In sintesi
- L'articolo 21 è una norma transitoria che riguarda l'affiliazione, un istituto oggi non più previsto, abolito con la legge n. 184 del 1983.
- La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero affiliato da un cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983.
- Occorre che lo straniero risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
- La concessione avviene «ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9», cioè secondo la procedura della naturalizzazione, con decreto del Presidente della Repubblica.
- È quindi un acquisto a domanda e discrezionale, riservato a situazioni storiche sorte prima del 1983.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l’affiliazione.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Una norma di raccordo con un istituto abolito
L'articolo 21 ha natura transitoria e si occupa di una figura giuridica oggi scomparsa: l'affiliazione. Si trattava di un istituto che consentiva di accogliere un minore nella propria famiglia con effetti più limitati rispetto all'adozione vera e propria. L'affiliazione è stata abrogata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e affidamento dei minori. La disposizione in esame serve a regolare gli effetti, sul piano della cittadinanza, di affiliazioni avvenute prima di quella riforma. È quindi una norma di chiusura, destinata a un numero circoscritto di situazioni sorte in un contesto normativo ormai superato.
Il presupposto: l'affiliazione anteriore al 1983
Il primo requisito è temporale e qualitativo insieme: lo straniero deve essere stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge n. 184 del 1983. La norma si rivolge esclusivamente a chi ha vissuto un rapporto di affiliazione con un italiano nel vigore della vecchia disciplina. Non è quindi uno strumento aperto a tutti, ma una via riservata a chi possa documentare quel legame storico. Trattandosi di situazioni risalenti, assume rilievo la corretta ricostruzione documentale del rapporto di affiliazione e della cittadinanza italiana dell'affiliante.
Il requisito di residenza: almeno sette anni
Accanto al presupposto storico, l'articolo 21 richiede un radicamento sul territorio: lo straniero deve risiedere legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione. È un periodo significativo, che testimonia un legame stabile e duraturo con l'Italia. Il riferimento è alla residenza «legale», cioè regolare e documentata, e il computo decorre dal momento dell'affiliazione. La durata richiesta conferma la logica della norma, che subordina la concessione non solo al legame familiare di un tempo, ma anche a una presenza effettiva e prolungata nel Paese.
Il rinvio all'articolo 9: procedura e discrezionalità
Il dato tecnico più importante è il rinvio espresso all'articolo 9: la cittadinanza «può essere concessa» allo straniero affiliato «ai sensi e con le modalità» di tale articolo. Significa che si applicano le regole della naturalizzazione. La concessione avviene quindi con decreto del Presidente della Repubblica e ha carattere discrezionale: l'amministrazione valuta la posizione del richiedente e non è vincolata a concedere automaticamente la cittadinanza in presenza dei requisiti. L'affiliazione anteriore al 1983 e i sette anni di residenza sono presupposti necessari, ma la decisione finale resta inquadrata nella cornice discrezionale propria dell'articolo 9.
Un acquisto a domanda, non automatico
Da quanto precede discende un punto da chiarire per evitare equivoci: l'articolo 21 non prevede alcun acquisto automatico della cittadinanza. La cittadinanza «può essere concessa», a domanda, all'esito del procedimento richiamato. L'affiliato straniero deve quindi attivarsi presentando istanza e dimostrando il possesso dei requisiti, senza poter contare su un effetto automatico derivante dal solo rapporto di affiliazione. La distinzione rispetto allo ius sanguinis dell'articolo 1, che opera automaticamente alla nascita, è netta: qui siamo nel campo della concessione discrezionale, tipica della naturalizzazione.
Il requisito linguistico e gli oneri procedurali
Poiché la concessione segue le modalità dell'articolo 9, occorre considerare anche le previsioni che la riforma 2025 ha innestato su quella disciplina. In particolare, per le concessioni ex articolo 9 è oggi richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. Si applicano inoltre le regole procedurali comuni, tra cui l'obbligo di allegare la certificazione dei requisiti e il versamento del contributo previsto per le domande di cittadinanza. Chi intenda avvalersi dell'articolo 21 deve dunque misurarsi con l'intero impianto procedurale della naturalizzazione.
Rilievo pratico e residuale della norma
Nella pratica l'articolo 21 ha un'applicazione residuale, legata com'è a un istituto abolito da decenni. Resta tuttavia diritto vigente e può ancora riguardare persone che furono affiliate prima del 1983 e che soddisfano il requisito di residenza. Per loro la norma offre una via specifica verso la cittadinanza, alternativa ai percorsi ordinari. Va infine ricordato che l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza: chi ottenga la concessione ai sensi dell'articolo 21 non è tenuto, sul versante interno, a rinunciare alla propria cittadinanza di origine, salvo diverse previsioni dello Stato straniero di provenienza.
Casi pratici
Caso 1: Affiliato prima del 1983 con lunga residenza
Tizio, cittadino straniero, fu affiliato da un cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 e da allora risiede legalmente in Italia da oltre sette anni. In base all'articolo 21 può chiedere la concessione della cittadinanza secondo le modalità dell'articolo 9, presentando domanda all'autorità competente.
Caso 2: Residenza insufficiente
Caio fu affiliato da un cittadino italiano prima del 1983, ma risiede legalmente in Italia solo da quattro anni dopo l'affiliazione. Poiché l'articolo 21 richiede almeno sette anni di residenza legale dopo l'affiliazione, il requisito non è ancora maturato e la concessione non può essere richiesta su questa base.
Caso 3: Concessione discrezionale
Sempronio, affiliato anteriormente al 1983 e residente da oltre sette anni, presenta domanda ai sensi dell'articolo 21. Poiché la concessione segue le modalità dell'articolo 9, avviene con decreto del Presidente della Repubblica ed è un atto discrezionale: i requisiti sono necessari, ma la decisione finale resta rimessa alla valutazione dell'amministrazione.
Domande frequenti
Che cos'è l'affiliazione richiamata dall'articolo 21?
L'affiliazione era un istituto che consentiva di accogliere un minore nella propria famiglia con effetti più limitati dell'adozione. È stata abolita dalla legge n. 184 del 1983. L'articolo 21 regola gli effetti, sul piano della cittadinanza, delle affiliazioni avvenute prima di quella riforma.
Quali requisiti servono per la cittadinanza ai sensi dell'articolo 21?
Occorre essere stati affiliati da un cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 e risiedere legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione. La concessione avviene poi secondo le modalità dell'articolo 9.
La cittadinanza è concessa automaticamente?
No. L'articolo 21 prevede un acquisto a domanda. Poiché la concessione segue le modalità dell'articolo 9, avviene con decreto del Presidente della Repubblica ed è un atto discrezionale: i requisiti sono necessari ma non sufficienti a determinare automaticamente la concessione.
L'articolo 21 si applica ancora oggi?
Sì, ma in modo residuale. Essendo legato a un istituto abolito nel 1983, riguarda un numero circoscritto di persone affiliate prima di quella data che soddisfino il requisito di residenza. Resta comunque diritto vigente, da applicare secondo le modalità dell'articolo 9.
Devo conoscere l'italiano per ottenere la cittadinanza con l'articolo 21?
Sì. Poiché la concessione segue le modalità dell'articolo 9, si applica anche il requisito linguistico introdotto dalla riforma 2025, che richiede la conoscenza dell'italiano almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento.
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