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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Savona relativa all’esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Il rimettente non aveva spiegato in che modo le norme impugnate — relative alla facoltà di opzione per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri riservata ai laureati in medicina ante 1985 — incidessero sulla norma incriminatrice dell’art. 348 c.p., determinando un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Un imputato era accusato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra (art. 348 c.p.) per aver effettuato prestazioni odontoiatriche senza essere iscritto al relativo albo. L’imputato aveva chiesto l’iscrizione all’albo nel 1993 ricevendone un diniego non impugnato. Il rimettente aveva cercato di costruire una questione di legittimità costituzionale sul combinato disposto di più norme relative alla disciplina transitoria dell’accesso alla professione odontoiatrica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, ha impugnato il combinato disposto dell’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di professione), dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386 (disciplina della professione di odontoiatra), e dell’art. unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (opzione per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri per laureati in medicina), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il rimettente non spiegava come le norme transitorie impugnate — relative alla facoltà di opzione già riconosciuta inapplicabile per contrasto con il diritto comunitario e al mantenimento dell’iscrizione per chi aveva già beneficiato di quella facoltà — incidessero sulla fattispecie di reato dell’art. 348 c.p. nel giudizio a quo, dove l’imputato non aveva mai ottenuto l’iscrizione all’albo.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale di un “combinato disposto” è inammissibile quando il rimettente non spiega in modo adeguato in che modo ciascuna delle norme impugnate incida sulla definizione del giudizio a quo, limitandosi ad affiancare disposizioni prive di una connessione chiara con la fattispecie concreta da decidere.
Domande e risposte
Perché la legge n. 471/1988 sulla facoltà di opzione era stata ritenuta inapplicabile?
Perché riconosceva ai laureati in medicina iscritti entro l’anno accademico 1984-85 la facoltà di optare per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri senza superare una prova attitudinale, in contrasto con gli obblighi dell’Italia derivanti dal diritto comunitario (direttive europee sul riconoscimento dei titoli professionali).
Cosa prevedeva il d.lgs. n. 386/1998 per i laureati che avevano già usufruito della facoltà di opzione?
L’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 386/1998 consentiva solo a chi aveva già ottenuto l’iscrizione all’albo in base alla legge n. 471/1988 di mantenerla provvisoriamente in attesa di sostenere la prova attitudinale. Non consentiva nuove iscrizioni ex novo.
Perché il diniego di iscrizione del 1993 non era rilevante?
Perché l’imputato aveva ricevuto un diniego di iscrizione all’albo nel 1993 che non aveva mai impugnato davanti al giudice competente. Questa circostanza era estranea al giudizio penale per esercizio abusivo, la cui definizione dipendeva dalla sola verifica dell’assenza di iscrizione, indipendentemente dalle norme impugnate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la presunta disparità di trattamento tra laureati in medicina con e senza facoltà di opzione
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