Testo dell'articoloVigente
Art. 52-sexies T.U. Espropriazione – Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all’articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall’ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Oggetto e ratio
L'art. 52-sexies completa la disciplina particolare delle infrastrutture lineari energetiche con disposizioni su aspetti specifici dell'asservimento e dell'esecuzione delle opere. La norma si inserisce nel microsistema degli artt. 52-bis e seguenti, adattando alle reti energetiche le regole su accesso ai fondi, esecuzione e gestione della servitù.
Le infrastrutture lineari energetiche
Per infrastrutture lineari energetiche si intendono le reti di trasporto e distribuzione dell'energia, come elettrodotti, metanodotti e altre condotte, che si sviluppano nel territorio attraversando una pluralità di fondi. La loro realizzazione richiede spesso non l'acquisizione della proprietà, ma la costituzione di servitù, e si inserisce in un quadro normativo che coordina la disciplina espropriativa con quella di settore in materia di energia.
L'esecuzione delle opere
La realizzazione di un'infrastruttura lineare richiede l'accesso ai fondi per la posa della rete e per le successive attività di manutenzione. La norma disciplina tali aspetti, consentendo l'esecuzione dei lavori e l'esercizio della servitù nel rispetto delle posizioni dei proprietari.
La servitù e le sue facoltà
La servitù costituita per l'infrastruttura comporta determinate facoltà per il gestore, come il passaggio per la manutenzione e la riparazione, e corrispondenti limitazioni per il proprietario del fondo servente, che deve astenersi da attività incompatibili con la rete. Il contenuto della servitù è definito in funzione delle esigenze dell'opera.
Le limitazioni per il proprietario
Il proprietario del fondo asservito conserva la proprietà e può continuare a utilizzare il bene, ma deve rispettare le limitazioni connesse alla presenza della rete, come i divieti di edificazione o di piantumazione nelle fasce di rispetto. Tali limitazioni sono compensate dall'indennità di asservimento.
Il coordinamento con la disciplina di settore
Le disposizioni si coordinano con la normativa tecnica di settore, che stabilisce le distanze di sicurezza, le fasce di rispetto e le modalità di esercizio delle infrastrutture. La disciplina espropriativa e quella tecnica concorrono a definire il regime del fondo asservito.
Profili pratici e tutela
Per il proprietario è importante conoscere le facoltà del gestore e le limitazioni gravanti sul fondo, perché esse incidono sull'uso del bene e sulla determinazione dell'indennità. Le contestazioni sull'ammontare dell'indennità di asservimento seguono la via dell'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello; i vizi degli atti sono sindacabili davanti al giudice amministrativo.
Casi pratici
Caso 1: Accesso per manutenzione
Il gestore della rete accede periodicamente al fondo di Tizio per la manutenzione della condotta, nell'esercizio della servitù costituita.
Caso 2: Fascia di rispetto
Sul terreno di Caio, nella fascia di rispetto della linea, opera un divieto di edificazione: la limitazione è compensata dall'indennità di asservimento.
Caso 3: Contestazione dell'indennità
Sempronio ritiene insufficiente l'indennità per le limitazioni imposte dalla rete e propone opposizione alla stima.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 52-sexies?
Disposizioni particolari su asservimento ed esecuzione delle infrastrutture energetiche, tra cui l'accesso ai fondi e le facoltà della servitù.
Quali limitazioni gravano sul fondo?
Limitazioni connesse alla presenza della rete, come divieti di edificazione o piantumazione nelle fasce di rispetto, compensate dall'indennità.
Il gestore può accedere al fondo?
Sì, nell'esercizio della servitù, per la posa, la manutenzione e la riparazione della rete.
Come contesto l'indennità di asservimento?
Con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello competente per territorio.