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Con la sentenza n. 33/2025 la Corte costituzionale ha aperto alle persone singole la possibilità di chiedere l’idoneità all’adozione di un minore straniero residente all’estero.
Di cosa si tratta
La vicenda riguarda l’adozione internazionale, cioè l’adozione di un minore straniero residente all’estero. La legge italiana sull’adozione riservava la dichiarazione di disponibilità e la richiesta di idoneità alle coppie coniugate, escludendo le persone singole. Una persona non coniugata, residente in Italia, si era rivolta al Tribunale per i minorenni di Firenze chiedendo di poter essere dichiarata idonea ad adottare un minore straniero; il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole l’esclusione automatica dei single. La pronuncia tocca un tema sociale di grande rilievo: chi può adottare, l’interesse del minore a trovare una famiglia e il principio di non discriminazione rispetto a chi non è sposato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 29-bis e 30 della legge n. 184 del 1983 (diritto del minore a una famiglia), nella parte relativa all’adozione internazionale. Il Tribunale per i minorenni di Firenze lamentava il contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e con i vincoli internazionali, per l’irragionevole esclusione delle persone singole.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedere al tribunale per i minorenni di essere dichiarate idonee all’adozione.
Il principio
Anche le persone singole possono chiedere di essere dichiarate idonee all’adozione internazionale di un minore straniero: escluderle in modo automatico, a priori, è irragionevole e contrasta con l’interesse del minore a trovare una famiglia.
Domande e risposte
Una persona single può adottare un minore straniero?
Dopo questa sentenza può presentare la dichiarazione di disponibilità e chiedere al tribunale per i minorenni di essere dichiarata idonea all’adozione internazionale.
Questo significa che l’adozione è automatica?
No: resta necessaria la valutazione in concreto dell’idoneità da parte del tribunale per i minorenni, nell’interesse del minore.
La sentenza riguarda anche l’adozione di minori italiani?
La pronuncia riguarda specificamente l’adozione internazionale di minori stranieri residenti all’estero.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona e formazioni sociali
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro decisivo
- Art. 30 della Costituzione — diritti e doveri verso i figli
- Art. 31 della Costituzione — tutela della famiglia e dell’infanzia
Vedi anche
- Art. 31 della Costituzione — tutela dell’infanzia
- Art. 2 della Costituzione — diritti della persona
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.