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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 131, comma 4, lettera c), del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), riguardanti l’anticipazione delle spese del consulente tecnico. Il giudice rimettente era partito da presupposti interpretativi errati e da una ricostruzione incompleta del quadro normativo.
Di cosa si tratta
Nel processo civile, quando serve una consulenza tecnica (ad esempio un test del DNA per accertare la paternità), il consulente sostiene delle spese vive. La norma censurata prevede che l’erario rimborsi le spese già sostenute. Il problema sorge quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il consulente non ha i soldi per anticipare i costi: il giudice di La Spezia temeva che l’istruttoria diventasse impossibile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario della Spezia ha censurato l’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’erario anticipi anche le spese ancora da sostenere per l’incarico, lamentando la lesione del diritto di difesa dei meno abbienti, della ragionevole durata del processo e dell’indipendenza del consulente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’ordinanza muoveva da presupposti palesemente erronei: il giudice aveva escluso, a torto, la possibilità di porre l’anticipazione a carico della parte non abbiente, trascurando la funzione della consulenza tecnica (che non è un mezzo di prova rimesso alle parti) e l’obbligo del consulente iscritto all’albo di prestare il proprio ufficio ai sensi dell’art. 63 cod. proc. civ.
Il principio
L’ordinanza di rimessione fondata su presupposti interpretativi erronei e su una ricostruzione incompleta del quadro normativo determina la manifesta inammissibilità della questione: l’errato punto di partenza del giudice mina alla radice la valutazione di non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Chi anticipa le spese della consulenza tecnica d’ufficio?
Di regola il giudice può porre l’anticipazione a carico delle parti; quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’anticipo può gravare sulla parte abbiente, trattandosi di un atto nell’interesse della giustizia.
Il consulente può rifiutare l’incarico se non ha i soldi?
No: chi si iscrive all’albo dei consulenti tecnici ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio ai sensi dell’art. 63 cod. proc. civ., salvo un giusto motivo di astensione.
Perchè la Corte non ha esaminato il merito?
Perchè il giudice rimettente è partito da presupposti interpretativi sbagliati e da una ricostruzione incompleta delle norme, vizi che rendono la questione manifestamente inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato per la presunta disparità di trattamento dei meno abbienti
- Art. 24 della Costituzione — invocato sul diritto di difesa dei non abbienti
- Art. 101 della Costituzione — invocato sull’individuazione del consulente e l’esercizio della funzione giudiziaria
- Art. 111 della Costituzione — invocato sulla ragionevole durata del processo
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