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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), nella parte in cui abilita all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie solo i periti iscritti nelle camere di commercio (sub-categoria tributi) entro il 30 settembre 1993, escludendo gli iscritti successivamente. La norma non viola né l’art. 3 né l’art. 76 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Un soggetto iscritto nel ruolo dei periti ed esperti delle camere di commercio per la sub-categoria tributi dopo il 30 settembre 1993 aveva chiesto di essere iscritto nell’elenco degli abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La sua domanda era stata rigettata perché la norma riservava questa abilitazione ai soli iscritti entro quella data di sbarramento. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega e disparità di trattamento tra chi era iscritto prima e chi era iscritto dopo la stessa data, con identici requisiti professionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Processo tributario), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui abilita all’assistenza tecnica i periti iscritti nelle camere di commercio (sub-categoria tributi) alla data del 30 settembre 1993, escludendo gli iscritti in data successiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Sul vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.): la norma sui periti tributari non era nel testo originario del d.lgs. n. 546/1992, ma era stata introdotta dal d.l. n. 331/1993 (conv. l. n. 427/1993), che era una legge ordinaria autonoma non vincolata dalla delega del 1991. Sul profilo della disparità di trattamento (art. 3 Cost.): la data di sbarramento è ragionevole perché tutela le aspettative di chi già esercitava la professione prima della riforma del processo tributario, in attesa del riordino definitivo della materia.
Il principio
La previsione di una data di sbarramento per l’accesso transitorio a un’abilitazione professionale non viola il principio di uguaglianza quando risponde alla ragionevole finalità di tutelare le aspettative di chi aveva già maturato una posizione professionale prima della riforma. La norma delegante non vincola le disposizioni introdotte da fonti legislative successive autonome che intervengano sullo stesso oggetto.
Domande e risposte
Chi può assistere tecnicamente le parti nel processo tributario?
Il processo tributario prevede l’assistenza tecnica obbligatoria per le controversie sopra soglia (da 3.000 euro). Possono difendere le parti: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri commercialisti e periti commerciali iscritti ai rispettivi albi, oltre ad alcune categorie storicamente abilitate in via transitoria. Il riordino normativo ha progressivamente ridefinito e limitato le categorie di soggetti abilitati.
Cosa significa «eccesso di delega» e perché la Corte lo ha escluso?
L’eccesso di delega si verifica quando il decreto legislativo va oltre i confini fissati dalla legge di delega. La Corte ha escluso il vizio perché la norma sui periti tributari non era nel d.lgs. n. 546/1992 delegato: era stata introdotta da un successivo decreto-legge, atto legislativo autonomo non soggetto ai limiti della delega del 1991. Non c’era quindi alcun rapporto delega-delegato da verificare.
I «tributaristi» senza albo hanno oggi accesso al processo tributario?
No, in linea di principio. Per difendere le parti nel processo tributario occorre essere iscritti a uno degli albi o ruoli espressamente previsti dalla legge. La legge n. 4/2013 ha riconosciuto le professioni non organizzate in ordini, ma non ha attribuito l’accesso al processo tributario ai tributaristi non iscritti ad un albo riconosciuto. Per svolgere assistenza tecnica tributaria è necessario essere iscritti all’albo degli avvocati, dei commercialisti o dei periti commerciali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra professionisti con identici requisiti, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.