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La Corte costituzionale ha restituito gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se le questioni sull’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 (processo penale minorile), che richiedeva il consenso dell’imputato per la definizione del procedimento in udienza preliminare, siano tuttora rilevanti. Medio tempore, con la sentenza n. 195 del 2002, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità di quella norma.
Di cosa si tratta
Tre giudici dell’udienza preliminare (GUP) dei tribunali per i minorenni di Trento e Bari avevano sollevato questione sulla norma del processo penale minorile che richiedeva il consenso del minore imputato per poter emettere sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento in udienza preliminare. In assenza di consenso — anche se il minore era assente o contumace — il giudice era costretto a rinviare a giudizio, anche quando le condizioni per il proscioglimento erano presenti.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall’art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui richiede il consenso dell’imputato minorenne per la definizione del procedimento in udienza preliminare. Parametri: artt. 3, 10, 24, 31, 97, 101 e 111 della Costituzione, nonché norme internazionali a tutela del minore. Rimettenti: GUP del Tribunale per i minorenni di Trento (due volte) e GUP del Tribunale per i minorenni di Bari.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Con la sentenza n. 195 del 2002, pronunciata nelle more, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione. Essendo mutata la disciplina, i rimettenti devono verificare se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus.
Il principio
Quando sopravviene una pronuncia della Corte costituzionale che modifica la disciplina oggetto di una questione pendente, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti perché verifichino se la questione sia ancora rilevante alla luce della nuova disciplina risultante dalla pronuncia di illegittimità.
Domande e risposte
Nel processo penale minorile il giudice può prosciogliere il minore in udienza preliminare anche senza il suo consenso?
Sì, a seguito della sentenza n. 195 del 2002 citata in questa ordinanza. La Corte ha dichiarato illegittima la norma che condizionava l’emissione della sentenza di non luogo a procedere al consenso del minore, garantendo così una tutela più rapida ed efficace del minorenne.
Perché la Corte ha restituito gli atti invece di pronunciarsi nel merito?
Perché nelle more del giudizio era stata emessa la sentenza n. 195 del 2002 che aveva già modificato la disciplina impugnata. I rimettenti devono ora valutare se, alla luce di questa pronuncia, il problema originario sussiste ancora nei loro procedimenti.
Quali convenzioni internazionali tutelano il minore nel processo penale?
I rimettenti avevano richiamato le regole di Pechino (risoluzione ONU 40/33 del 1985), la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata con legge n. 176 del 1991) e la Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla delinquenza minorile del 1987, che impongono la rapida uscita del minore dal circuito processuale quando non vi siano elementi sufficienti per sostenere l’accusa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro della questione
- Art. 31 della Costituzione — protezione dell’infanzia e della gioventù
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
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