- L'usufruttuario riceve le cose nello stato in cui si trovano al momento dell'investitura.
- È tenuto a redigere a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al nudo proprietario.
- Se l'usufruttuario è dispensato dall'inventario, il proprietario può farlo a proprie spese.
- L'usufruttuario deve prestare idonea garanzia (fideiussione, pegno, ipoteca o altra forma).
- Sono dispensati dalla garanzia i genitori sull'usufrutto legale, il venditore e il donante con riserva.
- Senza inventario e garanzia l'usufruttuario non può ottenere il possesso effettivo dei beni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1002 c.c. – Inventario e garanzia
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto; ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.
In sintesi
Indice dei contenuti
La regola di base: si prende quello che c'e'
L'art. 1002 c.c. apre con una formula essenziale: l'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano. Significa che non può pretendere riparazioni, restauri o adeguamenti dal proprietario prima di iniziare il godimento. Il bene viene consegnato così com'e' e da quel momento entrano in gioco i doveri di custodia, manutenzione e diligenza dell'usufruttuario. Questo equilibrio iniziale ha però bisogno di essere documentato: senza una fotografia precisa dello stato di partenza, sarebbe impossibile valutare a fine rapporto se l'usufruttuario ha rispettato gli obblighi previsti dagli artt. 1001 e seguenti.
L'inventario: contenuto, forma e costi
Per questo motivo la norma impone all'usufruttuario di redigere a proprie spese un inventario dei beni, previa convocazione del proprietario. L'inventario non e' un mero elenco: deve descrivere ogni bene per identità, consistenza, stato di conservazione e, quando rilevante, valore di stima. Per gli immobili occorre indicare planimetria, finiture, impianti, stato manutentivo. Per i beni mobili, descrizione dettagliata, eventuale numero seriale, condizioni d'uso. Per le aziende, libri sociali, scorte di magazzino, attrezzature, crediti e debiti. Per le scorte agricole (ex art. 998 c.c.), numero e qualità degli animali, sementi, attrezzi.
La forma può essere quella della scrittura privata, ma e' fortemente consigliata l'autenticazione notarile o la redazione di un inventario notarile, per assicurare data certa e completezza giuridica. La spesa, salvo diversa convenzione, e' a carico dell'usufruttuario perché la formalita' tutela principalmente la sua posizione e quella del proprietario in fase di restituzione.
Dispensa dall'inventario
Il proprietario può dispensare l'usufruttuario dall'obbligo (per esempio nelle disposizioni testamentarie con cui il de cuius lascia usufrutto al coniuge dispensandolo da inventario e cauzione). In tali casi, se il proprietario vuole comunque tutelarsi, può fare l'inventario a sue spese. ciò e' particolarmente utile per crearsi una base probatoria sullo stato dei beni, indipendentemente dalla collaborazione dell'usufruttuario.
La garanzia: idoneita' e forme
Il secondo pilastro dell'art. 1002 e' la prestazione di idonea garanzia. L'usufruttuario, godendo di beni altrui, e' tenuto a offrire al nudo proprietario una sicurezza patrimoniale per l'eventuale obbligo di risarcimento al termine del rapporto. La garanzia può assumere forme diverse: fideiussione bancaria, deposito cauzionale, pegno su titoli, ipoteca su immobili di proprieta' dell'usufruttuario, polizza assicurativa specifica. L'idoneita' va valutata in concreto rispetto al valore dei beni e al rischio di degrado: una fideiussione di poche migliaia di euro non può considerarsi idonea per un'azienda di rilevanti dimensioni.
Se Tizio diventa usufruttuario di un palazzo storico di proprieta' della famiglia Caio del valore di alcuni milioni di euro, una fideiussione bancaria a prima richiesta per un importo significativo e' la garanzia tipicamente richiesta, eventualmente integrata da polizza all-risk sull'immobile e contenuto.
Categorie dispensate dalla garanzia
La legge esonera direttamente alcune categorie:
- I genitori titolari di usufrutto legale sui beni dei figli minori (oggi disciplinato dagli artt. 320 e seguenti, con poteri di amministrazione): si presume che il rapporto familiare e i controlli del giudice tutelare offrano sufficiente tutela ai minori.
- Il venditore e il donante che si riservano l'usufrutto al momento del trasferimento della nuda proprieta': hanno già compiuto un atto di disposizione patrimoniale a favore del nuovo proprietario, quindi sono considerati in posizione meritevole di fiducia.
Tuttavia, se il venditore o il donante cedono successivamente l'usufrutto a un terzo, il cessionario torna soggetto all'obbligo di garanzia, perché viene meno il presupposto fiduciario.
Conseguenze della mancata prestazione
L'usufruttuario che non adempia agli obblighi di inventario e garanzia non può conseguire il possesso effettivo dei beni. La sanzione e' molto seria: senza queste formalita', l'usufrutto resta sospeso nella sua fase esecutiva, e il proprietario può continuare a godere personalmente del bene o farlo amministrare da un terzo. Il diritto all'usufrutto non si estingue, ma la sua attuazione viene rinviata fino al pieno adempimento.
Nella prassi notarile, alla stipula dell'atto costitutivo si valuta congiuntamente con le parti la forma dell'inventario e la natura della garanzia, con possibilità di dispense espresse documentate nell'atto stesso. Una redazione accurata evita contenziosi successivi e tutela entrambe le posizioni.
Domande frequenti
L'usufruttuario può pretendere che il bene sia messo a nuovo prima dell'inizio dell'usufrutto?
No: l'art. 1002 stabilisce che l'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano. Da quel momento sono a suo carico la manutenzione ordinaria e i doveri di diligenza per la conservazione.
Chi paga le spese dell'inventario?
Di regola l'usufruttuario. Se questi e' dispensato, il proprietario può farlo a proprie spese. La forma consigliata e' quella notarile, per garantire data certa, completezza e valore probatorio elevato.
Cosa significa idonea garanzia?
Una garanzia adeguata al valore dei beni e ai rischi connessi al godimento. Può essere fideiussione bancaria, deposito cauzionale, pegno, ipoteca o polizza assicurativa. L'idoneita' va valutata caso per caso.
Chi e' dispensato dalla garanzia per legge?
I genitori sull'usufrutto legale dei beni dei figli minori, il venditore e il donante con riserva di usufrutto. Se questi ultimi cedono l'usufrutto a terzi, il cessionario torna soggetto all'obbligo di garanzia.
Cosa succede se l'usufruttuario non presta inventario o garanzia?
Non può ottenere il possesso dei beni. L'usufrutto resta sospeso nella fase esecutiva, mentre il proprietario continua a godere o ad amministrare i beni in attesa dell'adempimento.