Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 19-quater D.Lgs. 502/1992 – Organismi e commissioni

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In sintesi

L'articolo 19-quater del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che gli organismi e le commissioni previsti nel decreto si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. La norma ha carattere trasversale: si applica a tutti gli organismi collegiali previsti dal D.Lgs. 502/1992, tra cui la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità (art. 19-bis), la Commissione per la formazione del personale sanitario (art. 16-ter) e gli altri organi consultivi e di controllo. La disposizione attua il principio di contenimento della spesa pubblica, evitando la proliferazione di strutture amministrative autonome per ciascun organo collegiale e sfruttando invece le risorse già disponibili presso le amministrazioni ospitanti.
Indice dei contenuti

Il principio di invarianza finanziaria applicato agli organi collegiali

L'articolo 19-quater enuncia un principio diffuso nella legislazione italiana di contenimento della spesa pubblica: i nuovi organismi istituiti dalla legge non devono generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ma operare avvalendosi di risorse umane e strumentali già disponibili presso le amministrazioni che li «ospitano». Il D.Lgs. 502/1992 istituisce numerosi organi collegiali - commissioni, comitati, consigli tecnici - cui affida compiti di indirizzo, consulenza, verifica e coordinamento nel sistema sanitario. Senza la clausola di invarianza finanziaria, ciascuno di questi organismi potrebbe richiedere proprie strutture di segreteria, propri uffici e proprio personale, con conseguente lievitazione dei costi amministrativi. Il comma 1 taglia a monte questa possibilità.

Il meccanismo operativo: personale e strutture dell'amministrazione ospitante

La norma prevede che ciascun organismo utilizzi il personale e le strutture dell'amministrazione «presso cui opera». Il collegamento al luogo fisico-istituzionale di collocazione è la chiave di volta del meccanismo: ad esempio, la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità, istituita «presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali» (art. 19-bis), utilizzerà il personale e gli uffici dell'Agenzia per le attività di segreteria, documentazione e supporto tecnico. L'amministrazione ospitante assorbe i costi funzionali nell'ambito delle proprie risorse ordinarie, senza che il bilancio dello Stato o del SSN subisca incrementi di spesa diretti imputabili ai singoli organismi.

Ambito soggettivo: tutti gli organismi e le commissioni del decreto

La norma si riferisce a tutti gli organismi e le commissioni «previsti nel presente decreto», con una formulazione onnicomprensiva che non lascia spazio a eccezioni. Gli organi coinvolti includono, tra gli altri: la Commissione per la formazione del personale sanitario e per l'accreditamento dei relativi programmi ex art. 16-ter; la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità ex art. 19-bis; il collegio di direzione ex art. 17 (anche se quest'ultimo ha già una disciplina specifica sulla gratuità). La previsione ha carattere residuale rispetto a specifiche disposizioni che regolano singoli organismi: se un articolo del decreto prevede espressamente che un organismo abbia proprie risorse, quella disciplina speciale prevale sulla clausola generale dell'articolo 19-quater.

Il raccordo con le norme generali sul contenimento della spesa pubblica

La disposizione si inserisce in un contesto normativo più ampio di razionalizzazione della spesa pubblica. La legislazione degli anni Novanta e Duemila ha progressivamente imposto a tutti gli organi collegiali istituiti per legge la regola dell'invarianza di oneri, recepita sistematicamente dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e dalle successive leggi finanziarie. L'articolo 19-quater anticipa questa tendenza con riferimento specifico al settore sanitario, dimostrando la sensibilità del legislatore delegato verso i profili di finanza pubblica nella costruzione del nuovo SSN aziendalizzato. La norma è anche espressione del principio di economicità dell'azione amministrativa sancito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Implicazioni pratiche per l'organizzazione degli organi

In concreto, la regola dell'articolo 19-quater implica che i presidenti e i componenti degli organismi debbano coordinarsi con la struttura burocratica dell'amministrazione ospitante per la logistica delle riunioni, la raccolta della documentazione, l'invio delle comunicazioni e la tenuta dei verbali. L'amministrazione ospitante, a sua volta, deve garantire un supporto adeguato senza che questo si traduca in distrazione significativa di risorse dalle proprie funzioni istituzionali. Nella prassi, le segreterie degli organi collegiali sono affidate a funzionari già in servizio presso l'amministrazione ospitante, con un incarico aggiuntivo che rientra nel loro ordinario profilo professionale. La qualità del supporto dipende quindi dalle risorse effettivamente disponibili presso l'amministrazione di riferimento.

La gratuità degli incarichi e la distinzione con il divieto di compensi

La norma si occupa dei costi di funzionamento strutturale degli organismi (personale di supporto, sedi, attrezzature), non dei compensi ai componenti. La questione dei compensi è disciplinata separatamente: per il collegio di direzione, l'articolo 17 prevede espressamente la gratuità assoluta; per altri organismi, le regole generali sui gettoni di presenza e i compensi degli organi collegiali pubblici si applicano, con i limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di contenimento dei costi degli organi collegiali. L'articolo 19-quater non incide quindi sulla questione dei compensi ai membri, ma si limita a garantire che le strutture di supporto siano fornite a costo zero dall'amministrazione ospitante.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Gli organismi istituiti dal D.Lgs. 502/1992 hanno proprie strutture e personale?

No: ai sensi dell'articolo 19-quater, si avvalgono delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La regola dell'invarianza finanziaria si applica a tutti gli organismi del decreto?

Sì, a tutti gli organismi e le commissioni previsti nel D.Lgs. 502/1992, salva l'eventuale disciplina speciale di singoli articoli.

La norma riguarda anche i compensi dei componenti degli organismi?

No: l'articolo 19-quater disciplina i costi di funzionamento strutturale (personale di supporto, sedi). I compensi ai componenti sono disciplinati separatamente, anche dalle norme generali sugli organi collegiali pubblici.

Quali sono le conseguenze pratiche per l'amministrazione ospitante?

Deve fornire supporto logistico e di segreteria agli organismi che operano al proprio interno, assorbendo questi costi nell'ambito delle proprie risorse ordinarie.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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