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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’arresto obbligatorio dello straniero inottemperante e sul nulla osta automatico all’espulsione: il rimettente non aveva descritto adeguatamente la fattispecie concreta né aveva motivato sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Napoli, nel corso di un processo per ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, aveva sollevato dubbi su due norme: l’arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale punito con pena mite, e il meccanismo di nulla osta all’espulsione che rendeva automatica la fuoriuscita dell’imputato prima del giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli ha censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, l’art. 14, comma 5-quinquies (arresto obbligatorio) e l’art. 13, comma 3-bis (nulla osta all’espulsione), del d.lgs. n. 286/1998, per contrasto con i principi di uguaglianza, diritto di difesa e giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni: il giudice rimettente aveva già convalidato l’arresto e rilasciato il nulla osta, e aveva poi rinviato l’udienza su richiesta della difesa, senza spiegare perché le questioni fossero ancora rilevanti nel giudizio in corso.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza nel giudizio pendente, specie quando gli atti censurati risultano già consumati nel corso del medesimo procedimento.
Domande e risposte
Cosa distingue la n. 376 dalla n. 377 del 2005?
La n. 376 riguardava sei giudizi identici con un difetto di individuazione della norma impugnata; la n. 377 riguarda un giudizio singolo con un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998?
Impone l’arresto obbligatorio dello straniero sorpreso a violare l’ordine del questore di lasciare il territorio e dispone la celebrazione immediata del giudizio direttissimo.
Perché l’arresto obbligatorio era contestato?
Perché il reato è una contravvenzione punita con pena relativamente bassa (arresto da sei mesi a un anno), mentre l’arresto obbligatorio è normalmente riservato a reati assai più gravi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza: trattamento più severo per reato contravvenzionale di modesta gravità
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa compromesso dall’espulsione anteriore al giudizio
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio nel giudizio direttissimo
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