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Ulteriore serie di procedimenti del Tribunale di Modena riuniti e restituiti dopo la sentenza n. 223/2004, che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’arresto obbligatorio per lo straniero inadempiente al provvedimento di allontanamento ex art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione.
Di cosa si tratta
Come per l’ordinanza n. 406/2004, il Tribunale di Modena aveva sollevato con più ordinanze identiche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione. Sopravvenuta la sentenza n. 223/2004, la Corte ha riunito e restituito anche questa seconda serie di procedimenti.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), sull’arresto obbligatorio per inottemperanza al provvedimento del questore. Il parametro costituzionale invocato è art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Modena.
La decisione della Corte
La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Modena, in applicazione del medesimo principio della ord. n. 406/2004: la sentenza n. 223/2004 aveva già eliminato la norma impugnata.
Il principio
Il sopravvenire di una pronuncia di incostituzionalità sulla norma oggetto di questione pendente comporta la restituzione degli atti al rimettente, che deve rivalutare la rilevanza della questione.
Domande e risposte
Qual è il legame tra questa ordinanza e la n. 406/2004?
Sono due serie parallele di procedimenti identici sollevati dal Tribunale di Modena: la stessa norma, gli stessi parametri. La Corte li ha trattati separatamente per ragioni di registro, ma con identica soluzione.
La restituzione degli atti è favorevole agli imputati?
Non necessariamente: il giudice rimettente deve ancora decidere; tuttavia, poiché la norma sull’arresto obbligatorio era stata dichiarata incostituzionale, gli arresti fondati su quella norma erano illegittimi.
La legge 189/2002 (legge Bossi-Fini) è ancora in vigore?
In parte sì; l’art. 14, comma 5-quinquies nella versione originaria è stato modificato e poi sostituito da interventi successivi. Le norme sull’immigrazione sono state ripetutamente riformate.
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