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Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il livello sonoro all'orecchio del conducente dei trattori agricoli a ruote è determinato secondo le prescrizioni dell'allegato 8 del DPR n. 212/1981 e successivi aggiornamenti.
  • Per tutte le macchine agricole semoventi a ruote il livello sonoro complessivo è determinato secondo le prescrizioni dell'allegato IX del DPR n. 76/1980.
  • Nei casi non coperti dai decreti sopra citati, e per le macchine agricole già in circolazione, il Ministero dei trasporti fissa le prescrizioni sui livelli sonori emessi sulla base dei limiti stabiliti con decreto ministeriale congiunto ambiente/trasporti/sanità.
  • I dispositivi di aspirazione e di scarico sono identificati mediante punzonatura apposta dalla casa costruttrice.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 280 DPR 495/1992 — Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

2. La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. 3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità.

4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.

Commento

Il quadro normativo: macchine agricole e disciplina del rumore

L'art. 280 del DPR 495/1992 affronta un tema di sicurezza occupazionale e ambientale specifico per il settore agricolo: i livelli sonori delle macchine agricole semoventi. La norma si inserisce nel quadro delle prescrizioni tecniche sui veicoli a motore, applicando ai mezzi agricoli la stessa logica degli articoli precedenti del regolamento, che fissano valori limite e procedure di misurazione per i veicoli stradali ordinari.

I trattori agricoli e le macchine semoventi (mietitrebbie, raccoglitrici, trincia-caricatrici, ecc.) sono fonti significative di rumore che può provocare danni all'udito degli operatori agricoli esposti per molte ore consecutive. Il controllo del rumore avviene sia in fase di omologazione/approvazione del mezzo, sia durante la vita operativa del veicolo.

La misurazione del livello sonoro all'orecchio del conducente

Il comma 1 si concentra specificamente sul rumore percepito dal conducente durante la guida del trattore agricolo a ruote. La misurazione al posto guida è fondamentale per la tutela della salute del lavoratore: un livello sonoro elevato nell'abitacolo o in prossimità delle orecchie dell'operatore espone al rischio di ipoacusia professionale dopo anni di utilizzo.

La procedura di misurazione e i relativi limiti ammissibili sono stabiliti dall'allegato 8 del DPR 10 febbraio 1981, n. 212 (recepimento della direttiva europea in materia di trattori agricoli). Questo decreto definisce le modalità tecniche di rilevazione del rumore in condizioni standardizzate (velocità di prova, tipo di terreno, configurazione del mezzo) per garantire la comparabilità dei risultati tra costruttori diversi.

Macchine agricole semoventi in generale: il DPR n. 76/1980

Il comma 2 estende la disciplina a tutte le macchine agricole semoventi a ruote, non solo ai trattori. Rientrano in questa categoria le mietitrebbie, le raccoglitrici, le trincia-caricatrici e altri mezzi di lavoro agricolo dotati di propulsione autonoma. Per queste macchine si applicano le prescrizioni dell'allegato IX del DPR 11 gennaio 1980, n. 76, che recepisce la normativa europea applicabile alla categoria.

La distinzione tra i due regimi (DPR 212/1981 per i trattori, DPR 76/1980 per le altre semoventi) riflette le diverse caratteristiche costruttive e di utilizzo: un trattore ha una postazione di guida permanente e un ciclo di lavoro tipicamente continuo, mentre una mietitrebbia ha caratteristiche di rumorosità diverse per configurazione e modalità operativa.

Il regime residuale: macchine in circolazione e casi non coperti

Il comma 3 introduce una clausola residuale di grande rilevanza pratica. Nei casi non riconducibili alle discipline dei DPR 212/1981 e 76/1980 — e specificamente per le macchine agricole già in circolazione — il Ministero dei trasporti fissa le prescrizioni sui livelli sonori emessi sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 59/1987, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.

Il riferimento alle macchine «in circolazione» è importante: i veicoli già immatricolati e in uso non sono necessariamente soggetti agli stessi limiti dei modelli di nuova produzione. L'adeguamento retroattivo delle macchine esistenti a standard più severi richiederebbe costose modifiche tecniche; la norma consente perciò un sistema di limiti differenziati per il parco circolante.

La punzonatura dei dispositivi di aspirazione e scarico

Il comma 4 impone che i dispositivi di aspirazione e di scarico delle macchine agricole siano identificati mediante una specifica punzonatura apposta dalla casa costruttrice direttamente sugli stessi componenti. La punzonatura è una marcatura permanente, impressa a pressione sul metallo, che consente di verificare in qualsiasi momento se i componenti montati sul veicolo siano quelli originali approvati in fase di omologazione o se siano stati sostituiti con parti non conformi.

Questo meccanismo di tracciabilità ha una duplice funzione: garantire che il veicolo mantenga nel tempo le caratteristiche sonore approvate, e permettere ai verificatori tecnici (Motorizzazione civile, personale delle revisioni) di controllare l'integrità dei sistemi di silenziamento senza necessità di smontare il mezzo. La sostituzione con componenti non punzonati o di marchio diverso da quello approvato costituisce una modifica non autorizzata che può comportare l'irregolarità del mezzo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

I trattori agricoli devono rispettare limiti di rumore diversi dalle altre macchine semoventi?

Sì. Per i trattori agricoli a ruote si applica l'allegato 8 del DPR n. 212/1981, che disciplina specificamente il livello sonoro all'orecchio del conducente. Per le altre macchine semoventi agricole a ruote si applica l'allegato IX del DPR n. 76/1980. Le procedure di misurazione e i valori limite possono differire tra i due regimi.

Un mezzo agricolo già in circolazione deve rispettare gli stessi limiti di rumore di uno nuovo?

Non necessariamente. Il comma 3 prevede che per le macchine già in circolazione il Ministero dei trasporti stabilisca prescrizioni specifiche. In genere i limiti per il parco circolante sono meno restrittivi di quelli imposti ai nuovi modelli in fase di omologazione, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dei mezzi esistenti.

Perché la punzonatura dei dispositivi di scarico è obbligatoria?

La punzonatura consente di verificare che i componenti montati sul veicolo siano quelli originali approvati in fase di omologazione. Garantisce la tracciabilità e la conformità delle parti che influenzano il livello sonoro emesso. La sostituzione con componenti non punzonati costituisce una modifica non autorizzata che può rendere il mezzo non conforme.

Chi può misurare il livello sonoro di una macchina agricola?

Le misurazioni per l'omologazione sono effettuate in laboratori accreditati secondo le procedure dei decreti di riferimento. Per i controlli sul parco circolante possono intervenire i centri di revisione autorizzati e il personale della Motorizzazione civile. Il costruttore è tenuto a certificare i valori nel documento di omologazione.

Cosa rischia un'azienda agricola che usa macchine con livelli sonori non conformi?

Sul piano della circolazione stradale, il veicolo non conforme può essere soggetto a divieto di circolazione e sanzioni amministrative. Sul piano della sicurezza sul lavoro, l'uso di mezzi con livelli sonori eccessivi espone il datore di lavoro a responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), che impone la valutazione del rischio rumore e l'adozione di misure protettive per i lavoratori esposti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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