In sintesi
- L'art. 51 detta disposizioni particolari per l'espropriazione per opere militari.
- Le competenze sono attribuite agli organi del Ministero della difesa.
- Sono previste regole speciali per esigenze di difesa e sicurezza.
- Restano ferme le garanzie indennitarie per l'espropriato.
- Deroga organizzativa, non al diritto all'indennizzo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51 T.U. Espropriazione — L’espropriazione per opere militari
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.
2. L’elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari.
Stesso numero, altri codici
- Art. 51 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 51 D.Lgs. 159/2011 — Regime-fiscale e degli oneri economici
- Art. 51 D.Lgs. 209/2005 — (Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri)
- Art. 51 D.Lgs. 42/2004 — Studi d'artista
- Art. 51 CAD — Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e de...
- Art. 51 Codice Civile: Assegno alimentare a favore del coniuge
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Oggetto e ratio
L'art. 51 reca disposizioni particolari per l'espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere militari. La specialità della materia, legata alle esigenze di difesa e sicurezza nazionale, giustifica regole organizzative derogatorie rispetto al procedimento ordinario, ferme restando le garanzie sostanziali a favore dell'espropriato.
La competenza del Ministero della difesa
Per le opere militari le competenze proprie dell'autorità espropriante sono attribuite agli organi del Ministero della difesa, in considerazione della natura dell'opera e degli interessi coinvolti. La specialità riguarda quindi l'individuazione dell'autorità e l'organizzazione del procedimento.
Le esigenze di difesa e sicurezza
Le particolari esigenze di difesa e sicurezza possono giustificare modalità procedurali specifiche, anche in relazione alla riservatezza di talune informazioni sull'opera. Tali esigenze, tuttavia, devono essere contemperate con le garanzie del privato, senza tradursi in una soppressione delle sue tutele essenziali.
La permanenza delle garanzie indennitarie
La specialità del procedimento per opere militari non incide sul diritto dell'espropriato all'indennità: anche in questo caso la proprietà può essere sacrificata solo salvo indennizzo, secondo la garanzia dell'art. 42 della Costituzione. I criteri di determinazione dell'indennità restano quelli propri della natura del bene.
Il rapporto con la disciplina generale
Per quanto non specificamente derogato, si applicano le disposizioni generali del testo unico: la disciplina speciale dell'art. 51 si innesta sul procedimento ordinario, modificandone gli aspetti organizzativi resi necessari dalla natura militare dell'opera.
La tutela giurisdizionale
Anche per le opere militari restano fermi i rimedi giurisdizionali: la legittimità degli atti del procedimento è sindacabile davanti al giudice amministrativo, mentre la quantificazione dell'indennità è devoluta al giudice ordinario. Le esigenze di riservatezza non escludono il diritto di difesa, da esercitare nelle forme compatibili con la tutela del segreto.
Profili pratici e tutela
Per il proprietario interessato da un'espropriazione per opere militari è importante individuare l'organo competente del Ministero della difesa e verificare il rispetto delle garanzie indennitarie e partecipative compatibili con la specialità del settore. I rimedi restano quelli ordinari, davanti al giudice amministrativo per gli atti e alla Corte d'appello per l'indennità.
Casi pratici
Caso 1: Opera di difesa
Per la realizzazione di un'opera militare, le competenze espropriative sul fondo di Tizio sono esercitate dagli organi del Ministero della difesa.
Caso 2: Garanzia dell'indennità
Pur trattandosi di opera militare, a Caio spetta l'indennità di espropriazione secondo i criteri ordinari propri della natura del bene.
Caso 3: Tutela giurisdizionale
Sempronio impugna davanti al giudice amministrativo gli atti del procedimento per opere militari che ritiene illegittimi, nelle forme compatibili con la riservatezza.
Domande frequenti
Chi è competente per l'espropriazione per opere militari?
Gli organi del Ministero della difesa, cui sono attribuite le competenze proprie dell'autorità espropriante.
Cambiano le garanzie per l'espropriato?
No nelle garanzie sostanziali: resta il diritto all'indennità secondo i criteri ordinari; la specialità riguarda l'organizzazione del procedimento.
Le esigenze di sicurezza escludono la tutela?
No: restano i rimedi giurisdizionali, da esercitare nelle forme compatibili con la tutela del segreto.
Si applica comunque il testo unico?
Sì, per quanto non specificamente derogato dalle disposizioni speciali sulle opere militari.
Vedi anche