Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 331 DPR 495/1992 – Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV – Parte II.

2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento. 59 (Art. 119 cod. str.)

In sintesi

  • L'attestazione di idoneità psicofisica per il rilascio della patente è comunicata in via telematica dal medico o dalla commissione medica locale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale previo parere del Garante della privacy.
  • Il documento deve essere conforme al modello informatizzato allegato al regolamento (Allegato IV.4, Titolo IV, Parte II).
  • Se il medico ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità, o impone prescrizioni o adattamenti, o riduce la durata di validità della patente, rilascia un'attestazione motivata all'interessato.
  • Avverso l'attestazione negativa o limitativa è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.
Indice dei contenuti

Il contesto normativo: l'art. 119 del Codice della Strada

L'art. 331 del DPR 495/1992 attua l'art. 119 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e il mantenimento della patente di guida. Il Codice stabilisce i principi generali - necessità di idoneità psicofisica, obbligo di visita medica per il rinnovo, possibilità di prescrivere adattamenti al veicolo - e demanda al regolamento la definizione delle procedure operative.

La verifica dell'idoneità psicofisica è un pilastro della sicurezza stradale: un conducente con capacità visive, uditive o cognitive compromesse rappresenta un rischio non solo per sé ma per tutti gli utenti della strada. Il sistema si articola su due livelli: il medico certificatore «ordinario» (medico monocratico) per le situazioni standard, e la commissione medica locale per i casi complessi, le patenti speciali e le situazioni di dubbio.

La trasmissione telematica dell'attestazione

Il comma 1 stabilisce che l'attestazione del possesso dei requisiti psicofisici è comunicata per via telematica dal medico accertatore o dalla commissione medica locale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dematerializzazione del procedimento - introdotta con le successive modifiche al regolamento - ha eliminato la necessità di consegnare fisicamente un certificato cartaceo; il dato sanitario transita direttamente nei sistemi informativi ministeriali.

Le modalità di trasmissione sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali. Il coinvolgimento dell'Autorità garante è necessario perché si tratta di dati sanitari - dati particolari ai sensi del GDPR - la cui trasmissione a una banca dati ministeriale richiede adeguate garanzie di sicurezza e limitazione dell'accesso.

L'attestazione deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4 al Titolo IV, Parte II, del regolamento. Il modello standardizzato garantisce che le informazioni essenziali (identità dell'esaminato, esito della visita, eventuali prescrizioni, durata di validità attestata) siano sempre presenti e strutturate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Le situazioni di inidoneità, prescrizione o riduzione di validità

Il comma 2 disciplina le ipotesi in cui l'esito della visita medica non è pienamente favorevole. Il medico accertatore può trovarsi di fronte a tre scenari distinti:

  1. Inidoneità totale o parziale: il soggetto non possiede i requisiti necessari per il rilascio o la conferma di validità della patente, o di alcune categorie di essa. Ad esempio, un candidato con grave ipoacusia non può ottenere la patente per autoveicoli pesanti.
  2. Prescrizioni o adattamenti: il soggetto è idoneo a guidare ma solo con specifiche condizioni (obbligo di occhiali, ausili acustici, adattamenti del veicolo per persone con disabilità motoria, limitazioni di orario notturno, divieto di guida in autostrada per anziani con riflessi ridotti, ecc.).
  3. Riduzione della durata di validità: l'idoneità è confermata ma per un periodo inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126 del Codice (es. validità biennale invece di decennale per un soggetto con una patologia in follow-up).

In tutte queste ipotesi il medico rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata. La motivazione non è un adempimento burocratico formale: consente all'interessato di comprendere le ragioni della decisione e di valutare se e come impugnarla.

Il diritto di ricorso avverso l'attestazione limitativa

Il comma 2 chiude con un'indicazione importante: avverso l'attestazione negativa o limitativa è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento. Il rimando ai «modi consentiti dall'ordinamento» è una clausola aperta che non vincola l'interessato a un unico percorso di tutela.

In pratica le opzioni disponibili sono:

  • Ricorso gerarchico: alla commissione medica locale, se la prima visita era stata effettuata da un medico monocratico;
  • Ricorso al prefetto: avverso i provvedimenti della commissione medica locale, ai sensi delle norme generali sul procedimento amministrativo;
  • Ricorso al TAR: avverso i provvedimenti ministeriali conseguenti all'attestazione, per motivi di legittimità;
  • Consulenza tecnica di parte: l'interessato può farsi visitare da uno specialista di propria fiducia per produrre documentazione medica integrativa a supporto del ricorso.

Un aspetto delicato riguarda le prescrizioni di adattamento del veicolo: se il medico prescrive adattamenti specifici (hand controls, pedali modificati, ecc.), la patente viene rilasciata con la relativa codifica. Il conducente è obbligato a guidare esclusivamente veicoli dotati degli adattamenti prescritti: la violazione di questa prescrizione integra la circolazione con patente non valida per il tipo di veicolo usato, con le conseguenti sanzioni previste dal Codice della Strada.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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