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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Vedi anche
→art. 2-octies CODICE→art. 2-novies CODICE→art. 3 CODICE→art. 4 CODICE→art. 51 CODICE→art. 113 CODICE→Reg. UE 2016/679 (GDPR) - Disciplina europea sulla protezione dei dati→Cost. art. 14 - Inviolabilità del domicilio→Art. 2-undecies D.Lgs. 196/2003 – Limitazioni ai diritti dell’interessato→Art. 2-duodecies D.Lgs. 196/2003 – Trasferimenti di dati oggetto di trattamento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali→Art. 2-septies D.Lgs. 196/2003 – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute→Art. 2-sexies D.Lgs. 196/2003 – Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2-decies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come ridisegnato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento UE 2016/679) enuncia una regola tanto sintetica quanto pregnante: i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento non possono essere utilizzati. Si tratta di una clausola di chiusura del sistema, che attribuisce all'illiceita' del trattamento una conseguenza che incide direttamente sulla utilizzabilita' del dato, e non soltanto sull'apparato sanzionatorio amministrativo o penale.
La logica dell'inutilizzabilita' come sanzione sostanziale
La norma costruisce l'inutilizzabilita' come effetto tipico dell'illecito trattamento. In linea generale, mentre le sanzioni pecuniarie colpiscono il titolare sul piano economico e le fattispecie penali presidiano le condotte più gravi, l'inutilizzabilita' agisce sul dato stesso, privandolo di efficacia. Si vuole evitare che chi tratti i dati al di fuori delle regole possa comunque trarne vantaggio impiegandoli, così neutralizzando in radice l'utilita' del comportamento illecito. La regola riflette un principio di effettivita': la tutela dell'interessato non si esaurisce nel risarcimento o nella sanzione, ma raggiunge il momento dell'impiego concreto dell'informazione.
Ambito applicativo e nozione di violazione
Il presupposto e' la violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. ciò significa che l'inutilizzabilita' presuppone l'accertamento di un trattamento contrario alle norme: difetto di base giuridica, assenza di consenso ove richiesto, raccolta per finalita' non compatibili, trattamento eccedente o non pertinente, inosservanza dei principi di liceita', correttezza e trasparenza fissati dal Regolamento. La disposizione non richiede un elenco tassativo di violazioni, ma rinvia in via dinamica all'intero corpo normativo, nazionale ed europeo, che governa il trattamento.
Il raccordo con il GDPR e il Codice riformato
Dopo l'adeguamento al Regolamento UE 2016/679, il Codice privacy ha conservato istituti di matrice nazionale che integrano la disciplina europea senza confliggervi. L'inutilizzabilita' appartiene a questa categoria: il GDPR non la prevede espressamente come tale, ma la regola si inserisce coerentemente nel principio di responsabilizzazione del titolare e nel sistema dei principi applicabili al trattamento. La norma va dunque letta in combinato con gli articoli del Regolamento che fissano le condizioni di liceita' e con le disposizioni del Codice che ne completano l'attuazione interna.
Rapporti con le regole processuali sull'utilizzabilita' della prova
Un profilo delicato riguarda l'interferenza tra l'inutilizzabilita' del dato e le regole probatorie dei diversi processi. La disposizione fa salve le diverse regole che le norme processuali dettano in tema di utilizzabilita' delle prove. Ne deriva che il giudice, nel valutare l'ingresso di un'informazione raccolta in violazione della disciplina sui dati, deve coordinare il principio enunciato dall'art. 2-decies con i criteri propri del processo civile, penale o tributario. La regola sostanziale, in altri termini, non si sovrappone meccanicamente al regime probatorio, ma vi dialoga, lasciando spazio alle valutazioni tipiche di ciascuna giurisdizione.
Profili pratici per titolari e interessati
Dal punto di vista operativo, la disposizione costituisce un potente incentivo alla conformita': un trattamento illecito può rendere il dato inservibile per le finalita' perseguite, vanificando investimenti e attività. Per l'interessato, la regola rappresenta una garanzia ulteriore, perché impedisce che informazioni raccolte irregolarmente producano effetti pregiudizievoli. In sede di contenzioso o di reclamo all'Autorita' di controllo, l'inutilizzabilita' può essere fatta valere come argomento a sostegno della pretesa, sempre nel rispetto delle regole procedurali applicabili.
Criticita' interpretative
La concisione del testo apre margini di incertezza. Resta affidata all'interprete la perimetrazione esatta delle violazioni che attivano l'inutilizzabilita', il grado di gravita' richiesto e l'estensione dell'effetto, se cioe' esso colpisca ogni impiego del dato o solo quelli connessi alla violazione. Anche il rapporto con la regolarizzazione di eventuali vizi e con i meccanismi di rimedio del trattamento richiede un'attenta valutazione caso per caso. In assenza di una casistica consolidata, l'applicazione prudente suggerisce di leggere la norma in chiave di proporzionalita', evitando automatismi e ancorando l'inutilizzabilita' all'effettiva incidenza della violazione.
Massime di Cassazione
Cass. Corte Cost., sent. n. 271/2005
Perché è importante: Riservatezza come diritto inviolabile
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Disciplina generale
Hub del Garante per la protezione dei dati personali: disciplina del D.Lgs. 196/2003 coordinato con il GDPR.
Casi pratici
Caso 1: dati raccolti senza base giuridica
Tizio, titolare del trattamento, acquisisce un elenco di contatti commerciali senza una valida base giuridica e senza informare gli interessati. Quando intende utilizzarli per una campagna promozionale, la circostanza che il trattamento sia avvenuto in violazione della disciplina rende quei dati non utilizzabili: l'impiego illecito non può produrre l'effetto perseguito, a prescindere dalle ulteriori conseguenze sanzionatorie.
Caso 2: dato irregolare e contenzioso
Caio si vede opporre, in una controversia, un'informazione che lo riguarda raccolta in modo non conforme alle regole sul trattamento. Egli può eccepire l'inutilizzabilita' di quel dato, invocando il principio della norma. Il giudice valutera' la questione coordinando il principio sostanziale con le regole processuali applicabili in tema di utilizzabilita' delle prove.
Domande frequenti
Cosa significa che i dati trattati in violazione non possono essere utilizzati?
Significa che il dato raccolto o trattato contro le regole sulla protezione dei dati personali perde efficacia e non puo' essere impiegato. E' una conseguenza che colpisce direttamente l'informazione, oltre alle eventuali sanzioni.
L'inutilizzabilita' e' una sanzione amministrativa?
No. E' una conseguenza sostanziale distinta dalle sanzioni pecuniarie e penali. Agisce sul dato rendendolo inservibile, mentre le sanzioni colpiscono il titolare sul piano economico o penale.
La norma si applica anche dopo il GDPR?
Si'. La disposizione integra il Regolamento UE 2016/679 e va letta insieme ad esso e al Codice privacy riformato dal D.Lgs. 101/2018, senza confliggere con la disciplina europea.
L'inutilizzabilita' vale automaticamente anche nel processo?
Non in modo automatico. La norma fa salve le regole processuali sull'utilizzabilita' delle prove: il giudice coordina il principio con i criteri propri del processo civile, penale o tributario.
Chi puo' far valere l'inutilizzabilita' del dato?
Tipicamente l'interessato, in sede di reclamo all'Autorita' di controllo o di contenzioso, puo' invocarla per contrastare l'impiego di dati raccolti in violazione della disciplina, nel rispetto delle regole procedurali.