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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla norma che obbliga i sostituti d’imposta a versare un acconto percentuale sui trattamenti di fine rapporto (TFR) maturati al 31 dicembre del 1996 e del 1997. La questione è identica a quella già decisa con sentenza n. 155/2001 e non sono stati addotti motivi nuovi.
Di cosa si tratta
Due commissioni tributarie provinciali (Genova e Milano) dubitavano che l’obbligo imposto ai datori di lavoro di versare un acconto sulle imposte dovute dai dipendenti per il TFR maturato al 31 dicembre 1996 e 1997 fosse compatibile con la Costituzione. Il datore di lavoro doveva anticipare all’erario somme calcolate su trattamenti non ancora erogati ai dipendenti.
La questione di legittimità costituzionale
Viene impugnato l’art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140. I parametri evocati sono gli artt. 3 e 53 della Costituzione. I rimettenti erano la Commissione tributaria provinciale di Genova e quella di Milano.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza: la questione è identica a quella già decisa con sentenza n. 155 del 2001, che aveva esaminato gli stessi profili di ragionevolezza e capacità contributiva. Non sono stati prospettati motivi nuovi né sostanzialmente diversi rispetto a quella decisione.
Il principio
La precedente pronuncia di infondatezza della Corte su una questione di legittimità costituzionale vincola i giudizi successivi che ripropongano la medesima questione senza addurre argomenti nuovi.
Domande e risposte
Che cos’è l’acconto TFR di cui alla legge n. 662/1996?
Era un prelievo percentuale sull’ammontare dei TFR maturati al 31 dicembre 1996 e del 1997, che i datori di lavoro dovevano versare all’erario come anticipo delle imposte future dei dipendenti, prima ancora che il TFR fosse effettivamente erogato.
Perché i giudici tributari ritenevano la norma incostituzionale?
Secondo i rimettenti, la norma avrebbe creato una disparità tra datori di lavoro e avrebbe imposto una tassazione su ricchezza non ancora realizzata, violando il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost.
Come si è concluso il giudizio?
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la sentenza n. 155/2001 che aveva già respinto la medesima censura in modo definitivo, senza che fossero stati addotti argomenti nuovi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva
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