli articoli 535 e 536 sono abrogati, non è possibile punire un cittadino italiano per delitti ai sensi dell'art. 537. Tuttavia, se il cittadino italiano commettesse all'estero un delitto di prostituzione forzata, tratta, o sfruttamento sessuale, sarebbe punibile secondo i delitti moderni (art. 601 CP per tratta, art. 600-bis CP per schiavitù, L. 269/1998 per sfruttamento minorile), applicati con le regole generali di extraterritorialità (art. 7 CP, che già copre situazioni di interesse per lo Stato italiano).

Connessioni

L'articolo 537 rimanda agli articoli 535 e 536, entrambi abrogati. Pertanto, la norma è orfana di riferimenti normativi applicabili. Essa si connette agli articoli sulla extraterritorialità della legge penale italiana (art. 7 CP, principi generali applicabili a delitti che lesionano interessi italiani o cittadini italiani). Rimandi storici includono le convenzioni internazionali sulla prostituzione (Convenzione di Parigi, 1910, poi sostituita), e attuali includono il Protocollo di Palermo (2000) sulla tratta di persone, che prevede obblighi di persecuzione extraterritoriale per traffici sessuali internazionali.

Domande frequenti

Se un cittadino italiano commette prostituzione all'estero, può essere punito in Italia?

L'art. 537 non è applicabile perché rimanda a delitti abrogati. Però, se il fatto costituisce sfruttamento, tratta, o riduzione in schiavitù sessuale, il cittadino può essere perseguito in Italia secondo il CP vigente (art. 601 per tratta, art. 600-bis per schiavitù) e la L. 269/1998, con applicazione delle regole generali di extraterritorialità (art. 7 CP).

L'articolo 537 è ancora vigente?

Formalmente sì, non è stato esplicitamente abrogato. Però, è privo di effetti pratici perché rimanda agli articoli 535 e 536, che sono abrogati. È una 'norma vuota' dal punto di vista applicativo. Per fatti contemporanei, si applica la normativa moderna sulla tratta e sfruttamento.

Se una sentenza fascista cita l'art. 537, cosa significa?

Significa che il giudice fascista stava applicando il principio di extraterritorialità della legge penale italiana. La sentenza rimane una fonte storica; però, la norma oggi non è applicabile a nuovi fatti perché rimanda a delitti abrogati. La persecuzione contemporanea si basa su norme moderne di extraterritorialità.

Quale articolo contemporaneo copre la situazione dell'art. 537?

Non esiste un articolo diretto sostitutivo. La persecuzione di delitti sessuali commessi all'estero si basa su: (1) art. 7 CP (regole generali di extraterritorialità), (2) art. 601 CP (tratta), (3) art. 600-bis CP (schiavitù), (4) L. 269/1998 (sfruttamento sessuale). La giurisdizione italiana dipende dal verificarsi di interessi italiani lesionati.

Se l'Italia vuole perseguire un cittadino italiano per prostituzione forzata all'estero, quale base normativa usa?

Art. 601 CP (tratta di persone), art. 600-bis CP (schiavitù sessuale), L. 269/1998 art. 6 (sfruttamento della prostituzione), combinati con art. 7 CP (extraterritorialità). L'art. 537 non è più il fondamento; è stato sostituito da una normativa più specificata e conforme ai diritti umani internazionali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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