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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’arresto obbligatorio dello straniero inottemperante e sul nulla osta automatico all’espulsione: il rimettente non aveva descritto adeguatamente la fattispecie concreta né aveva motivato sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Napoli, nel corso di un processo per ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, aveva sollevato dubbi su due norme: l’arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale punito con pena mite, e il meccanismo di nulla osta all’espulsione che rendeva automatica la fuoriuscita dell’imputato prima del giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli ha censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, l’art. 14, comma 5-quinquies (arresto obbligatorio) e l’art. 13, comma 3-bis (nulla osta all’espulsione), del d.lgs. n. 286/1998, per contrasto con i principi di uguaglianza, diritto di difesa e giusto processo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni: il giudice rimettente aveva già convalidato l’arresto e rilasciato il nulla osta, e aveva poi rinviato l’udienza su richiesta della difesa, senza spiegare perché le questioni fossero ancora rilevanti nel giudizio in corso.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza nel giudizio pendente, specie quando gli atti censurati risultano già consumati nel corso del medesimo procedimento.

Domande e risposte

Cosa distingue la n. 376 dalla n. 377 del 2005?

La n. 376 riguardava sei giudizi identici con un difetto di individuazione della norma impugnata; la n. 377 riguarda un giudizio singolo con un difetto di motivazione sulla rilevanza.

Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998?

Impone l’arresto obbligatorio dello straniero sorpreso a violare l’ordine del questore di lasciare il territorio e dispone la celebrazione immediata del giudizio direttissimo.

Perché l’arresto obbligatorio era contestato?

Perché il reato è una contravvenzione punita con pena relativamente bassa (arresto da sei mesi a un anno), mentre l’arresto obbligatorio è normalmente riservato a reati assai più gravi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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