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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 12 TULPS disciplina i requisiti formali della domanda di autorizzazione di polizia: il richiedente deve stendere di proprio pugno la domanda e apporvi la firma, le indicazioni sul proprio stato civile e il domicilio.
  • Il primo comma è abrogato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (decreto semplificazioni).
  • Il secondo comma — rimasto in vigore — si applica alle persone nate dopo il 1885 e opera salvo diversa disposizione di legge, configurando una regola residuale.
  • L'attestazione dell'autografia e delle indicazioni personali è resa dal pubblico ufficiale che riceve la domanda, con funzione probatoria e di identificazione del richiedente.
  • La norma ha oggi rilevanza storica e residuale, avendo la digitalizzazione e le successive semplificazioni ampiamente modificato le modalità di presentazione delle istanze amministrative.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Commento

Contesto storico e struttura attuale

L'art. 12 del TULPS, nel testo originario del 1931, si componeva di due commi. Il primo comma conteneva una disciplina che è stata integralmente abrogata dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 («decreto semplificazioni»), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. L'abrogazione si inscriveva nel programma di semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri burocratici avviato in quella stagione legislativa, che aveva tra i suoi obiettivi la revisione dei procedimenti amministrativi considerati obsoleti o eccessivamente formalistici.

Il secondo comma, rimasto in vigore, risale all'impostazione originaria del legislatore del 1931 e riflette le condizioni sociali e il tasso di alfabetizzazione dell'epoca: il requisito dell'autografia della domanda era concepito come garanzia minima di capacità e consapevolezza del richiedente, nonché strumento di identificazione personale in un'era in cui le tecnologie di riconoscimento erano rudimentali.

Contenuto del comma vigente

Il comma ancora in vigore dispone che — salva diversa previsione di legge — il rilascio delle autorizzazioni di polizia è subordinato alla condizione che il richiedente stenda di proprio pugno la domanda e apponga, in calce, la propria firma, le indicazioni del proprio stato e del proprio domicilio. Il pubblico ufficiale ricevente attesta l'autenticità di questi elementi.

La norma pone tre obblighi formali a carico del richiedente: la redazione autografa della domanda (non è ammessa la domanda compilata da terzi e solo firmata dal richiedente), la firma personale, e l'indicazione dello stato civile (generalità complete) e del domicilio. Il pubblico ufficiale — tipicamente il dipendente dell'ufficio di polizia o della questura che riceve l'istanza — certifica che queste formalità sono state assolte dinanzi a lui.

Ambito di applicazione residuale

La formulazione «quando la legge non disponga altrimenti» riduce sensibilmente l'ambito applicativo della norma. La maggior parte delle autorizzazioni di polizia è oggi disciplinata da normative speciali — sulle armi, sugli esercizi pubblici, sulle attività di vigilanza, ecc. — che prevedono procedure specifiche, spesso telematiche, che si sovrappongono o derogano alla disciplina generale del TULPS. Il comma vigente dell'art. 12 opera dunque come norma residuale, applicabile solo nei casi in cui non esista una disciplina procedurale speciale.

Va inoltre considerato il quadro normativo generale sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni: il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e le successive modifiche hanno introdotto strumenti come la firma digitale, la PEC e l'accesso tramite identità digitale (SPID, CIE), che sostituiscono de facto le formalità autografiche tradizionali in molti contesti.

La limitazione soggettiva: nati dopo il 1885

Un dettaglio singolare del comma è il riferimento alle «persone che sono nate posteriormente al 1885». Tale formulazione aveva senso nel 1931 — quando potevano ancora presentare domande individui nati prima di tale anno — ma ha oggi esclusivamente valore storico, poiché ovviamente chiunque possa presentare istanza nel 2024 è necessariamente nato dopo il 1885. La norma è dunque, dal punto di vista del suo ambito soggettivo, priva di esclusioni pratiche.

Casi pratici

Caso 1: Domanda di autorizzazione presentata personalmente all'ufficio

Tizio intende richiedere un'autorizzazione di polizia per la quale non è prevista una procedura telematica speciale. Si reca all'ufficio di polizia competente portando la domanda già compilata a computer da un familiare e firmata in calce. Il funzionario ricevente gli fa presente che, ai sensi dell'art. 12 TULPS applicabile per assenza di normativa speciale, la domanda deve essere scritta di proprio pugno dal richiedente e non compilata da terzi. Tizio deve pertanto riscrivere la domanda a mano dinanzi al pubblico ufficiale, il quale attesta poi l'autenticità della firma e la correttezza delle indicazioni anagrafiche.

Caso 2: Attestazione del pubblico ufficiale e sua funzione probatoria

Caia presenta domanda per una licenza di polizia in un procedimento che segue ancora la procedura cartacea del TULPS. Appone la firma e indica le proprie generalità e il domicilio. Il pubblico ufficiale che riceve la domanda appone in calce la propria attestazione, indicando la data e il luogo della presentazione, e certifica che Caia ha steso e firmato la domanda personalmente alla sua presenza. Anni dopo, in sede di contenzioso, tale attestazione risulta fondamentale per provare che Caia era consapevole del contenuto della domanda e non era stata indotta in errore da terzi sul contenuto dell'istanza.

Caso 3: Normativa speciale che deroga all'art. 12 TULPS

Sempronio vuole avviare un'attività di vigilanza privata. Si informa sulle modalità di presentazione della domanda di autorizzazione prefettizia e scopre che la normativa di settore prevede oggi la presentazione telematica tramite portale dedicato, con autenticazione SPID o CIE. La normativa speciale deroga integralmente alla procedura cartacea dell'art. 12 TULPS, il quale non è pertanto applicabile al caso di Sempronio. L'autenticazione digitale tramite SPID sostituisce sia l'autografia della domanda sia l'attestazione del pubblico ufficiale, con piena validità legale ai sensi del CAD.

Domande frequenti

Il primo comma dell'art. 12 TULPS è ancora in vigore?

No. Il primo comma è stato abrogato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (decreto semplificazioni). È rimasto in vigore solo il secondo comma, che riguarda i requisiti formali autografici della domanda.

Quando si applica il secondo comma dell'art. 12 TULPS?

Il comma si applica solo quando la legge non disponga altrimenti, fungendo da norma residuale. Se la normativa speciale sull'autorizzazione richiesta prevede una procedura propria — anche telematica — l'art. 12 TULPS non trova applicazione.

Cosa deve fare il pubblico ufficiale che riceve la domanda?

Il pubblico ufficiale deve attestare che il richiedente ha redatto e firmato la domanda di proprio pugno alla sua presenza e che vi ha indicato correttamente lo stato civile e il domicilio. Tale attestazione ha funzione probatoria e di identificazione del richiedente.

La domanda può essere compilata da un familiare e solo firmata dal richiedente?

No. L'art. 12 TULPS richiede che la domanda sia stesa di proprio pugno dal richiedente: la redazione da parte di terzi non è conforme al disposto normativo. Il richiedente deve materialmente scrivere e firmare la domanda.

La procedura digitale (SPID, firma digitale) sostituisce i requisiti dell'art. 12 TULPS?

Sì, nei procedimenti telematici previsti dalla normativa speciale. Il Codice dell'Amministrazione Digitale riconosce piena validità agli strumenti di identità digitale e firma elettronica, che sostituiscono l'autografia tradizionale con effetti giuridici equivalenti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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