Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 335 DPR 495/1992 – Rilascio dell’autorizzazione alle autoscuole

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, così come specificato nel presente regolamento.

2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

3. Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.

5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in: a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'autoscuola.

12. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.

13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.

15. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti. 16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché per ogni incombenza connessa all'attività.

In sintesi

  • L'autorizzazione all'esercizio di autoscuola è rilasciata previa verifica dei requisiti dell'art. 123 del Codice della Strada, con procedure differenziate per persone fisiche, giuridiche e società non personificate.
  • In caso di impedimento del titolare, è consentita la nomina di un sostituto con gli stessi requisiti, per un massimo di sei mesi, previa autorizzazione dell'ente competente.
  • Il trasferimento dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'avente causa, con contestuale revoca di quella precedente.
  • Le autoscuole si distinguono in due tipologie: «complete» (categorie A, B, C, D, E e CAP) e «minori» (solo categorie A e B).
  • I veicoli per le esercitazioni devono essere di proprietà dell'autoscuola, salvo quelli per patenti speciali (ammessi anche di terzi).
  • Le autoscuole sono tenute a svolgere corsi di aggiornamento per i conducenti sulle evoluzioni normative, secondo le disposizioni ministeriali.
Indice dei contenuti

L'autorizzazione all'autoscuola: inquadramento normativo

L'art. 335 del DPR 495/1992 disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di autoscuola, in attuazione dell'art. 123 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Si tratta di un'attività soggetta ad autorizzazione amministrativa - non di libera professione - perché concerne la formazione dei futuri conducenti di veicoli a motore, con evidenti riflessi sulla sicurezza stradale.

L'art. 123 del Codice definisce i requisiti soggettivi (onorabilità, capacità professionale, stabilità finanziaria) e oggettivi (locali, attrezzature, veicoli) che il richiedente deve possedere. L'art. 335 del regolamento ne specifica le modalità procedurali: chi presenta la domanda, a chi è richiesto il requisito, come si gestisce la variazione dei soggetti titolari, e così via.

Persone fisiche, giuridiche e società: i requisiti soggettivi differenziati

La norma regola con precisione i diversi assetti soggettivi del richiedente:

Quando l'autorizzazione è richiesta da una persona fisica, tutti i requisiti devono essere posseduti direttamente dal richiedente. Quando è richiesta da una persona giuridica (società di capitali, fondazione, ente), i requisiti - ad eccezione della capacità finanziaria, che spetta alla persona giuridica - sono richiesti al legale rappresentante o alla persona da questi delegata. La delega deve risultare da un atto pubblico anteriore alla presentazione della domanda.

Per le società senza personalità giuridica (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), i requisiti devono essere posseduti dal socio amministratore o, se vi sono più soci amministratori, da ciascuno di essi. Questa disciplina più rigorosa riflette la responsabilità solidale e illimitata propria di questo tipo di società.

La sostituzione temporanea del titolare

Il comma 4 prevede una soluzione pratica per un'eventualità frequente nella gestione delle piccole imprese: l'impedimento temporaneo del titolare (malattia, intervento chirurgico, obbligo di leva, ecc.). In tale caso, previa autorizzazione dell'ente competente, è ammessa la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti del soggetto impedito, per una durata massima di sei mesi. Superato questo termine, se l'impedimento persiste, occorrerà avviare la procedura di trasferimento o, in mancanza di un avente causa, procedere alla rinuncia dell'autorizzazione.

Trasferimento e variazioni societarie: come cambia l'autorizzazione

I commi 5, 6, 7 e 8 disciplinano le ipotesi in cui cambia il soggetto intestatario dell'autorizzazione o la sua struttura:

Il trasferimento dell'azienda (a titolo universale, come in caso di successione, o a titolo particolare, come compravendita) impone all'avente causa di richiedere una nuova autorizzazione, che viene rilasciata contestualmente alla revoca di quella precedente, previa verifica dei requisiti del nuovo titolare. Non è possibile «cedere» l'autorizzazione come se fosse un bene patrimoniale autonomo: essa è strettamente legata alla persona del titolare o ai suoi delegati.

In caso di variazione della composizione societaria (ingresso, recesso o esclusione di soci), l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione deve essere informata mediante copia autentica del verbale relativo. Se le modifiche non sono tali da richiedere una nuova autorizzazione, l'ente ne prende atto dopo aver verificato i requisiti dei nuovi soggetti. Per le società semplici, il recesso o l'esclusione di soci comporta sempre il rilascio di una nuova autorizzazione. La trasformazione societaria (da ditta individuale a società, o tra forme societarie) richiede anch'essa una nuova autorizzazione, con contestuale revoca della precedente.

Se cambia solo la denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale, è sufficiente il semplice aggiornamento dell'intestazione, senza necessità di una nuova autorizzazione.

Le due tipologie di autoscuola e i veicoli per le esercitazioni

Il comma 10 distingue due categorie di autoscuole autorizzate:

Autoscuole «complete»: abilitate a preparare candidati per le patenti di tutte le categorie (A, B, C, D, E, patenti speciali A/B/C/D) e per il Certificato di Abilitazione Professionale (CAP).
Autoscuole «minori»: abilitate solo per le categorie A e B (e le corrispondenti patenti speciali).

I veicoli per le esercitazioni devono essere di proprietà dell'autoscuola (comma 11). Fanno eccezione i veicoli multiadattati per le patenti speciali, che possono essere di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso (comma 13). Se più autoscuole si consorziano in un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'art. 123, comma 7, del Codice, la dotazione complessiva di veicoli del consorzio può essere ridotta in proporzione.

I corsi di aggiornamento: un obbligo permanente

Il comma 15 impone alle autoscuole di effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa stradale, secondo le disposizioni ministeriali. Questo obbligo riguarda sia i conducenti che frequentano l'autoscuola per la prima volta, sia - in base alle disposizioni di volta in volta emanate - i conducenti già patentati che necessitano di aggiornamenti (si pensi ai corsi post-infrazione per la riacquisizione dei punti patente). I veicoli classificati «ad uso autoscuola» possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami e per ogni altra incombenza connessa all'attività.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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