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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 13, commi 4-6, e 14, commi 4-5, del d.lgs. n. 286/1998 (accompagnamento alla frontiera dello straniero e trattenimento nei CPT), in riferimento all’art. 13, commi 2 e 3, della Costituzione. La compatibilità con la riserva di giurisdizione era già stata stabilita dalla sentenza n. 105 del 2001.
Di cosa si tratta
Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) prevedeva che l’accompagnamento alla frontiera dello straniero irregolare con la forza pubblica e il successivo trattenimento nei Centri di Permanenza Temporanea (CPT) potessero avvenire senza la previa convalida del giudice. Ventuno ordinanze del Tribunale di Milano avevano censurato questo sistema per contrasto con la riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che il mancato assoggettamento a convalida giudiziaria dell’accompagnamento alla frontiera violasse la riserva di giurisdizione sulla libertà personale.
La decisione della Corte
Le questioni sono dichiarate manifestamente infondate. La Corte richiama la sentenza n. 105 del 2001, che aveva già affrontato e respinto le medesime censure, e le ordinanze n. 388 e n. 298 del 2001, che le avevano dichiarate manifestamente infondate. I rimettenti non avevano addotto profili o argomenti nuovi che inducano la Corte a rivedere il proprio orientamento.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale già esaminata e respinta dalla Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata quando il rimettente non adduce argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati; la stabilità dell’indirizzo giurisprudenziale costituzionale è un valore da preservare in assenza di ragioni per un ripensamento.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’accompagnamento alla frontiera nel T.U. immigrazione del 1998?
L’art. 13, commi 4-6, d.lgs. n. 286/1998 prevedeva che il questore potesse eseguire il provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera con la forza pubblica, trattenendo lo straniero se necessario nei CPT. La convalida giudiziaria era prevista solo per il trattenimento, non per l’accompagnamento in sé.
Cosa aveva stabilito la sentenza n. 105 del 2001?
Aveva dichiarato non fondate analoghe questioni di costituzionalità sull’accompagnamento alla frontiera, ritenendo che la disciplina fosse compatibile con l’art. 13 Cost. anche se la convalida interveniva successivamente e non preventivamente.
L’art. 13 Cost. richiede sempre la preventiva autorizzazione del giudice per le restrizioni della libertà personale?
No. Il terzo comma dell’art. 13 Cost. ammette che l’autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori in casi di necessità e urgenza, ma impone la convalida giudiziaria entro 48 ore; in mancanza, il provvedimento perde efficacia.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale: riserva di legge, riserva di giurisdizione e convalida
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